Cassation court dismisses appeal due to failure to notify necessary co-tenant Stefano Giubilei.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal because the lower court failed to notify the necessary co-tenant, Stefano Giubilei, of the contested judgment. While the appellant argued the omission was minor, the court held that excluding a necessary co-litigant violates procedural rules. Consequently, the appeal is inadmissible for lack of proper notification to all required parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 n. 3 c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the judgment was not notified to a necessary co-litigant, as their absence violates the principle of autosufficienza and deprives the court of the ability to fully examine the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16747/2019 proposto da: Dini Sandro, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cola di Rienzo 92 presso lo studio dell'avvocato Carlini Francolc-h-e-rq rappresenta e difeagrunitamentll'avvocato Mattei Emilio, Tartaglia Micol; -ricorrente - contro Agricooper Associazioni Produttori Soc. Cooperativa Agricola in Liquidazione; - intimato - nonchè contro Gruppo Alimentare Molini Vertola Srl in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via del Circo Massimo, 9 presso lo studio dell'avvocato Innocenti Francesc~ rappresentabedifeWesax, 131Ahicmn Rosa-gro s-e-RAFìNì b0-30Rm1 -controricorrente avverso la sentenza n. 403/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;
FATTO E DIRITTO 1.In data 18 luglio 2013 Sandro Dini e Stefano Giubilei depositavano davanti al Tribunale di Arezzo ricorso ex art. 447 c.p.c. nei confronti del Gruppo Alimentare Molini Vertola s.r.l. e della Associazione Produttori Soc. Cooperativa Agricola (Agricooper), in liquidazione, chiedendo dichiararsi la risoluzione dei due contratti di locazione (entrambi relativi ad un complesso immobiliare sito in Anghiari, costituito da tettoie e da sei essiccatori per il tabacco Kenturcky) che essi, quali conduttori, avevano concluso con il Gruppo (il primo in data 3 febbraio 2010 ed il secondo in data 28 febbraio 2012), per inadempimento di quest'ultimo, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita, quasi integrale, del raccolto relativo all'anno 2010 ed al mancato guadagno in relazione al primo contratto, nonché con condanna al risarcimento dei danni conseguenti al mancato guadagno di due anni di raccolto in ragione della stipula del secondo contratto di locazione.
A seguito della chiamata si costituiva in giudizio il Gruppo Alimentare, contestando in fatto e in diritto la domanda avversaria della quale chiedeva il rigetto e chiedendo la chiamata in causa del precedente conduttore Agricooper per sentirlo rispondere, in via diretta o in via di manleva, dell'eventuale accoglimento delle richieste di parte attorea in ragione della ingiustificata mancata consegna del complesso immobiliare alla data del 30 giugno 2010. Si costituiva in giudizio la Agricooper, che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio della mediazione della controversia, e, nel merito, chiedeva il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti.La causa veniva istruita mediante acquisizione di produzioni documentali, nonché mediante audizione di testimoni ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, il Tribunale di Arezzo con sentenza n. 108/2018 rigettava ogni domanda proposta dai ricorrenti e li condannava in solido fra loro: al rimborso delle spese processuali a favore del Gruppo (liquidate in circa euro 61 mila) e della terza chiamata (liquidate in circa euro 30 mila) e ponendo in via definitiva a loro carico in solido le spese della espletata c.t.u.
2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado Sandro Dini e Stefano Giubilei proponevano appello, articolando 25 motivi e concludendo in via principale chiedendo l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado e in via subordinata, in caso di mancato accoglimento dei motivi di appello, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva provveduto sulla regolamentazione delle spese processuali. Il Gruppo e Agricooper si costituivano nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione. La Corte di Appello di Firenze con sentenza 403/2019 rigettava l'appello, nella parte relativa all'an debeatur ed alla regolamentazione delle spese processuali, mentre non si pronunciava sui motivi di appello concernenti il quantum debeatur.
Quanto alle richieste istruttorie, la corte territoriale, ritenuta esaustiva l'ordinanza istruttoria del giudice di primo grado, riteneva che: la richiesta di rinnovazione della c.t.u. fosse assorbita dal rigetto della domanda sull'an; la richiesta di richiamo della stessa c.t.u. in merito ai certificati di agibilità e prevenzioni incendi fosse superflua; le ulteriori istanze istruttorie non fossero meritevoli di accoglimento, non avendo gli appellanti indicato le ragioni per le quali il giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettarle. In punto di spese, la Corte ha condannato gli attori al rimborso delle spese processuali nei confronti di entrambe le parti appellate (per un ammontare rispettivamente pari ad euro 38 mila e 19 mila circa).
3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il solo Sandro Dini, articolando nove motivi. 3.1. Con il primo motivo (pp. 19-24) il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.1453,1454, 1455, 1256, 1176 e 1218 del codice civile, nella parte (punti 1 e 2) in cui la corte territoriale, confermando ingiustamente la sentenza di primo grado, ha ingiustamente ritenuto che la mancata consegna dell'immobile locato alla data del 30.06.20 10 (prevista contrattualmente) era dipeso da un fatto sopravvenuto non imputabile al debitore, e non già dal grave inadempimento della società Gruppo Alimentare Molini Vertola S.r.l., con conseguente esclusione della risoluzione del medesimo contratto di locazione ex art. 1454 del codice civile. 3.2.
Con il secondo motivo (pp. 25-27) il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art.1227 del codice civile, nella parte in cui (punto 4) la corte territoriale ha confermato quanto ingiustamente asserito dal giudice di primo grado e cioè che lui non aveva diritto al risarcimento del danno ex art 1227 del codice civile, in quanto, pur essendo già alla data del 27.4.2010 a conoscenza della intenzione del precedente conduttore di non voler rilasciare l'essiccatoio per li tabacco oggetto di locazione alla data contrattualmente stabilita per il rilascio del 30.06.2010, aveva ugualmente proceduto all'acquisto delle piantine di tabacco ed al relativo trapianto e coltivazione, con la conseguenza che la perdita lamentata era considerarsi ii frutto di una scelta inopinata da lui operata. 3.3.
Con il terzo motivo (pp.27-31) il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1375, 1454, 1256 e 1227, ultimo comma, del codice civile, nella parte in cui (punti 9 e 10) la corte territoriale ha ingiustamente confermato quanto asserito dal Tribunale di Arezzo con la sentenza di primo grado e cioè che la sua mancata accettazione dell'essiccatoio, sito in località Santa Croce di Anghiari, offerto dalla locatrice, nel mese di settembre 2010, in sostituzione temporanea dell'essiccatoio in località San Leo di Anghiari, oggetto del contratto di locazione, era avvenuta con una condotta improntata a mala fede ex art. 1375 del codice civile, con conseguente esclusione del risarcimento degli asseriti danni in applicazione dell'art. 1227, ultimo comma, del codice civile. 3.4.
Con il quarto motivo (pp. 32-36) il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale, ignorando totalmente le ragioni poste a fondamento dei motivi 13-18 del suo atto di appello, non ha valutato le risultanze probatorie del giudizio di primo grado riguardanti la sussistenza e la quantificazione dei danni da lui subiti ed ha ignorato le sue censure in merito alle prove espletate ed alla stessa c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, con conseguente ingiusta omessa pronuncia su tali motivi di appello e reiezione della richiesta di rinnovo della c.t.u.. 3.5.
Con il quinto motivo (pp. 36-37) il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c,p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in ordine ai danni per spese in relazione al primo contratto di locazione relativi all'anno 2010, ovvero in subordine denuncia la sentenza impugnata per vio1azone e/o falsa applicazione degli artt. 1458, 1218 e 1223 del codice civile, nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato implicitamente tale domanda. 3.6. Con il sesto motivo (pp. 37-40) il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, commi 1, 5 e 6 del D.M. n. 55/2014 (parametri forensi) e dell'art.2233 del codice civile, nella parte in cui la Corte territoriale ha ingiustamente confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui le spese di lite, a favore della convenuta Gruppo Alimentare Molini Vertola S.r.l., ed a favore della terza chiamata in causa Agricooper, erano state liquidate sulla base del valore complessivo delle domande risarcitorie proposte, pari ad C 6.524.434,54 (petitum), anziché sulla base del valore indeterminato del giudizio, derivante dal fatto che ii giudice di primo grado aveva ritenuto i danni lamentati insussistenti e, comunque, non provati. 3.7.
Con il settimo motivo (pp.40-42) il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91, comma 1, del codice di procedura civile ed art. 106 del c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ingiustamente confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui il sig. Sandro Dini era stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata in causa Agricooper, pur essendo la domanda di manleva (formulata dalla convenuta Gruppo Alimentare Molini Vertola S.r.l.) giustificata soltanto i n relazione ad una minima parte delle domande risarcitorie proposte da lui e dal Giubilei. 3.8.
Con l'ottavo motivo (pp. 42-43) il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, commi 1, 5 e 6 del D.M. n. 55/2014 (parametri forensi) e dell'art.2233 del Codice civile, per le medesime ragioni già esposte nel motivo sesto, nella parte in cui la Corte di Appello di Firenze lo ha ingiustamente condannato al pagamento delie spese del giudizio di secondo grado in favore della Molini Vertola Sri e della terza chiamata in causa, soc. Agricooper, sulla base del valore del petitum, e non sulla base del valore effettivo della controversia. 3.9.
Con il nono motivo (pp. 43-45), il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 e art. 106 del codice di procedura civile, per le medesime ragioni già esposte nel motivo settimo, e cioè nella parte in cui la Corte territoriale lo ha condannato al pagamento delle spese di lite del giudizio di secondo grado in favore della terza chiamata in causa Agricooper, pur essendo la domanda di manleva (formulata dalla convenuta Gruppo Alimentare Molini Vertola S.r.l.) giustificata soltanto in relazione ad una minima parte delle domande risarcitorie proposte da lui e dal Giubilei. 3.10.
In sintesi, il ricorrente denuncia la sentenza impugnata:
a) nella parte in cui (motivo primo in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) non ha accolto la sua domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1454 del Codice civile riguardante il primo contratto di locazione, stipulato in data 03.02.2010;
b) nella parte in cui (motivi secondo, terzo, quarto e quinto in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.) ha omesso di riconoscere e comunque non ha riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni, anche per spese, conseguenti all'inadempimento da parte della società Gruppo Alimentare per non aver consegnato l'essiccatoio sito in San Leo di Anghiari (AR), nel termine di quindi giorni cui alla diffida ad adempiere inviata con lettera raccomandata a.r. alla suddetta società locatrice in data 28.07.2010, ricevuta dalla stessa il 30.03.3010, in relazione a detto contratto di locazione;
c) nonché (motivi sesto, settimo, ottavo e nono in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui ha provveduto sulle spese del giudizio di primo grado e di appello. Il ricorrente non denuncia, invece, la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno in relazione agli anni successivi al 2010 4. Ha resistito il Gruppo Alimentare, che: - in via preliminare: non avendo avuto la possibilità di prendere visione della documentazione depositata dal ricorrente (per irreperibilità del fascicolo processuale), ha eccepito la improcedibilità del ricorso per omessa attestazione ex art. 9 della legge n. 53/1994 e/o per omessa sottoscrizione autografa di tale attestazione di conformità della copia analogica del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, della procura alle liti, nonché della relata di notificazione e delle relative pec di avvenuta accettazione e consegna agli originali informatici (di cui in ogni caso ha disconosciuto la conformità agli originali in formato telematico); -sempre in via preliminare, ma nel merito: ha eccepito la mancata notifica del ricorso nei confronti di Giubilei Stefano, quale litisconsorte necessario; - nel merito cassatorio: ha eccepito la inammissibilità del ricorso:
a) per mancata impugnazione di alcuni capi della sentenza, che sono in tesi difensiva di per sé idonei a sorreggere la ratio decidendi della sentenza impugnata;
b) per mancato rispetto del principio di autosufficienza;
c) per essere volto ad ottenere una diversa valutazione del merito; -sempre nel merito cassatorio: ha eccepito la infondatezza di tutti e nove i motivi ex adverso proposti; La società Agricooper, invece, non ha svolto difese.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c.
6. In vista dell'odierna adunanza:
a) il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte;
b) il Difensore del ricorrente ha depositato memoria, con la quale si è opposto all'accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate da parte resistente (sia in punto di improcedibilità che di inammissibilità); ha rilevato l'inammissibilità delle due dichiarazioni di disconoscimento operate dalla controparte in ordine alla conformità della documentazione; ha rilevato l'avvenuta notifica del ricorso anche alla società Agricooper Associazioni Produttori Soc. Cooperativa Agricola in liquidazione; ed ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
c) ha depositato memoria anche il Difensore del Gruppo Alimentare, che si è limitato a ritrascrivere quanto già dedotto in sede di costituzione.
7. Il Collegio rileva che il ricorso è stato notificato nei confronti del Gruppo Alimentare e della Agricooper Associazioni Produttori Soc. Cooperativa Agricola in liquidazione, ma non anche nei confronti di Giubilei Stefano, che - in quanto con-conduttore, parte contrattuale - è litisconsorte necessario.
P.Q.M.
Il Collegio ordina l'integrazione del cont