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Ordinanza — n. 4989/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify appeal grounds under Art. 615 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4989/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to specifically identify the grounds of appeal as an opposition to execution. The court held that without this specific designation, the alleged violation of Article 615 of the Civil Procedure Code could not be scrutinized. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the respondent's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 615 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically indicate the content of the appeal grounds, preventing the court from verifying if they qualify as an opposition to execution.

Parole chiave

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inadmissible appeal opposition to execution specific grounds requirement Civil Procedure Code scrutiny of appeal opposizione al precetto esecutivo opposizione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
c iv ., ai sensi dell’art. 360, c omma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
c iv ., ai sensi dell’art. 360, c omma 1, n.
Art. 615 c.p.c.
Valle Il detto motivo di ricorso, secondo il quale l’appello era stato proposto in relazione alle censure di cui all’art. 615cod.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 , comma 1, n.
Art. 111 Cost.
RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso è così intestato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto inrelazione all’art. 111 cost., all’art.
Art. 2909 c.c.
111 cost., all’art. 2909 cod.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 111 cost
RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso è così intestato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto inrelazione all’art. 111 cost., all’art.
art. 615 cod. proc. civ
Valle Il detto motivo di ricorso, secondo il quale l’appello era stato proposto in relazione alle censure di cui all’art. 615cod.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 22521 del 24/09/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14863/2022 R.G. proposto da : CENCIARINI ROMINA e MANENTI ROBERTO, domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CASSIANI MARCO (CSSMRC57E09G479U) che li rappresenta e difende -ricorrente– contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via ANTONIO NIBBY n. 11, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA MASSIMO (BSTMSM65R15H501A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAZZA MANUELA (MZZMNL63D56A944G) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO ANCONA n. 280/2022depositata il 17/03/2022 .

R.g. n. 14863 del 2022; Ad.25/01/2023 CC estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo divenuto esecutivo la UnipolSai S.p.a. inizi ò l’ esec uzione, avverso la quale Romina Cenciarelli e Roberto Manenti moglie propo ser o un’opposizione all’esecuzione e una agli attiesecutivi. La seconda opposizione vennerigettata dal Tribunale di Pesaro e il ricorso per cassazione avverso la sentenza che su di essa si pronunciava è stato pure rigettato con ordinanza di questa Corte n. 22521del 24/ 09 / 2018 .

I ricorrenti impugnano con atto affidato a un unico motivo la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 280 depositata il 17/03/2022, che si è pronunciata sui capi di sentenza del Tribunale di Pesaro concernenti l’opposizione all’esecuzione e ha ritenutoche l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22521 del 24/09/2018 coprail dedotto e deducibile. Resiste con controricorso UnipolSai S.p.a. Per l’adunanza camerale del 25/01/2023 il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso è così intestato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto inrelazione all’art. 111 cost., all’art. 2909 cod. c iv . e agli artt. 112, 324, 339, 615, 616, 617 e 618 c od . proc. c iv ., ai sensi dell’art. 360, c omma 1, n. 3, c od . p roc . c iv .; omessa e insufficiente motivazione - mancato esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. c iv .

R.g. n. 14863 del 2022; Ad.25/01/2023 CC estensore: C. Valle Il detto motivo di ricorso, secondo il quale l’appello era stato proposto in relazione alle censure di cui all’art. 615cod. proc. civ. è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 , comma 1, n. 6 cod. proc. civ. non avendo i ricorrenti specificatamente indicato il contenuto dei motivi di appello che avrebbero, secondo il loro assunto, la natura di opposizione all’esecuzione In mancanza di tale specificazione il motivo non è utilmente scrutinabile poiché non è possibile accertare se vi fossero motivi, suscettibili di essere qualificati ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., al di là della mera asserzione dei ricorrenti.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato R.g. n. 14863 del 2022; Ad.25/01/2023 CC estensore: C. Valle pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di