Italian court dismisses appeal via decree after defendant withdraws lawsuit citing procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished by decree following the defendant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Ud. L.B. TRAVEL S.r.l., had challenged a lower court judgment against PARFIN S.r.l., but the opposing party subsequently submitted a written renunciation of the lawsuit. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the case without further proceedings or cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished by decree when a party validly renounces their appeal, provided the withdrawal satisfies the formal requirements of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ECRETO Rep. sul ricorso 437-2022 proposto da: Ud. L.B. TRAVEL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore LORELLA BEDOLO, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA CAPUZZO; - ricorrente - contro PARFIN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore FABIO PARANCOLA, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del prcprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvccato ENRICO MINNEI;- controricorrente - 16 avverso la sentenza n 1545/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/05/2021;
R.G.N. 437/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrete L.B. Trave! S.r.I., munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il difensore della società controricorrente Parfin S.r.l. ha depositato in atti l'accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno IL CANCELLIERE ESPERTO DEPORTATO IN CANCELLERIA