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Ordinanza — n. 5352/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify procedural acts interrupting prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5352/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Icofin S.p.A. inadmissible because the appellant failed to specify the exact procedural acts it claimed interrupted the statute of limitations. The heirs argued that specific defense documents submitted in the first instance interrupted the ten-year prescription period for the restitution claim. The court rejected this argument, ruling that the appeal was procedurally defective as it did not cite or describe the specific acts relied upon, violating the requirement for precise identification of evidentiary grounds.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 2944 c.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the procedural acts on which it is based, and the court cannot examine the interruption of prescription without such specific identification.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal statute of limitations interruption prescription specification acts procedural defect restituzione del termine termine di pagamento soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Art. 2033 c.c.
Art. 2744 c.c.
Art. 2943 c.c.
Art. 2944 c.c.
Con il secondo motivo, l'impugnante lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 2944 cod.
Art. 2945 c.c.
Art. 2946 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, numm.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, numm.
art. 2033 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469
Cass., 15/07/2002, n. 10235
Cass., 02/04/2007, n. 8217
Cass., 22/10/2010, n. 21798
Cass., 21/03/2011, n. 6397
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20363/2019 R.G. proposto da ICOFIN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Clemente - ricorrente - contro MANDARINI ANNA, RAGO LORENZO E RAGO ROBERTA, IN PROPRIO E NELLA QUALITA' DI EREDI DI RAGO LUIGI, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avv.

Maria Antonietta Corbisiero - controricorrente - Avverso la sentenza n. 725/2019 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO, depositata il 23 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto n. 380/2017 del 28 gennaio 2017, il Tribunale di Salerno ingiunse a Anna Mandarini, Lorenzo Rago e Roberta Rago, quali eredi di Luigi Rago, di pagare, secondo le rispettive quote ereditarie, alla società Icofin S.p.A. in liquidazione la complessiva somma di euro 126.304,69 (oltre interessi e spese), a titolo di restituzione di quanto versato dalla società a Luigi Rago, in adempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare dichiarato giudizialmente inefficace dacché dissimulante un mutuo con patto commissorio nullo.

2. L'opposizione al provvedimento monitorio spiegata uno actu dagli ingiunti è stata accolta in ambedue i gradi di merito. Per quanto qui ancora d'interesse, la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, ha ritenuto il credito azionato in via monitoria estinto per decorso del termine decennale di prescrizione, individuando il dies a quo di esso nella data del pagamento indebitamente eseguito (poiché in difetto di causa so/vendi) e non già nella data della decisione che aveva accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento.

3. Ricorre per cassazione la Icofin S.p.A., affidandosi a due motivi, cui resistono con unitario controricorso, Anna Mandarini, Lorenzo Rago e Roberta Rago, in proprio e nella qualità di eredi Luigi Rago.

4. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2033, 2744, 2943, 2944, 2945 e 2946 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.. Secondo l'impugnante, la Corte d'appello, male interpretando la sentenza relativa al contratto preliminare da cui origina la pretesa creditoria, ha «erroneamente dichiarato nullo il preliminare in /l r.g. n. 203/g M019 2 Cons. est/ ffRossi discussione [...] facendo derivare da tale circostanza che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione della somma comincerebbe a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione», mentre «nella fattispecie, non essendo nullo il contratto di mutuo, sottostante il preliminare di vendita, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l'accertamento del patto commissorio è divenuto definitivo», e ciò perché «il pagamento effettuato da Rago Luigi non è carente di causa solvendi, per cui la somma versata non può definirsi indebito ex art. 2033 cod. civ., ma erogazione legittima, essendo nullo soltanto l'accordo transattivo stipulato a scopo di garanzia». 1.1.

La censura è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della impugnata pronuncia. Ed invero, nel prestare motivata adesione alla decisione di prime cure, la Corte d'appello di Salerno, senza operare riferimento alcuno alla nullità del contratto preliminare, ha ravvisato la decorrenza del termine di prescrizione nel giorno del pagamento della somma «in dipendenza della dichiarata nullità del patto commissorio», invalidità cui ha ascritto il difetto di causa so/vendi dell'erogazione della somma. Argomentazione in tutta evidenza in nulla scalfita dalla doglianza del ricorrente, la quale muove invece dal presupposto della nullità del contratto preliminare, mai dichiarata (e nemmeno implicitamente ritenuta) della gravata sentenza.

2. Con il secondo motivo, l'impugnante lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 2944 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in ordine all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.. Ad avviso del ricorrente, il giudice territoriale è incorso in un errore di valutazione «delle sentenze n. 162/12 del Tribunale e n. 540/16 della Corte di Appello», consistente nel «non aver considerato che le domande riconvenzionali spiegate dal Rago e proseguite dai suoi danti causa presuppongono il riconoscimento del diritto della società r.g. n. 20 3 Cons. es ricorrente» e determinano, a mente dell'art. 2944 cod. civ., l'interruzione del termine di prescrizione «fino a quando non è intervenuto il giudicato». 2.1.

Il motivo è inammissibile, per una duplice ragione. In primis, perché degli scritti difensivi di proposizione delle domande cui si imputa l'effetto interruttivo della prescrizione è fatta in ricorso una generica menzione, non corredata dalla (pur sintetica) trascrizione del contenuto di tali scritti ovvero dalla loro allegazione al ricorso ovvero ancora della indicazione della sedes di ubicazione degli stessi nel fascicolo del processo, in chiara inosservanza del requisito della specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.).

Un'articolazione del motivo così fatta rende lo stesso inidoneo a sollecitare correttamente l'apprezzamento della Corte, in forza del consolidato principio secondo cui sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (ex plurimis, Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469). In secondo luogo, perché non attinge criticamente la ratio decidendi posta a fondamento della decisione gravata: questa, infatti, con valutazione non censurata (e nemmeno censurabile, trattandosi di accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità: Cass.15/07/2002, n. 10235), ha motivatamente escluso che le difese svolte da Luigi Rago nel giudizio di primo grado fossero univocamente r.g. n. 20363 4 Cons. est7 R fae ossi apprezzabili come espressione di volontà del debitore di rinunciare tacitamente alla prescrizione già verificatasi (rinuncia tacita che, come è noto, postula un'incompatibilità tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui: cfr., ex plurimis, Cass. 02/04/2007, n. 8217;

Cass. 22/10/2010, n. 21798; Cass. 21/03/2011, n. 6397).

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-b