Court allows appeal against administrative seizure, ruling it is an ordinary action not subject to execution opposition deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by Davide Manaresi against a lower court ruling that dismissed his challenge to an administrative seizure notice. Manaresi argued the seizure was invalid due to improper notification and prescription, while the lower court treated it as an execution opposition barred by time limits. The Court clarified that administrative seizures are merely coercive measures, not expropriation, meaning challenges to them constitute ordinary actions rather than execution oppositions and are therefore not subject to strict execution deadlines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: Administrative seizures of registered movable property are coercive measures inducing compliance rather than expropriation; thus, challenges to the seizure or its preliminary notice constitute ordinary negative actions for debt verification, excluded from execution opposition procedures and their specific time limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21358/2020 R.G. proposto da MANARESI DAVIDE, elettivamente domiciliato in Roma, via Gabriele Camozzi n. 1, presso lo studio dell’Avv. Delfo Maria Sambataro, dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro ROMA CAPITALE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –intimati – Avverso la sentenza n. 23357 /20 19 del TRIBUNALE DI ROMA , depositata il giorno 5 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; rilevato che Davide Manaresi domandò giudizialmente l’annullamento e la dichiarazione di inefficacia di un preavviso di fermo amministrativo su IMPUGNATIVA DI PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO – QUALIFICAZIONE DELL’AZIONE r.g. n. 21358/2020 Cons. est.
Raffaele Rossi veicolo di sua proprietà notificato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per la soddisfazione di un credito di Roma Capitale, causalmente ascritto a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; a suffragio della domanda, parte attrice dedu sse l’omessa notificazione degli atti prodromici al preavviso e l’estinzione della pretesa in tal guisa azionata per prescrizione; le domande sono state disattese in ambedue i gradi di merito; ricorre per cassazione Davide Manaresi, affidandosi ad un motivo; non svolgono difese in grado di legittimità, benché ritualmente evocate, Roma Capitale e l’Agenzia delle Entrate Riscossione; considerato che l’unico motivocensura, per violazione di plurime norme di diritto in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la sentenza gravata nella parte in cui ha qualificato l’azione proposta (in ordine alla contestazione sulla ritualità delle cartelle presupposte al preavviso) come opposizione agli atti esecutivi e ne ha ritenuto la tardività, dacché proposta oltre il termine ex art. 617 cod. proc. civ.; la doglianza è fondata; per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di misura a questa alternativa, a carattere puramenteafflittiva poiché voltaad indurre il debitore all’adempimento (così, sulle orme di Cass., Sez U, 22/07/2015, n. 15354, cfr.
Cass.27/11/2015, n. 24234; Cass. 17/07/2020, n. 15349), mentre la comunicazione preventiva di esso (il c.d. preavviso) è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore il credito fatto valere da soddisfare, senza essere inserito come tale nella sequenza procedimentale dell’espropriazione forzata (specificamente, Cass. 2 1/09/2017 , n. 22018; Cass.25/02/2019, n. 5469); r.g. n. 21358/2020 Cons. est. Raffaele Rossi in ragione della testé descritta natura, l’impugnativa del fermo amministrativo - così come della relativa comunicazione preventiva – con cuisi contesti il diritto a procedere all’iscrizione oppure si adducano vizi di regolarità formale dell’atto o del procedimento, configura un’ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, esulante dall’àmbito delle controversie di opposizione esecutiva (Cass., Sez.
U, 27/04/2018, n. 10261; Cass. 08/04/2020, n. 7756; Cass.30/09/2022, n. 28059) e si svolge nelle forme e con le modalità del processo a cognizione piena ed esauriente, non soggiacendo alle peculiari regole delle opposizioni esecutive, in primis al termine sancito, a pena di decadenza, dall’art. 617 cod. proc. civ. ( espressamente, Cass. 28 /02/2018, n. 4571; Cass. 7/12/2018, n. 31696 ; Cass.04/07/2019, n. 18041; Cass. 27/07/2022, n. 23473); la gravata sentenza va dunque cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per una nuova valutazione circa la regolarità delle notificazioni delle cartelle presupposte al preavviso di fermo, da compiere considerando che, ove tali notifiche siano state effettuatemediante invio diretto, da parte dell’agente della riscossione,di lettere raccomandate con avviso di ricevimento (ai sensi dell’art. 26del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ), trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazionedi avvenuta notifica (tra le tante, Cass. 21/09/2020, n. 19680;
Cass. 28/05/2020, n. 10131; Cass. 28/10/20 1 6, n. 21803; Cass. 15/06/2016, n. 12351; Cass. 6/03/2015, n. 4567; Cass.19/03/2104,n. 6395; Cass. 17/01/2013, n. 1091) ; al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente gradodi giudizio; r.g. n. 21358/2020 Cons. est. Raffaele Rossi p.q.m. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così d