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Ordinanza — n. 5416/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as opposition to seizure order must be filed against the order itself within 20 days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5416/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Rossi Impianti S.r.l.'s appeal inadmissible regarding a seizure order issued against Luigi Spagnoli and others. The appellant argued that the opposition to the seizure should have been filed against the seizure order itself within twenty days, citing procedural errors. The court rejected this, ruling that the opposition must be directed at the assignment order and that the appeal failed to identify any omitted facts or legal errors warranting review.

Regesto Legislator

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Art. 617 cod. proc. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: Opposition to a seizure order must be filed against the assignment order within twenty days; appeals failing to identify omitted facts or legal errors are inadmissible.

Parole chiave

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seizure order opposition assignment order appeal procedural inadmissibility twenty day term omitted facts requirement tardivo pagamento delle spese azione di rivendicazione nel pignoramento opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 617 cod. proc. civ.
Art. 360 cod. proc. civ.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 93 cod. proc. civ.
e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate in favore dei controricorrenti come da dispositivo nonché distratte in favore del loro difensore, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 1,cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 617 cod. proc. civ
art. 342 cod. proc. civ
Si costituivano tutti gli appellati eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione per essere stato l’atto d’appello notificato tardivamente, oltre che l’inammissibilità per violazione dei presupposti dicui all’art. 342 cod. proc. civ.
art. 325 cod. proc. civ
Laricorrente censura la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui dichiarava l’inammissibilità dell’appello perché proposto oltre il termine massimo di cui all’art. 325 cod. proc. civ.
art. 291 cod. proc. civ
La ricorrente evidenzia come la Corte di Appello di Roma, in aperta violazione di legge, non ab bia tenuto conto del dettato dell’art. 291 cod. proc. civ.
art. 327 cod. proc. civ
Valle rinnovo della notifica, effettivamente compiuto al domicilio PEC del difensore degli appellati in data 17/01/2018, ossia quando il termine di impugnazione cd lungo (di sei mesi, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ.) era oramai decorso.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 14594 del 15/07/2016 Rv. 640441 -01
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28058/2020 R.G. proposto da : ROSSI IMPIANTI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via LATINA, n. 94, presso lo studio dell’avvocato POMPONI TOMEI ALESSANDRA (PMPLSN66A47H501N) che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro SPAGNOLI LUIGI, GALLINA EMILIANO, BOCCARDI ANGELO, NOBILI GIOVANNI e TURRIZIANI A NGELO, elettivamente domiciliati in ROMA alla via BUCCARI, n. 11, presso lo studio dell’avvocato TALLADIRA ANTONIO (TLLNTN74C21D976N) rappresentato e difeso dall'avvocato SODANI TIZIANA (SDNTZN64D47D810F) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 2321/2020depositata il 13/05/2020 .

Ad.13/01/2023 CC R.g. n. 28058/2020; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 1 3/ 01/2023, dal Consigliere Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA La Rossi Impianti S.r.l. proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Frosinone, avverso il precetto che le era stato notificato da Gallina Emiliano, Luigi Spagnoli, Angelo Boccardi, GiovanniNobili, Angelo Turriziani, con il quale le era stato intimato, in qualità di terza pignorat a, il pagamento della somma di cui all’ordinanza di assegnazione resa in data 5/10/2015 nell’ambito della procedura esecutiva Rg.

Es.n. 932/2015. A fondamento della proposta opposizione la Rossi S.r.l. deduceva di avere raggiunto con il debitore CO.GE.SI S.r.l. un accordo transattivo in forza del quale quest’ultima aveva ridotto la sua pretesa, decurtandola di oltre cinquantaduemila euro (€ 52.082,50), a complessivi euro centottantaseimila (€ 186.000,00) che dovevano essere corrisposti ratealmente. L’opponente specificava che, alla data di notifica degli atti di precetto, residuava un debito di più di novantunomila euro (€ 91.800,00) parte dei quali incorporati in effetti cambiari già in possesso di CO.GE.SI S.r.l.,che non potevano dunque essere oggetto di assegnazione.

Si costituivano in giudizio Emiliano Gallina, Luigi Spagnoli, Angelo Boccardi, Giovanni Nobili e Angelo Turriziani , chiedendo in via preliminare l’inammissibilità della avversa opposizione e nel merito il rigetto della stessa, evidenziando come qualsiasi vizio avrebbe dovuto essere denunziato ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza di assegnazione. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 1356 del 2016, dichiarava inammissibile l’opposizione a precetto, alla luce del fatto che l’ordinanza di assegnazione, ritualmente notificata alla Rossi S.r.l., non era stata impugnata nei termini e nei modi di cui all’art.617 cod. proc. civ.

