Cassation appeal dismissed for procedural default due to late filing of the cassation petition beyond the 20-day limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the petition within the mandatory 20-day period following notification. The appellant argued violations of banking and civil code provisions regarding usurious interest rates and anamotic calculations, but the court focused solely on the procedural defect. The decision was based on the principle that strict time limits for filing appeals are peremptory and cannot be cured by late filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The failure to deposit a cassation appeal within the twenty-day period prescribed by law renders the appeal inadmissible, a defect that the court may raise ex officio and which cannot be cured by the appearance of the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 3908/2022proposto da: REINA S.R.L.in persona del l egale r appresentante pro - tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via Umberto Saba 84 , presso lo studio dell’avvocato FRANCO CAMPIONE che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro BANCO BPM S.P.A. (che ha incorporato BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. R.L.), elettivamente domiciliata in Roma , Via San Cipriano 43, presso lo studio del l’avvocato CLAUDIO COLOMBO che la rappresenta e difende; -controricorrente - Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 3908/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri avverso la sentenza n. 6769/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 / 01 /202 3 dal Consigliere Dott.
MARCO DELL’UTRI Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 3908/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri Rilevatoche, con sentenza resa in data 15/10/202 1 (n. 6769/2021), la Corte d’Appellodi Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla Reina s.r.l. unipersonaleper la condanna della Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. alla restituzione, in proprio favore, delle somme corrisposte dall’attricea titolo di interessi non dovuti, siccome usurari o, in ogni caso, conteggiati sulla base di clausole null e, essendo risultate prive del necessario requisito della determinatezza o della determinabilità delloro oggetto; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cuiaveva escluso l’indeterminatezza o l’indeterminabilità della clausola concui le parti avevano determinato gli interessi dovuti dal mutuatario, rilevando, sotto altro profilo, l’inammissibilità della restante censura avanzatadalla società ricorrente in rela zione al carattere usurario dei ridettiinteressi; avverso la sentenza d’appello, la Reina s.r.l. propone ricorso per cassazionesulla base di due motivi di impugnazione; il Banco BPM S.p.A. (società incorporante la Banca Popolare di Milanosoc. coop. a r. l.) resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.,l’art. 120 del testo unico bancario; l’art. 1, co. 629, della legge n. 147/2013;l’art. 1815, co. 2, c.c. e l’art. 64 4 c.p., nonché per omesso esamedi un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 3908/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri rilevare la natura usuraria degli interessi ex adverso conteggiati e riscossiin violazion e dei parametri normativi specificamente richiamati inricorso; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.;dell’art. 191 c.p.c., nonché dell’art. 344 c.p. (in r elazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermatoche il piano di ammortamento conteggiato con il metodo c.d.
‘alla francese’ non comporti alcun fenomeno anatocistico, ingiustificatamente trascurando di procede re allo svolgimento di una consulenzatecnica d’ufficio ai fini della soluzione della controversia; preliminarmente,dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, non avendo il ricorrente provveduto, secondo quanto risultante dagli attidel giudizio , al relativo tempestivo deposito nella Cancelleria della Cortedi cassazione nei termini perentoriamente stabiliti dall’art. 369 c.p.c.; alriguardo, varrà rilevare come, sulla base degli atti del giudizio, siaemersa l’avvenuta notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizioalla data del 14/12/2021 e il successivo deposito dello stesso presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione in data 15/2/2022e, dunque, ben oltre il termine di 20 giorni previsti a partire dalla notificazione del ricorso per il relativo deposito (cfr. art. 369 c.p.c.); sulpunto, è appena il caso di rilevare come secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente,posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 3908/2022 - rel. cons. Marco Dell’Utri rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso strettoe non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 17/11/2021;
Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 25453 del 26/10/2017, Rv. 646817 - 01); sulla base di tali argomentazioni, dev’essere dunque dichiarata l’improcedibilitàdel ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrenteal rimborso, in favore della controricorrente, de lle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liqu idate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma de