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Ordinanza — n. 5376/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility, ruling that reviewing evidence weight is a matter of merit, not legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5376/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellants attempted to challenge the lower court's evaluation of evidence rather than a procedural violation. The appellants argued that the trial court improperly weighed conflicting testimonies regarding a donation's validity, while the respondents contested claims of fraud and insufficient assets. The court ruled that assessing the persuasiveness of evidence is the exclusive domain of the trial judge and cannot be re-examined on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The violation of these articles can only be alleged when the judge relies on evidence not proposed by the parties, but it is inadmissible to complain about the judge's evaluation of the weight given to evidence presented by the parties.

Parole chiave

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appellate review evidence evaluation judicial discretion third instance procedural admissibility restituzione della proprietà beni di famiglia promessa di donazione

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
19312).3.2 Quanto a quest'ultimo profilo va altresì sottolineato che le doglianze ivi formulate risultano invero in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
115 c.p.c.), laddove è inammissibile la diversa doglianza che, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attività valutativa essendo consentita dall'art. 116 c.p.c. (ex plurimís, Cass., Sez.
art. 2901 cod. civ
Entrambi gli attori, rivendicando di essere creditori nei confronti di Alfredo Tovecci di ingenti somme per garanzie fideiussorie, domandarono altresì la revocatoria di tale atto ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.
art. 115 c.p
19312).3.2 Quanto a quest'ultimo profilo va altresì sottolineato che le doglianze ivi formulate risultano invero in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.
art. 116 c.p
115 c.p.c.), laddove è inammissibile la diversa doglianza che, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attività valutativa essendo consentita dall'art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 30/9/2020, n. 20867
Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22425
20867; Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22425; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un. 5/8/2016, n. 16598
22425; Cass., Sez. Un. 5/8/2016, n. 16598; Cass., Sez.
Cass., Sez. II, ord. n. 20553 del 2021
16598; Cass., Sez. II, ord. n. 20553 del 2021; Cass., Sez.
Cass., Sez. III, sent. n. 15276 del 2021
20553 del 2021; Cass., Sez. III, sent. n. 15276 del 2021; Cass., Sez.
Cass., Sez. lav., 12/10/2018, n. 25543
15276 del 2021; Cass., Sez. lav., 12/10/2018, n. 25543).
Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149
Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442
25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez.
Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523
5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695
7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n.
Cass., 6/7/2015, n. 13827
Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (Cass., 6/7/2015, n. 13827;
Cass., 18/3/2015, n. 5424
Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n.
Cass., 12/11.2014, n. 24135
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35258/2019 R.G. proposto da: TOVECCI ALFREDO, PISANI ANNA MARIA, TOVECCI FEDERICA, TOVECCI SERGIO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CALO' MASSIMO (CF: CLAMSM63L29F839Q) - Ricorrenti - Contro HOLIDAY RESORT SPA, MARTUSCIELLO IMMACOLATA, elettivamente domiciliati in ROMA V. FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato GAGLIARDI STEFANO (CF: GGLSFN64C10F839N) rappresentati e difesi dall'avvocato NARDONE ANTONIO (CF:

NRDNTN65E28F839A) - Controricorrenti - nonché contro MARTUSCIELLO IMMACOLATA - Intimata - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2022/2019 depositata il 12/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal A5-10 Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con due distinti atti di citazione Immacolata Martusciello e Holiday Resort s.p.a. (odierni resistenti) chiesero accertarsi la simulazione dell'atto per notaro Mario lazzetti del 13 maggio 2004 con cui Alfredo Tovecci donò alla propria coniuge, Annamaria Maria Pisani, ed ai figli, Federica e Sergio Tovecci (tutti odierni ricorrenti; di seguito: "i ricorrenti"), diversi beni immobili indicati nell'atto pubblico.

Entrambi gli attori, rivendicando di essere creditori nei confronti di Alfredo Tovecci di ingenti somme per garanzie fideiussorie, domandarono altresì la revocatoria di tale atto ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. In particolare, la Martusciello rivendicò di essere creditrice nei confronti del Tovecci di euro 1.722.344,40, in virtù di decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, n. 1352/2008. Holiday Resort rivendicò di essere creditrice nei confronti del Tovecci di euro 297.651,06, in virtù di decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, n. 78/2009 (basato dall'atto di acquisto dalla Esaleasing s.p.a., ora BPU, del credito derivante da 5 contratti di locazione finanziaria nei confronti della Residence Hotel garantito dai soci, tra i quali il Tovecci negli anzidetti limiti).

Entrambi gli attori rappresentarono che, al momento della contestata donazione, il Tovecci risultava obbligato con gli altri 2 soci di Residence Hotel, quale cofideiussore, per obbligazioni del valore complessivo di euro 5.741.592,00. Il donante Alfredo Tovecci e i donatari, Annamaria Pisani, Federica Tovecci, Sergio Tovecci, si costituirono in entrambi i giudizi contestando i presupposti e il fondamento sia della domanda di simulazione che della revocatoria ordinaria, producendo documenti finalizzati a dimostrare l'inesistenza del consilium fraudis e la capienza, ai fini richiesti dalle norme, della patrimonialità residua.2.

I giudizi, riuniti in un unico procedimento, vennero decisi con sentenza del Tribunale di Napoli, che rigettò la domanda di simulazione e accolse quella di revocatoria ex art. 2901 cod. civ.

3. Gli odierni ricorrenti interposero appello riproponenclo le eccezioni di rito, contestando nel merito la valutazione relativa ai presupposti della revocatoria e chiedendo il riesame del dato documentale relativo alla inesistenza del consilium fraudis e alla prova della sussistenza della capienza patrimoniale del debitore. Venne inoltre offerta una serie di conteggi e di rappresentazioni anche ipotetiche finalizzate a supportare tali deduzioni. Si costituirono la Martusciello - la quale chiese di dichiarare la nullità e l'inammissibilità dell'appello per genericità espositiva e carenza di specifici motivi, e in ogni caso il rigetto della impugnativa - e Holiday Resort, la quale, oltre alle medesime conclusioni della Martusciello, propose appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado per la parte in cui era stata rigettata la propria domanda di simulazione.

4. Con sentenza n. 2022/2019, depositata in data 12/4/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Napoli (di seguìto, anche "la Corte") ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale di Holiday Resort e rigettato quello principale proposto dagli odierni ricorrenti, confermando la sentenza di primo grado.

5. Avverso la predetta sentenza Alfredo Tovecci, Anna Maria Pisani, Federica Tovecci e Sergio Tovecci propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui Holiday Resort s.p.a. e Immacolata Martusciello resistono con controricorso, illustrato da memoria.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., "Violazione ai sensi dell'art. 360 co. 1 n.

5) c.p.c. per omesso esame di documenti regolarmente depositati, attinenti un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (inesistenza del consilium fraudis e valutazione della patrimonialità residua). In particolare documenti 6 produzione primo grado e doc. 7 allegato alle memorie 183 co. 6 cpc depositate il 11.5.2011". Lamentano non essere stato valutato «il documento sub n. 7 di cui alle memorie ex art. 183 depositate 1'11/5/2011, costituito dalla "convocazione della assemblea ordinaria e straordinaria" della Residence Hotel s.r.l. (il contraente delle obbligazioni garantite dalle fideiussioni) del 28/4/2005 per la data del 31/5/2005», sottoposto al contraddittorio tra le parti e non contestato, ove l'o.d.g. non rappresenta alcuna situazione (anche pregressa) pregiudizievole tale da mettere il socio Tovecci in condizioni di temere aggressioni al suo patrimonio per le fideiussioni, con conseguente "erronea ricostruzione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, con riferimento però alla scientia damni (o meglio, al consilium fraudis), e cioè a un requisito valutato solo in linea presuntiva dai giudici di merito".

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., "Violazione ai sensi dell'art. 360 co. 1 n.

3) delle norme di diritto artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.", dolendosi dell'erronea valutazione delle emergenze processuali e probatorie.

3. Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto osservato che in violazione del requisito appena di inammissibilità prescritto dall'art. 366, 10 co., n. 6, cod. proc. civ., i ricorrenti omettono di riportare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno delle mosse censure (in particolare della "convocazione della assemblea ordinaria e straordinaria della Residence Hotel del 28 aprile 2005 per la data del 31 maggio 2005" e delibera di Residence Hotel in cui si sarebbe "deliberato di riconoscere rendite locatizie per un importo che, negli anni a seguire, variava in aumento da 148.000 a 223.000 euro annuali"), dei quali non risulta nemmeno indicata la sede processuale dove rinvenirli (Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701). A tale stregua, non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni - come nel caso - del tutto apodittiche (vedi già Cass. 21/8/1997, n. 7851). Risponde d'altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (Cass., 6/7/2015, n. 13827;

Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519). 3.1 Va ulteriormente osservato che al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti deducono in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co, n. 5, cod. proc. civ. (v. C:ass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr.

Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523; (:ass 29/9/2016, n. 19312).3.2 Quanto a quest'ultimo profilo va altresì sottolineato che le doglianze ivi formulate risultano invero in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti bensì disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) (art. 115 c.p.c.), laddove è inammissibile la diversa doglianza che, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attività valutativa essendo consentita dall'art. 116 c.p.c. (ex plurimís, Cass., Sez.

Un., 30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22425; Cass., Sez. Un. 5/8/2016, n. 16598; Cass., Sez. II, ord. n. 20553 del 2021; Cass., Sez. III, sent. n. 15276 del 2021; Cass., Sez. lav., 12/10/2018, n. 25543). 3.3 Emerge evidente a tale stregua come gli odierni ricorrenti inammissibilmente prospettino in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.

Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/201.4, n. 24135).

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore deUcontroricorrente società Holiday Resort s.p.a.i'seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo alla pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 20.000,00, di cui euro 20.000 per onorari, oltre a rimborso spese generali ed accessori di legger del' laC controricorrente società Holiday Resort s.p.a. Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso