Cassation court remands case to allow joint handling of three related revocatory action appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the request to rule on the revocatory action appeal immediately and instead ordered a remand to a new docket. The appellant, International Factors Italia, sought to join three pending appeals regarding the ineffectiveness of asset disposal acts under Article 2901 of the Civil Code. The court deemed the request for joint treatment of these related appeals meritorious to ensure a unified context for the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 cod. civ.; Art. 306 cod. proc. civ.: The court may order a remand to a new docket when multiple related appeals are pending to facilitate their joint examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
IA sul ricorso n. 11945/2019 proposto da: International Factors Italia s.p.a. in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Di Priscilla 4, presso lo studio dell'avvocato Massimo Bevere che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Vincenzo Angelo Spezziga; - ricorrente - contro Grazia Radici, Angela Saracini, Cinzia Saracini e Carlo Saracini, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Mazzini 27, presso lo studio dell'avvocato Franco Pastore che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ulisse Corea e Renato Marini; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro Banca Nazionale Lavoro Spa, Cunningham Building Limited, Le Domaine Srl, Lexington Building Limited, Lmc Building Limited, Sagef s.r.I., Società Italiana Gestione Crediti s.p.a.; - intimati - avverso la sentenza n. 748/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.Ritenuto che La Banca Nazionale del lavoro s.p.a. propose azione revocatoria innanzi al Tribunale di Roma nei confronti di Angela Saracini, Cinzia Saracini, Carlo Saracini e Grazia Radici, nonché delle società SAGEF s.r.l.
Le Dimore s.r.I., Lexington Building LTD, LMC Building LTD e Cunningham Building LTD, chiedendo che venissero dichiarati inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., vari atti di disposizione patrimoniale compiuti dai convenuti che, a detta della Banca attrice, pregiudicavano la sua posizione creditoria; che intervenne nel giudizio anche la Unicredit Banca d'impresa s.p.a., dichiarando di vantare crediti nei confronti della SIME s.p.a. e chiedendo la declaratoria di simulazione o l'inefficacia relativa dei medesimi contratti di cui in precedenza; che si costituirono in giudizio i convenuti Saracini e Radici, chiedendo il rigetto della domanda; che nel giudizio intervenne poi la International Factors Italia (Ifitalia s.p.a.) aderendo alla domanda di revocatoria e, in subordine, formulando una domanda di accertamento della simulazione, dichiarando di vantare anch'essa un credito di oltre due milioni di euro nei confronti della medesima società SIME sulla base di un contratto di factoring; che il Tribunale rigettò tutte le domande, sia delle parti attrici che di quelle intervenute; che la sentenza è stata impugnata dalla B.N.L. s.p.a. e dalla Società italiana gestione crediti s.p.a., nonché dalla Ifitalia s.p.a. e dalla s.r.l. "I Casali di Cetona" (quest'ultima in qualità di successore della società "Le Dimore"); che nelle more del giudizio di appello la Ifitalia s.p.a. ha dichiarato di rinunciare alle domande proposte contro la società "I Casali di Cetona", con atto accettato dal difensore della controparte, per cui la Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione del procedimento, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., in relazione a dette parti, contestualmente ponendo le spese di lite a carico della parte rinunciante;che la Corte territoriale, dopo aver pregiudizialmente dichiarato inammissibili le domande della Società Italiana Gestione Crediti s.p.a. e della BNL nei confronti della società SAGEF, ha accolto parzialmente l'appello presentato dalla BNL nei confronti dei convenuti Saracini e Radici, dichiarando l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., degli atti di conferimento operati in favore della società "Le Dimore", mentre ha rigettato integralmente l'appello presentato dalla Ifitalia s.p.a., condannandola al pagamento delle spese di lite; che contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso la Ifitalia s.p.a. con atto affidato a cinque motivi; che resistono Angela Saracini, Cinzia Saracini, Carlo Saracini e Grazia Radici con un unico controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo; che gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva; che le parti hanno depositato memorie.
Considerato che la società ricorrente ha allegato alla memoria due sentenze della Corte d'appello di Roma, successive a quella oggi impugnata, che hanno dichiarato l'inefficacia relativa dei medesimi atti del notaio Fenoltea del 10 maggio 2002 impugnati nel giudizio odierno, in favore di varie parti creditrici, tra cui la Ifitalia; che per tale ragione la ricorrente ha chiesto che il presente ricorso sia trattato unitamente a quelli portanti i numeri di r.g. 25545 del 2020 e 27632 del 2020, tutti pendenti presso questa Sezione e, allo stato, non ancora fissati; che l'istanza di rinvio appare meritevole di accoglimento, onde consentire la trattazione dei tre ricorsi in un medesimo contesto.
P.Q.M.
La Corte rinvia la decisione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio