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Ordinanza — n. 4907/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because it misattributes inadmissibility rulings to the appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4907/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant incorrectly attributed the appellate court's rejection of evidence to the first-instance judge's reasoning. The appellant argued the lower court improperly utilized evidence from a separate lawsuit, but the court found the appellate judgment explicitly stated such evidence was irrelevant to the current appeal. Consequently, the appeal failed to challenge the actual grounds for inadmissibility, violating established procedural principles.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it misattributes the reasoning of the appellate court, specifically by incorrectly citing the first-instance judge's decisions on evidence admissibility as the basis for the appellate court's ruling.

Parole chiave

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inadmissible appeal misattribution of reasoning evidence admissibility appellate court decision first instance judge procedural error cassation review sostegno finanziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, n.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
Il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, n.
D.M. n. 55/2014
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art 210 cod. proc. civ
dispose l'esibizione ex art 210 cod. proc. civ.
art. 2744 cod. civ
in merito all'art. 2744 cod. civ.
art. 2697 cod. civ
Sul postulato della sopra dedotta autonomia dei rapporti, il ricorrente assume la necessità per il giudice di valutare gli oneri di allegazione e di prova in relazione a ciascuna parte processuale e a ciascuna causa in forza dell'art. 2697 cod. civ.
art. 2722 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 359 del 2005
Ne discende che il motivo è inammissibile perché non censura la vera motivazione della sentenza impugnata e, dunque, impinge nel principio d diritto consolidato di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez.
Cass., Sez. Un.n. 7074 del 2017
359 del 2005, ribadito in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un.n. 7074 del 2017.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9642/2019 R.G. proposto da: DE PAOLA ALDO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MINI NICOLA (MNINCL62H23I726I) - Ricorrente - Contro BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, FIORINI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell'avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA (CSTMLS48S45H501H) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEPRI ALESSANDRO (LPRLSN56R29I726Z) - Controricorrenti - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2026/2018 depositata il 05/09/2018.

Uditd la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. RITENUTO CHE 1. Con citazione notificata il 7/2/2003 il Sig. Aldo De Paola (di seguito: "Il De Paola", odierno ricorrente), quale fideiussore della Società Iniziative Scientifiche Industriali s.r.l. (di seguito: "ISI"), propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 488/2002 emesso dal Tribunale di Siena, su richiesta della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito: "MPS", odierna resistente), con il quale venne ingiunto, a lui e dagli altri garanti della società debitrice, il pagamento di euro 628.261,93, oltre interessi ed accessori, a titolo di saldo passivo di un conto corrente bancario, di un mutuo chirografario, di anticipazioni su cessione di credito, di effetti insoluti, di anticipazioni su fatture e di interessi maturati.

L'opponente sostenne che la fideiussione rilasciata in favore di ISI da lui e dagli altri garanti e soci Giovanni Trimarchi e Bartolomeo La Cava, nel 2001, pari a 900 milioni di lire (allora euro 464.811,21), era stata aumentata, nel 2002, fino all'importo di euro 1.200.000,00 al fine di poter ripianare, mediante una complessa operazione finanziaria, tutti i debiti della società, e che - stante il mancato avveramento della condizione (erogazione del finanziamento a favore della società garantita ISI) -, tutti i fideiussori sarebbero stati tenuti a garantire ISI (poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Siena del 19/2/2003) nei limiti del precedente importo della fideiussione.

Si costituì MPS chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il G.I. dispose l'esibizione ex art 210 cod. proc. civ. da parte della Banca della lettera 13/3/2001, in cui si faceva riferimento nell'aumento fideiussorio, e l'ammissione delle prove orali richieste dalle parti.

2. Con ulteriore atto di citazione notificato il 16/04/2007 il De Paola convenne in giudizio MPS ed i Sigg.ri Giovanni Fiorini e Luciano Sorbi, dipendenti di detto Istituto, assumendo di aver subìto un danno causato dalla non corretta esecuzione del rapporto intrattenuto dalla Banca con ISI, della quale il De Paola era garante, consistente nell'avergli prospettato (e dato per certo in termini brevi) un intervento finanziario della Banca finalizzato al ripianamento di tutte le passività di ISI, al fine di indurlo a sottoscrivere la fideiussione del maggior importo di euro 1.200.00,00, che il De Paola sosteneva essere stato condizionato all'erogazione del finanziamento bancario in favore della società garantita; mentre MPS avrebbe poi rifiutato il suddetto finanziamento azionando la garanzia prestata dal De Paola e dagli altri soci per rientrare dello scoperto, altrimenti irrecuperabile, nei confronti di ISI.

Tale danno venne quantificato - per danni patrimoniali e non patrimoniali - nell'importo di euro 500.000,00, del quale il De Paola chiese il risarcimento, in solido, a MPS ed ai funzionari sopra menzionati. La causa assunse il n. 806/2007. Nel costituirsi in giudizio MPS eccepì l'irritualità delle richieste di parte attrice, in quanto le stesse avrebbero dovuto essere dedotte in sede di opposizione al decreto ingiuntivo; la continenza, in ogni caso, della causa n. 806/2007 nella causa n. 236/2003, e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attrici.

Si costituirono anche i convenuti Sorbi Luciano e Fiorini Giovanni. 3 A seguito dell'intervenuta riunione dei due giudizi iscritti ai nn. 236/2003 e 806/2007, disposta con ordinanza del 6-8/8/2008 per connessione oggettiva e soggettiva (come si ricava sia dalla sentenza impugnata che dal ricorso, a p. 5, 2° §), con sentenza n. 194/2011 del 22/03/2011, il Tribunale respinse l'opposizione a decreto ingiuntivo e tutte le altre domande proposte dal De Paola, confermando pertanto l'ingiunzione. 4 Avverso la predetta sentenza 194/2011 del Tribunale di Siena il De Paola propose un primo appello (proc. n. 1148/2011), deducendo l'erroneità della decisione del Tribunale per aver omesso l'esame della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di MPS e dei suoi funzionari nell'ambito del giudizio promosso nel 2007 (n. 806/2007), e censurando l'omessa ammissione delle istanze istruttorie, consistenti in prove testimoniali.

5. Con diverso atto di appello (proc. n. 1194/2011) il De Paola avanzò ulteriori doglianze avverso la stessa sentenza, deducendo l'erroneità della decisione per non aver tenuto conto dell'effettivo rapporto contrattuale intercorso tra la Banca ed i garanti di ISI, nonché per aver ritenuto non fornita la prova dell'esistenza della condizione dedotta, nonostante le testimonianze rese dai testi Ricci e Domini in ordine al piano di consolidamento e finanziamento richiesto dall'ISI. Si costituirono un appello sia MPS che il funzionario Fiorini Giovanni, mentre l'altro convenuto Luciano Sorbi era nel frattempo deceduto.

6. Le due cause, inizialmente distinte, vennero riunite ex art. 335 cpc, e decise dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 2026/2018, depositata in data 5/9/2018. Con detta pronuncia, oggetto di ricorso, la Corte: (i) ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal De Paola nei confronti di MPS (proc. n. 1194/2011 r.g.); (ii) ha rigettato l'appello proposto dal De Paola nei confronti di MPS (proc. n. 1148/2011 r.g.).

7. Avverso detta decisione il De Paola ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, cui Banca Monte dei Paschi di Siena, nonché il Fiorini resistono con controricorso.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

9. Le parti non hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione dell'art. 360 1° comma n. 3 cpc in relazione agli artt.2774 cc e 2697 cc". Oggetto di specifica censura sono le seguenti porzioni della motivazione della sentenza gravata: "Ciò detto, l'appello è infondato. Ed invero, con riferimento al primo motivo di gravame, si osserva che il Giudice di primo grado, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, ha ritenuto espressamente infondata non solo l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dal De Paola, ma anche la domanda di risarcimento dei danni da lui proposta (vd pag. 6 della sentenza impugnata) per il comportamento contrario a buona fede tenuto nei suoi confronti dai funzionari Sorbi e Fiorini - asseritamente rappresentato dalle indebite pressioni operate dai predetti funzionari nei confronti dell'attore per ottenere dal medesimo la sottoscrizione di una fideiussione di maggior importo e dalle loro false rassicurazioni in ordine al fatto che la nuova fideiussione sarebbe divenuta operativa solo a seguito dell'eventuale approvazione del piano di risanamento della società garantita - in quanto entrambe le azioni presupponevano l'avvenuto raggiungimento tra le parti di un accordo in ordine alla subordinazione della validità dell'aumento della fideiussione, da euro 464.811,21 (pari a 900 milioni delle vecchie lire) ad euro 1.200.000,00, all'avvenuta approvazione di un piano di risanamento e rifinanziamento della ISI da parte della banca e del fatto che l'attore non aveva provato in alcun modo l'esistenza del predetto accordo" (p. 8, ultimo §, ed inizio di p. 9 della sentenza).

E ancora, con riferimento alla mancata prova dell'esistenza di un accordo che condizionasse la fideiussione all'approvazione di un piano di ristrutturazione aziendale di ISI (e con riferimento al secondo motivo di appello) "si osserva che dalle dichiarazioni rese dai testi sentiti nel corso dell'istruttoria di primo grado della causa avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo e cioè il proc. n. 236/03 r. g. (istruttoria espletata prima della riunione di detta causa con quella avente ad oggetto il risarcimento dei danni) era emerso soltanto che l'I.S.I. s.r.I., nel 2002, al fine di ottenere dalle banche che vantavano crediti nei suoi confronti (e cioè I'MPS, la Banca Toscana, la CRAS Sovicille e la FI.SE.S.) un finanziamento tale da consentirle il ripianamento dei debiti sociali, il pagamento dei dipendenti e l'acquisto dei macchinari nuovi, aveva presentato loro un piano di ristrutturazione aziendale, senza tuttavia riuscire a concludere detta operazione con alcun istituto di credito (vd dichiarazioni rese dai testi Domini, dipendente dell'I.S.J. s.r.l. e di Ricci Pietro, direttore generale della FI.SE.S.) e che l'aumento dell'importo della fideiussione era stato richiesto a copertura delle esposizioni debitorie già esistenti (vd dichiarazioni rese Sorbi, Fiorini e Ricci) e non in vista dell'approvazione della predetta nuova operazione di finanziamento.

Pertanto, considerato quanto sopra ed il fatto che le ulteriori istanze probatorie avanzate dal De Paola nell'ambito del procedimento n. 806/07 r.g., avente ad oggetto la domanda risarcitoria (istanze per la cui ammissione il De Paola aveva insistito, dopo la riunione delle cause di primo grado, all'udienza di precisazione delle conclusioni e della cui mancata ammissione si era lamentato in sede di appello), erano palesemente inammissibili, atteso che i capitoli di prova erano formulati in modo generico e tale da far esprimere giudizi ai testi, appare pienamente condivisibile la decisione del giudice di primo grado di decidere le cause riunite senza tener conto delle stesse" (p. 10, 2° §, della sentenza).

Il ricorrente denuncia che la Corte territoriale avrebbe violato le norme di cui all'epigrafe del motivo utilizzando prove raccolte in un procedimento riunito (R.G. 236/2003), in violazione dei principi sanciti dalla S.C. in merito all'art. 2744 cod. civ. (sic, n.d.r.). La regola sancita dalla giurisprudenza cui il ricorrente si richiama, in relazione alla utilizzabilità di prove formatesi in altri giudizi, avrebbe come presupposto che l'oggetto dei due giudizi sia il medesimo e che la prova formatasi aliunde sia ritualmente acquisita al processo di cui si discute.

A detta del ricorrente tali presupposti non si ravviserebbero nel caso di specie, in quanto i giudizi di primo grado davanti al Tribunale di Siena avrebbero avuto causae petendi e petita diversi.La causa (di primo grado, n.d.r.) n. 236/2003 aveva ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla nullità di una fideiussione per l'esistenza di patti aggiunti o coevi che subordinavano la sua operatività all'approvazione di una operazione di finanziamento. La causa (di primo grado, n.d.r.) n. 806/2007 riguardava il rapporto intercorso tra il ricorrente, MPS ed i suoi funzionari, ed era mirata ad accertare come costoro avessero scorrettamente indotto l'odierno ricorrente a stipulare una garanzia fideiussoria di importo doppio rispetto a quella già a suo tempo sottoscritta in favore della banca.

Il ricorrente ne deduce che la riunione delle due cause avrebbe comportato un litisconsorzio facoltativo improprio (ex artt. 103 e 274 cod. proc. civ.), che determina la contestualità della trattazione a fini di economia processuale, ma non anche una "osmosi" tra elementi, anche istruttori, dell'una e dell'altra. Ciò sarebbe confermato dal fatto che, anche ai fini dell'impugnazione, ex artt. 331 e 332 cod. proc. civ., la sentenza che definisca il giudizio con più cause riunite viene considerata unitariamente resa solo ove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, e cioè si sia in presenza di un litisconsorzio necessario, mentre si ritiene che essa consti di tante pronunce quante siano le cause riunite allorquando si tratti di litisconsorzio facoltativo improprio (Cass., n. 11386/2013;

Cass., n. 19937/2004). Sul postulato della sopra dedotta autonomia dei rapporti, il ricorrente assume la necessità per il giudice di valutare gli oneri di allegazione e di prova in relazione a ciascuna parte processuale e a ciascuna causa in forza dell'art. 2697 cod. civ. In conclusione, il ricorrente assume che, ove la Corte territoriale avesse valutato le prove in base alla dedotta autonomia dei giudizi, essa non sarebbe pervenuta a negare che il ricorrente non avesse assolto al suo onere probatorio, e ciò in quanto le prove richieste in primo grado, e poi riprodotte nell'atto di appello, erano volte a provare circostanze di fatto, e cioè con quali artifizi il ricorrente sarebbe stato indotto a sottoscrivere la fideiussione di maggior importo.

2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 360 1° comma, n° 4, in relazione art. 244, 356 cpc e art. 24 Cost". Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per non avere essa ammesso, senza alcuna motivazione, prove ritenute decisive. Nella specie, le prove ritenute inammissibili dalla Corte territoriale sarebbero quelle mirate ad accertare fatti storici, consistenti nelle motivazioni prospettate dai funzionari di MPS, Sorbi e Fiorini, che avrebbero indotto il ricorrente a sottoscrivere la fideiussione di maggior importo, con condotta della quale era stata denunciata la contrarietà ai principi di buona fede e correttezza. Di tali capitoli di prova il ricorrente riporta il contenuto alle pp. 16-17 del ricorso.

3. Sul primo motivo di ricorso. Il motivo è inammissibile. Sostiene che la corte territoriale avrebbe utilizzato le prove acquisite in primo grado con riferimento all'alto giudizio ai fini dello scrutinio del secondo motivo di appello, ma ciò è palesemente contrario al tenore della motivazione. Premesso che il secondo motivo di appello, alla decisione sul quale si riferisce il motivo di ricorso, concerneva - come dice la sentenza impugnata a pag. 7, righi dal secondo al quinto - la decisione di primo grado, là dove non aveva ammesso le istanze probatorie nonostante la non operatività del divieto d cui all'art. 2722 c.c., la lettura della motivazione non palesa affatto che la corte territoriale, per rigettare il motivo abbia utilizzato le prove concernenti l'altro giudizio.

Invero, in quanto esposto a pag. 10, a partire dalla parola "infatti", non si coglie affatto che quella corte abbia proceduto a quella utilizzazione, ma semmai ha affermato che esse non giovavano alla prospettazione del qui ricorrente ed ha quindi dato ragione al primo giudice là dove aveva detto inammissibili le prove articolate dal ricorrente.La conferma di tale declaratoria di inammissibilità è avvenuta per la genericità dei detti capitoli di prova e non certo, come sostiene il ricorrente per il tramite dell'utilizzazione delle prove concernenti l'altro giudizio.

Ne discende che il motivo è inammissibile perché non censura la vera motivazione della sentenza impugnata e, dunque, impinge nel principio d diritto consolidato di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un.n. 7074 del 2017.

4. Sul secondo motivo di ricorso. Anche il motivo in esame è manifestamente inammissibile, e sempre perché non attinge l'effettiva motivazione della sentenza. Infatti, pur riportando i capitoli di prova, non svolge alcuna attività illustrativa del perché i capitoli probatori sarebbero stati ammissibili, ma nuovamente imputa erroneamente, sempre alla motivazione considerata a torto nel primo motivo, la declaratoria di inammissibilità e nemmeno indica la motivazione resa dal primo giudice e il tenore del motivo di appello.

5. Il ricorso è pertanto inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.

7. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 12.049,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contr