Cassation court remands case to new session due to significant legal issues requiring public hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new session for public discussion rather than issuing a final judgment. Raffaele Fitto challenged a Bari Court of Appeal decision ordering him to pay non-pecuniary damages to the Puglia Region for ideological fraud regarding regional health management. The court determined that the legal questions raised were of particular relevance under Article 375 of the Code of Civil Procedure, necessitating a public hearing to resolve them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 c.p.c.; The Court of Cassation may remand a case to a new session for public discussion when the legal issues raised are of particular relevance and require further examination in open court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso r.g. n. 24245/2021 proposto da: RAFFAELE FITTO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Di San Nicola De' Cesarini 3 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MACARIO che, unitamente agli avvocati LUCIANO ANCORA e ITALIA MENDICINI, lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro REGIONE PUGLIA in persona del Presidente della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO LECCESE; - contro ricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1351/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.
MARCO DELL'UTRI R.G:N. 24245/2/21 - \ clunann del 15/12/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 14/7/2021, la Corte d'appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio a seguito di cassazione in sede penale (sentenza n. 24819/17), ha condannato Raffaele Fitto al risarcimento, in favore della Regione Puglia, dei danni non patrimoniali da quest'ul- tima subiti in conseguenza di un fatto di falso ideologico contestato al Fitto in sede penale (con successiva dichiarazione di prescrizione del corrispondente reato) commesso nell'esercizio delle Funzioni di Presi- dente della Regione Puglia, nell'occasione costituitasi parte civile; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato come l'insieme degli elementi istruttori complessivamente ac- quisiti agli atti del giudizio (ivi comprese le dichiarazioni rese in sede di rinvio dalla testimone Silvia Papini) fosse valso ad attestare l'effet- tiva commissione, da parte del Fitto, dell'illecito corrispondente al reato di falso ideologico, nella specie consistito nella falsa rappresentazione, alla Giunta regionale impegnata in sede deliberante, del contenuto delle relazioni provenienti dalle Asl della Regione (circa la relativa ca- pacità, possibilità o disponibilità alla gestione in proprio delle RSA) allo scopo di promuovere l'affidamento di detta gestione, da parte della Giunta regionale, all'iniziativa dei privati; ciò posto, il giudice del rinvio ha evidenziato come dall'illecito del Fitto fossero derivate conseguenze dannose di natura esclusivamente non patrimoniale a carico della Regione Puglia, non avendo quest'ul- tima adeguatamente comprovato il concreto ricorso delle conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale denunciate dall'amministrazione regionale;Adunanza del 15 dicembre 2022 - R.G. n. 24245/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, Raffaele Fitto pro- pone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugna- zione; la Regione Puglia resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di quattro motivi d'impugnazione; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando, in via principale, il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, ai fini della relativa trattazione in udienza pubblica, ovvero, in via subordinata, l'accoglimento del quarto motivo del ricorso princi- pale; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato, preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impu- gnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di partico- lare rilevanza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai pro- fili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione; che, pertanto, visto l'art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discus- sione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del