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Ordinanza — n. 5410/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with procedural duty to submit supporting case files.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5410/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the necessary case files required by law. Although the appellant referenced documents from the first-instance file, these were never physically attached to the cassation docket as mandated. Consequently, the court could not examine the substantive arguments regarding the execution proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 369, second comma, no. 4 of the Code of Civil Procedure; The appellant's duty to produce case files is absolute, and failure to attach them to the cassation record renders the appeal inadmissible regardless of the principle of instrumental form.

Parole chiave

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procedural inadmissibility duty to produce files cassation appeal missing evidence art 369 cpc procedura esecutiva domanda di continuazione dell'esecuzione ritiro della domanda di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 369, second comma, no. 4 of the Code of Civil Procedure
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, sancito dall’art. 369, secondo comma, num.
Art. 13, comma 1-quater, of D.P.R. n. 115/2002
4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 96 cod. proc. civ
22-24del ricorso); - censura la disposta condanna alle spese (« perché la domanda doveva essere accolta») e la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., in quanto «frutto di abuso del processo da parte del Giudice» (quarto motivo (rubricato «terzo motivo» svolto a pag.

Giurisprudenza citata

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Cass. 05/05/2021, n. 11805
Cass. 05/05/2021, n. 11805; Cass.
Cass. 03/05/2019, n. 11599
11805; Cass. 03/05/2019, n. 11599; Cass.18/09/2017, n.
Cass. 18/09/2017, n. 21554
Cass. 11/01/2016, n. 195
21554; Cass. 11/01/2016, n. 195; Cass., Sez.
Cass., Sez. U, 03/11/2011, n. 22726
195; Cass., Sez. U, 03/11/2011, n. 22726).
Cass. 16/05/2022, n. 15604
Cass., Sez. U, 03/11/2021, n. 22726
(così Cass., Sez. U, 03/11/2021, n. 22726).
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28311/2020 R.G. proposto da DE LUCA MARIA, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall’Avv. Salvatore Stara –ricorrente – contro SARDA FARINE S.A.S. CHOLPONCULOVA GULANDA TSIKHOMSKA VIRA IANGAZIEVA AIGUL DE LUISA LAURA –intimati – Avverso la sentenza n. 4 48 /20 20 del TRIBUNALE DI CAGLIARI, depositata il giorno 20 febbraio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 28311/2020 Cons. est. Raffaele Rossi FATTI DI CAUSA 1. Nella procedura di espropriazione promossa in danno di Maria De Luca dalla società Sarda Farine s.a.s., con l’intervento, quali ulteriori creditori, di Gulanda Cholponcolova, Vira Tsikhomska e Aigul Iangazieva, la debitrice esecutata spiegò (per quanto qui rileva) opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del g.e. di rigetto dell’istanza di estinzione della procedura ed avverso il decreto di aggiudicazione dell’immobile a Laura De Luisa.

2. La decisione in epigrafe ha rigettato l’opposizione, regolando le spese di lite secondo soccombenza e condannando l’opponente al pagamento di euro 3.000 in favore di Laura De Luisa a titolo di responsabilità processuale aggravata.

3. Ricorre per cassazione Maria De Luca, affidandosi a quattro motivi; non svolgono difese in grado di legittimità, benché ritualmente evocate, le parti intimate in dettaglio sopra specificate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con le plurime doglianze articolate, parte ricorrente: -denuncia nullità della pronuncia, per non avere il Tribunale tenuto conto delle istanze formulate e delle precisazioni operate dall’opponente nel corso della discussione orale, omettendo di riportare le stesse nel verbale della relativa udienza ( primo motivo , svolto «preliminarmente» alle pagg. 18-20 del ricorso) ; - assume che il giudice territoriale h a erroneamente escluso la nullità del «decreto di aggiudicazione del bene», rigettando le eccezioni relative all’omessa comunicazione dell’ordinanza del g.e. che ha disposto la vendita e delle date degli incanti fissate dal notaio delegato (secondo motivo, rubricato «primo motivo», svolto alle pagg. 20-21 del ricorso); r.g. n. 28311/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi - eccepi sce l’omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori (terzo motivo , rubricato « secondo motivo» svolto alle pagg. 22-24del ricorso); - censura la disposta condanna alle spese (« perché la domanda doveva essere accolta») e la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., in quanto «frutto di abuso del processo da parte del Giudice» (quarto motivo (rubricato «terzo motivo» svolto a pag. 24 del ricorso).

2. Il ricorso è improcedibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, sancito dall’art. 369, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, «gli atti processuali» ed in particolare i «documenti» sui quali «il ricorso si fonda» è soddisfatto, in forza del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti (tra le tante, cfr.

Cass. 05/05/2021, n. 11805; Cass. 03/05/2019, n. 11599; Cass.18/09/2017, n. 21554; Cass. 11/01/2016, n. 195; Cass., Sez. U, 03/11/2011, n. 22726). Nella specie, siffatto onere non è stato adempiuto. Nel libello introduttivo, in vari punti, parte ricorrente richiama, a suffragio delle censure formulate, l’atto introduttivo del giudizio di merito della opposizione, le memorie e i documenti depositati nel corso di siffatta controversia, tutti indicati come atti «del fascicolo di parte di primo grado, qui prodotto». Diversamente da quanto asserito, però questi atti e documenti non sono stati allegati al fascicolo del giudizio per cassazione: benchè in ricorso si legga «col ricorso saranno depositati:

a) il fascicolo di primo grado», il promesso deposito non è mai stato effettuato (per una fattispecie analoga, cfr. Cass.16/05/2022, n. 15604). r.g. n. 28311/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Né, d’altra parte, il ricorrente deduce di voler far riferimento alla presenza degli invocati atti e documenti nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito di cui abbia richiesto la trasmissione, come pure consentito dalla giurisprudenza di legittimità in alternativa all’onere di produzione exart. 369, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. (così Cass., Sez. U, 03/11/2021, n. 22726).

3. Il ricorso va dichiarato improcedibile, non risultando la Corte messa in grado di esaminare gli atti sui quali il ricorrente l’ha fondato.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto difese le parti intimate.

5. Attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteri ore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13 p.q.m. Dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello ste