Ad.13/01/2023 CC R.g. n. 28058/2020; estensore: C. Valle La Rossi S.r.l. interponeva gravame sulla scorta di un unico motivo, lamentando l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva afferma to che l’opposizione, in quanto diretta a contestare l’esistenza di vizi dell’ordinanza di assegnazione, doveva essere proposta avverso la stessa, nel termine perentorio di venti giorni. Si costituivano tutti gli appellati eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione per essere stato l’atto d’appello notificato tardivamente, oltre che l’inammissibilità per violazione dei presupposti dicui all’art. 342 cod. proc. civ.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2321 del 2020, dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Rossi S.r.l., condannando l’appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di giudizio. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Rossi S.r.l., articolando due motivi. Resistono con controricorso Emiliano Gallina, Luigi Spagnoli, AngeloBoccardi, Giovanni Nobili e Angelo Turriziani. Per l’adunanza camerale del 13/01/2013 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. I soli controricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale rileva il Collegio che la CO. GE. SI. S.r.l. ossia il debitore diretto, non risulta essere stato parte delle fasi di merito e tantomeno risulta che gli sia stato notificato il ricorso per cassazione. La circostanza è, in astratto, suscettibile di condurre a pronuncia di cassazione della sentenza impugnata, con rimessione degli atti al primo giudice (Cass . n . 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01) . Nella specie, tuttavia, il Collegio ritiene che detta soluzione non possa essere adottata, atteso che il ricorso della Ad.13/01/2023 CC R.g. n. 28058/2020; estensore:

C. Valle Rossi S.r.l. è manifestamente inammissibile (si veda, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte: Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 – 01 e in precedenza Sez. U n. 0 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 -01). Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 325, 326 e 327 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Laricorrente censura la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui dichiarava l’inammissibilità dell’appello perché proposto oltre il termine massimo di cui all’art. 325 cod. proc. civ.

Con il secondo motivo di ricorso , la ricorrente lamenta la carenza assoluta della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. La ricorrente evidenzia come la Corte di Appello di Roma, in aperta violazione di legge, non ab bia tenuto conto del dettato dell’art. 291 cod. proc. civ. in materia di rinnovazione della notifica e non le abbia concesso un ulteriore termine per provvedere all’incombente. Il primo motivo è inammissibile, in quanto parte dall’assunto che la Corte territoriale avesse concesso alla Rossi S.r.l. la facoltà di procedere a rinnovazione della notifica della citazione in appello, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.

Invero, non risulta in alcun modo che la Corte territoriale avesse concesso termine ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. La Corte d’appello di Roma ha affermato che il procedimento notificatorio era stato attivato quasi allo scadere del termine per proporre l’impugnazione, ossia il 24/05/2017 a fronte di una sentenza di primo grado del Tribunale di Frosinone depositata il 6/12/2016,e che il procedimento notificatorio, dopo che il plico era stato restituito al difensore della Rossi S.r.l. il 27/05/2017, era stato riattivato soltanto il 17/01/2018, dopo che era stata richiesta alla Corte d’Appello l’assegnazione di un termine per procedere al Ad.13/01/2023 CC R.g. n. 28058/2020; estensore:

C. Valle rinnovo della notifica, effettivamente compiuto al domicilio PEC del difensore degli appellati in data 17/01/2018, ossia quando il termine di impugnazione cd lungo (di sei mesi, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ.) era oramai decorso. Tanto permesso la sentenza d’appello ha rilevato, con corretta affermazione in diritto, che la condotta processuale della Rossi S.r.l. era stata del tutto inosservante del diritto vivente in tema di rinnovazione della notificazione, secondo il quale (Sez. Un. 17352 del 24/07/2009 Rv. 609264 - 01) : « qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.» e che il termine per effettuare l’adempimento può essere ragionevolmente individuato in quello dimidiato per proporre l’impugnazione, ossia, nella specie, in quindici giorni, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa, senza che sia necessaria un’apposita richiesta e conseguente autorizzazione giudiziale (Sez.

U n. 14594 del 15/07/2016 Rv. 640441 -01). Il secondo mezzo è, al pari del primo, inammissibile: esso, invero, non indica alcun fatto di cui la Corte territoriale non abbia tenuto conto, ovvero del quale abbia omesso l’esame, ma si limita Ad.13/01/2023 CC R.g. n. 28058/2020; estensore: C. Valle ad affermare che la Corte d’Appello di Roma non ha tenuto conto dell’art. 291 cod. proc. civ., il che è vero, per la semplice constatazione che non ricorrevano i presupposti applicativi di detta norma. Il mezzo non pone alcuna questione di omesso esame, ma si limita, senza peraltro offrire alcun valido appiglio, ad una diversa prospettazione dei fatti processuali.

L’inammissibilità concerne, pertanto, sia la mancata individuazione del fatto omesso sia l’erronea prospettazione in diritto. In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza della Rossi S.r.l. e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate in favore dei controricorrenti come da dispositivo nonché distratte in favore del loro difensore, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 1,cod. proc. civ. Segue, per legge, stante l’inammissibilità del ricorso, la statuizione ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibi le il ricorso ; c ondanna l a ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Tiziana Sodani. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ad.13/01/2023 CC R.g. n. 28058/2020; estensore: C. Valle dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , del