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Ordinanza — n. 5394/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with procedural requirements regarding the submission of the original judgment copy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5394/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a certified copy of the original judgment within the required timeframe. While the appellant argued that the notification deadline had passed, the court emphasized the strict procedural obligation to deposit the physical or certified digital copy of the decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, second comma, no. 2, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit the copy of the original judgment and the notification report, as these formalities are mandatory prerequisites for admissibility regardless of the notification deadline.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility original judgment copy notification report deposit procedural prerequisites inadmissible appeal legal costs allocation formal requirements responsabilità solidale

Disposizioni normative citate

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Art. 369, second comma, no. 2, cod. proc. civ.
11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num.2, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
5475; Cass. 13/02/2020, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 25/03/2019, n. 8312
Cass. 12/02/2021, n. 3727
8312; conf., ex multis, Cass. 12/02/2021, n. 3727).
Cass. 30/04/2019, n. 11386
In senso contrario non può invocarsi il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art.
Cass. 14/01/2022, n. 1127
Cass. 28/02/2020, n. 5475
1127; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass.
Cass. 13/02/2020, n. 3542
5475; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass.
Cass. 18/12/2019, n. 33728
3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.11/04/2019, n.
Cass. 11/04/2019, n. 10212
Cass. 03/07/2018, n. 17328
10212;Cass. 03/07/2018, n. 17328).
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27436/2020R.G. proposto da IACOVIELLO ANGELA ANTONIETTA, IACOVIELLO MAURO, IACOVIELLO PASQUALE SAVINO E IACOVIELLO SAVINO, TUTTI NELLA QUALITÀ DI EREDI DI IACOVIELLO INCORONATA, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliatiper legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall’Avv. Donato Bellasalma –ricorrenti – contro BUONVINO MARIA LUIGIA, IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI EREDI DI DI CHICCO ROBERTO, DI CHICCO MAURO E DI CHICCO NICOLA, ENTRAMBI NELLA QUALITÀ DI EREDI DI DI CHICCO ROBERTO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, tutti domiciliatiper legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall’Avv.

Mauro di Chicco, altresì difensore di sé medesimo OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 27436/2020 Cons. est. Raffaele Rossi –controricorrenti – nonché contro DI CHICCO BRUNO DI CHICCO GRAZIA DI CHICCO SILVESTRO LUIGI –intimati – Avverso la sentenza n. 451 /20 20 del la CORTE DI APPELLO DI POTENZA, depositata il giorno 29luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 442 del 2006, il Tribunale di Melfi condannò Roberto Di Chicco e Maria Luigia Buonvino al pagamento in favore di Incoronata Iacoviello dell’importo di euro 1.000, a titolo di risarcimento danni, nonché alla refusione delle spese processuali, quantificate in euro 3.693 (di cui euro 263 per esborsi), oltre accessori fiscali e previdenziali.

In forza di detta sentenza, Incoronata Iacoviello (alla quale lite pendente sono succeduti, a causa di morte, gli odierni ricorrenti) intimò due distinti precetti, ciascuno dell’identico importo –inclusivo di spese ecompetenze - di euro 3.877,95 , rispettivamente a Roberto Di Chicc o ed aMaria Luigia Buonvino.

2. Avverso le due intimazioni, Maria Luigia Buonvino e Roberto Di Chicco (al quale lite pendente sono succeduti, a causa di morte, la stessa Maria Luigia Buonvino nonché Mauro, Nicola, Bruno e Silvestro Luigi Di Chicco) proposero uno actu opposizione ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., deducendo l’illegittimo frazionamento dell’unica obbligazione pecuniaria contenuta nel titolo esecutivo, con l’effetto di un’ingiustificata duplicazione di spese, nonché l’indeb ita pretesa per alcune prestazioni procuratorie non spettanti. r.g. n. 27436/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 3. A definizione del giudizio di prime cure, il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento dell’opposizione, dichiarò non dovute alcune voci richieste per diritti procuratori di precetto, per un importo pari, per ciascuna intimazione, ad euro 186,88.

4. Accogliendo l’appello interposto degli opponenti, la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato la nullità degli atti di precetto. Per quanto qui ancora d’interesse, la Corte d’appello di Potenza, sul rilievo che «Buonvino Maria Luigia e Di Chicco Roberto costituivano la stessa parte processuale plurisoggettiva, in quanto titolari di un unico rapporto obbligatorio da cui discende, dal lato passivo, la solidarietà della loro obbligazione», ha ravvisato nella intimazione di due precetti una parcellizzazione del credito contraria a correttezza e buona fede, siccome determinante l’aggravamento della posizione del debitore, con la duplicazione di esborsi e spese accessorie.

5. Ricorrono per cassazione Angela Antonietta, Mauro, Pasquale Savino e Savino Iacoviello, tutti nella qualità di eredi di Incoronata Iacoviello, affidandosi a due motivi, cui resistono, con controricorso, Maria Luigia Buonvino, Mauro e Nicola Di Chicco, mentre non svolgono difese in grado di legittimità Bruno, Grazia e Silvestro Luigi Di Chicco.

6. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1314, 1292, 1175 e 1375 cod. civ. e degli artt. 88 e 103 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Ad avviso di parte ricorrente, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei princìpi in tema di abuso del processo e di indebito frazionamento del credito: mentre questo presuppone «un unico rapporto obbligatorio con identità delle parti evocate in giudizio», l’obbligazione qui controversa è parziaria, non solidale. r.g. n. 27436/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi 2. Con il secondo motivo, per vizio di motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si assume che il giudice di merito abbia illogicamente statuito la nullità degli atti di precetto «omettendo di considerare che l’eccessività della somma portata in precetto non travolge questo per l’intero, ma d à luogo alla riduzione della somma domanda nei limiti di quella dovuta».

3. Il ricorso è improcedibile. 3.1. Giova, per dare conto dell’enunciata conclusione, richiamare gli (oramai consolidati) orientamenti della giurisprudenza di legittimità concernenti il modo di esplicazione degli adempimenti previsti dall’art.369 cod. proc. civ. in relazione al processo telematico. È necessario premettere che algiudizio di cassazione non è stato ancora esteso il processo telematico(ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria ex art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), ragion per cui è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1bis e 1 ter , della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Cass., Sez.

U, 27/04/2018, n. 10266). Da questa premessa discende che in tema di ricorso per cassazione, ove la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, è necessario che il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, estragga copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato) ed attesti, con propria sottoscrizione autografa, la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1 - ter , della legge n. 53 del 1994, depositando nei termini quest’ultima presso la cancelleria della Suprema Corte (in tal senso, r.g. n. 27436/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi cfr. Cass. 22/12/2017, n. 30765; Cass. 22/05/2018, n. 12609; Cass.26/06/2018, n. 16822). Quanto all’inosservanza di dette prescrizioni, questa Corte, nella composizione più tipica di organo della nomofilachia, ha precisato che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore ex art. 16bis, comma 9 bis , del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale della medesima decisione; se invecealcune o tutte le parti rimangano intimate o, comunque, disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata, deposito possibilesino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio(così Cass., Sez.

U, 25/03/2019, n. 8312; conf., ex multis, Cass. 12/02/2021, n. 3727). 3.2. Orbene, nella specie, il descritto onere non è stato adempiuto dal difensore del ricorrente, dacché risulta depositata la copia analogica della gravata sentenza, formata e notificata digitalmente, non corredata né daattestazione di conformità all’originale, sottoscritta dal difensore, né dalla copia del messaggio di posta elettronica certificata (e dei suoi allegati) di relazione di notifica della sentenza stessa. r.g. n. 27436/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Poiché alcune delle parti evocate in lite sono rimaste intimate (Bruno, Grazia e Silvestro Luigi Di Chicco) e il difensore del ricorrente non ha depositato, entro la data dell’adunanza in camera di consiglio, l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata, il ricorso vadichiarato improcedibile. 3.3.

In senso contrario non può invocarsi il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num.2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.

Nella specie, infatti, a fronte di una sentenza pubblicata il 29 luglio 2020, la notifica del ricorso è avvenuta il giorno 26 ottobre 2020, elasso il menzionato arco temporale, occorrendo peraltro tener conto della inoperatività della sospensione feriale dei termini nelle controversie di opposizioni esecutive, in ogni loro fase e grado, incluse le impugnazioni (ex plurimis, Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.11/04/2019, n. 10212;Cass. 03/07/2018, n. 17328).

4. Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza.

5. Attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ult eriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.

13. r.g. n. 27436/2020 Cons. est. Raffaele Rossi p.q.m. Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato