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Ordinanza — n. 5407/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to summarize facts under Article 366 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5407/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a concise summary of the facts as required by Article 366 of the Code of Civil Procedure. Although the underlying dispute involved a transfer decree and a prior judgment declaring it ineffective, the appellant's submission contained disorganized and fragmented references that created legal uncertainty. Consequently, the Court refused to examine the merits of the argument regarding the preclusive effect of the prior judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 3, c.p.c.; The Court of Cassation must reject an appeal for inadmissibility if the appellant fails to provide a concise summary of the facts, thereby preventing the Court from assessing the legal grounds of the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility summary of facts Code of Civil Procedure preclusive effect transfer decree judicial review procedural defect trasferimento della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 3, c.p.c.
Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione,dall’art. 366, primo comma, num.
Art. 2909 cod. civ.
L’unico motivo censura, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
7025; Cass. 13/11/2018, n.
Art. 1-bis, Art. 13, d.P.R. n. 115/2002
La circostanza che parte ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2909 cod. civ
L’unico motivo censura, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, 20 febbraio 2020, n. 4315
115 - non compet comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, 20 febbraio 2020, n. 4315).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28023/2020 R.G. proposto da FERRARA PIETRO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Grande –ricorrente – contro GANGI MARIO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Longo Minnolo –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1168 /20 20 del la CORTE DI APPELLO DI CATANIA, depositata il giorno 7 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 28023/2020 Cons. est. Raffaele Rossi FATTI DI CAUSA 1. All’esito di procedura di espropriazione immobiliare innanzi il Tribunale di Siracusa condotta in danno di Aurora Addamo su beni di sua proprietà in comunione legale con il di lei coniuge Pietro Ferrara, venne aggiudicato a Mario Gangi un appezzamento di terreno (con annessi fabbricati rurali) ubicato in Noto, contrada Sant’Andrea.

2. In forza del relativo decreto di trasferimento (reso in data 11 febbraio 2011), Mario Gangi intimò precetto di rilascio del cespite ad Aurora Addamo la quale interpose opposizione all’esecuzione: la lite, svolta con l’intervento volontario di Pietro Ferrara, venne definita dal Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di Avola (con sentenza n. 379/2012, passata in giudicato) con dichiarazione di inefficacia del decreto nei confronti di Aurora Addamo e Pietro Ferrara.

3. Rettificato (con provvedimento del giudice dell’esecuzione del 20 luglio 2011) il decreto di trasferimento, Mario Gangi nel febbraio 2014 intimò a Pietro Ferrara precetto di rilascio dell’immobile.

4. L’opposizione all’esecuzione interposta dall’intimato è stata disattesa in ambedue i gradi di merito. Per quanto qui ancora d’interesse, la decisione in epigrafe indicata ha escluso potersi ascrivere alla precedente sentenza n. 379/2012 efficacia preclusiva del giudicato circa la validità dell’aggiudicazione e l’esistenza di un valido titolo esecutivo nei riguardi dell’intimato.

5. Ricorre per cassazione Pietro Ferrara, affidandosi ad un motivo, cui resiste, con controricorso, Mario Gangi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo censura, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la sentenza gravata nella parte in cui ha negatol’effetto preclusivo del giudicato nascente dalla sentenza n. 379/2012 in ordine r.g. n. 28023/2020 Cons. est. Raffaele Rossi alla inefficacia del titolo esecutivo, costituito dal decreto di trasferimento del febbraio 2011, posto a base del precetto di rilascio.

2. Il ricorso è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione,dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito. 2.1. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto -forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito.

Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432;

Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; r.g. n. 28023/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass.03/02/2015, n. 1926). 2.2. Il ricorso non soddisfa il descrittocontenuto minimo. Tanto nella premessa narrativa (svolta sotto l’intestazione «fattoe svolgimento del processo») quanto nella parte dedicata al motivo formulato, esso risulta mancante dell’illustrazione delle ragioni addotte a suffragio della opposizioneall’esecuzione in discorso ma soprattutto non reca un’adeguata riproduzione (quantomeno nei tratti essenziali) della più volte invocata “rettifica” del decreto di trasferimento, azionato (nella versione appunto rettificata) con il precetto opposto.

Siccome esulante dal catalogo dei provvedimenti giudiziali tipizzati dal codice di rito, era necessario puntualmente chiarire in cosa fosse consistita questa (di certo anomala) “rettifica” operata dal giudice della esecuzione, cioè a dire se essa si fosse limitata ad una mera emenda di un errore materiale contenuto nel decreto di trasferimento oppure avesse inciso, immutandone la portata operativa in senso oggettivo o soggettivo, sul contenuto precettivo dell’originario decreto. Si tratta di elemento fondamentaleper lo scrutinio del motivo di ricorso: invero, il giudicato invocato a sostegno di esso si sarebbe formato, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, sul decreto di trasferimento non rettificato (ed in tal senso, con univoca nettezza, il dispositivo della sentenza della sezione distaccata di Avola, trascritta integralmente il ricorso) mentre il precetto oggetto della opposizione de qua è stato intimato (circostanza altresì pacifica) in forza del decreto di trasferimento come rettificato.

Ma sullo specifico punto, il ricorso opera disorganici e frammentari cenni, idonei ad ingenerare perplessità ed equivoci, compendiati nella asserzione, impossibile da verificare nella sua giuridica fondatezza in difetto della trascrizione del contenuto essenziale della “rettifica”, per cui «il decreto di trasferimento non era altro che una integrazione del r.g. n. 28023/2020 Cons. est. Raffaele Rossi primo decreto, atteso che la sua funzione fu quella di correggere un errore[…], pertanto non costituiva altro titolo esecutivo ma semplice integrazione del primo».

La descritta lacunosità espositiva inibisce alla Corte il vaglio sul merito del motivodi ricorso.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Tale decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui il ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo resa in data 1° ottobre 2020, debitamente versata in atti, e la cui revoca - che presuppone l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - non compet comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, 20 febbraio 2020, n. 4315).

4. Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza.

5. La circostanza che parte ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. “raddoppio del contributo”); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez.

U, n. 4315 del 2020). Pertanto, attesal’inammissibilità del ricorso, va dato atto (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: cfr. ancora una volta Cass., Sez. U, n. 4315 del 2020) per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a r.g. n. 28023/2020 Cons. est. Raffaele Rossi quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.

13. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove