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Ordinanza — n. 5478/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against insurance liability due to lack of evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5478/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the plaintiffs to pay litigation costs. The lower court rejected the claim against the insurance companies because the appellants failed to reproduce documentary evidence required in the second instance, leaving no proof of fraud or delivery of funds. The Supreme Court further rejected arguments regarding signature authenticity and late filing, noting the appeal violated current procedural rules by requesting a new factual review without addressing the ratio decidendi of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 134, co. 5 disp. att. c.p.c.; Art. 360 c.p.c., n. 5: The appeal is inadmissible if the appellant fails to reproduce documents essential for the appeal's success, and the request for a new factual review violates the principle of res judicata and current procedural requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of evidence procedural defect res judicata litigation costs responsabilità dell'istituto assicuratore frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione responsabilità solidale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 134, co. 5 disp. att. c.p.c.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., S.U. n. 28498/2005
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Testo completo

9 ORDINANZA sul ricorso 33704/2019 proposto da: Greco Francesco, Greco Giuseppina, Lentini Vincenzo, Rizza Francesco, Rizza Iole, domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Annino Vincenzo; -ricorrente - contro Reale Assicurazioni Sri in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Monti Alberto; -controricorrente - nonché contro Allianz Spa in persona dei procuratori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via di Vigna Murata 1 presso lo studio dell'avvocato Carrubba Corrado, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Corrado V.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1780/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal cons. DANILO SESTINI;Rilevato che:

Giuseppina Greco, Francesco Greco, Vincenzo Lentini, Iole Rizza e Francesco Rizza agirono nei confronti nei confronti di Raffaele Lena e della Allianz-RAS Assicurazioni per ottenere la restituzione di somme che avevano consegnato al primo, che aveva agito come promotore finanziario della seconda, e di cui il predetto Lena si era appropriato; la compagnia convenuta contestò la domanda, assumendo di non avere avuto rapporti col Lena e di avere conferito l'incarico di proprio agente esclusivamente alla Paparoni & Reale s.r.I., la quale soltanto si era avvalsa delle prestazioni del promotore, e chiamò in causa per l'eventuale manleva, la Reale Assicurazioni s.r.l. (succeduta alla Paparoni & Reale); il Tribunale di Siracusa accolse la domanda nei confronti del solo Lena, rigettandola per il resto; la Corte di Appello ha respinto l'appello volto ad affermare la responsabilità solidale della Allianz-RAS e della Reale Assicurazioni, e ciò sul «rilievo troncante ed assorbente» che gli appellanti non avevano provveduto a depositare in secondo grado «la documentazione probante della cui produzione in primo grado si dava atto nella citazione introduttiva del medesimo grado», di talché non era «dato -nei confronti sia della Allianz che della Reale Assicurazioni s.r.I.- di individuare neanche un principio di prova che il Lena si sia fatto fraudolentemente consegnare le somme in moneta contante di cui detti appellanti oggi reclamano [...] la restituzione» anche nei confronti delle due società; ha richiamato, al riguardo il principio -di cui a Cass., S.U. n. 28498/2005- secondo cui «l'appellante ha l'onere non solo di riproporre ma anche di riprodurre i documenti già ritualmente depositati in primo grado e che intende porre a sostegno delle proprie censure alla sentenza impugnata, con la conseguenza che laddove egli non provveda alla menzionata riproduzione, e tali documenti non risultino comunque in atti, la Corte d'appello dovrà giudicare in assenza del documento, se del caso rigettando l'appello per la mancata produzione di elementi a sostegno delle censure ivi contenute»; hanno proposto ricorso per cassazione i Greco, il Lentini e i Rizza, affidandosi a unico articolato motivo; hanno resistito sia la Reale Assicurazioni s.p.a. che la Allianz s.p.a, quest'ultima a mezzo di due successivi controricorsi (il primo avverso il ricorso notificato il 16/17 ottobre 2019 e depositato tardivamente; il secondo avverso il ricorso rinnovato con notifica effettuata in data 13.12.2019); la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c..; la Allianz s.p.a. ha depositato memoria.

Considerato che: in relazione all'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle controricorrenti a fronte della «incongruenza» delle sottoscrizioni di Giuseppina e di Francesco Greco nella procura alle liti autenticata dal difensore, deve ritenersi che, in difetto di querela di falso, non sussistano ragioni per dubitare della autenticità delle due firme e della veridicità dell'autenticazione delle stesse; risulta parimenti infondata l'eccezione di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso, sollevata nella memoria della Allianz: invero, a fronte della notifica effettuata il 13.12.2019, il ricorso risulta depositato tempestivamente (ex art. 134, co. 5 disp. att. c.p.c.) con plico postale spedito il 30.12.2019; con l'unico motivo, i ricorrenti denunciano «violazione dell'art.116 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Violazione dell'art., 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi»: premesso che la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulla carenza in atti di alcuni documenti, lamentano che non si sia tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali acquisite, che avrebbero consentito di ritenere provata «la sottoposizione del Lena al controllo dell'Agenzia locale e della stessa Allianz» e la «addebitabilità alla Allianz del comportamento fraudolento del Lena», considerato che «i terzi, in contatto con i subagenti, non potevano dubitare che gli atti posti in essere dal sig.

Lena, non fossero attribuibili alla Allianz»; il motivo è inammissibile in quanto, oltre a prospettare il vizio di motivazione in termini non più consentiti dal testo attuale dell'art.360, n. 5 c.p.c., omette di confrontarsi con la ratio della decisione impugnata e si risolve nella sollecitazione a valutare altri elementi (le dichiarazioni testimoniali) per pervenire, per diversa via, all'accoglimento della pretesa; a prescindere dalla inammissibilità di un nuovo vaglio di merito da parte della Corte di legittimità, deve considerarsi che la mancata contestazione della ratio fondante - ossia della mancanza finanche di un principio di prova che il Lena si sia fatto consegnare le somme di cui è stata reclamata la restituzione - rende privi di qualunque rilevanza i profili della addebitabilità alla Allianz del comportamento fraudolento del promotore e dell'affidamento riposto dai terzi sulla situazione di apparente preposizione; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore delle controricorrenti, liquidate, per compensi, in euro 7.000,00 per Allianz s.p.a. e in euro 6.000,00 per Reale Assicurazioni s.r.l., oltre, per entrambe, alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se do