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Ordinanza — n. 4904/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for abuse of process due to manifestly incoherent grounds and lack of specific damage claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4904/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Devivoil against the Second Instance Court's judgment ordering the return of a gas station business. The appellant argued the lease contract had expired, while the respondent claimed the tenant had waived the right to terminate. The court rejected the appeal because the grounds were manifestly incoherent with the challenged judgment and the appellant failed to specify the damages suffered. Consequently, the appeal was deemed an abuse of process, resulting in the dismissal and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter, comma 5 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if based on grounds manifestly incoherent with the challenged judgment or if it constitutes a manifest abuse of process without specific damage claims.

Parole chiave

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abuse of process manifestly incoherent grounds cassation appeal dismissal lease contract termination legal costs allocation autorizzazione susseguente mancata attuazione degli accordi illeciti canoni non corrisposti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo è denunciata - ex art. 360, comma 1, nn.
Art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
civ., ove sia applicabile, «ratione temporis», l'art. 348-ter, comma 5, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
- violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod.
art. 447 -bis cod. proc. civ
Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente dì essere stata convenuta in giudizio da TotalErg, la quale, con ricorso ex art. 447 -bis cod. proc. civ.
art. 132 cod. proc. civ
- violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., dell'art.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
art. 342 cod. proc. civ
art. 1383 cod. civ
rispetto a quella dell'art. 1383 cod. civ.
art. 1591 cod. civ
Siffatta conclusione troverebbe, vieppiù, conferma nella specialità della previsione di cui all'art. 1591 cod. civ.
art. 1324 cod. civ
- violazione e falsa applicazione dell'art. 1324 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041
Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n. 22208
Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912
662202-01; Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv.
Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901
Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623
648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv.
Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2016, n. 20732
Tale ipotesi, tuttavia, è stata ravvisata, quanto al giudizio di legittimità, in casi o di vera e propria "giuridica insostenibilità" del ricorso (Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2016, n. 20732, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.
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Sentenza — n. 21962/2021 — snciv
Italian Bar Council appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal error and merit review. The court rejected the appeal against a disciplinary sanction for late invoicing. The court held that the lower court correctly applied procedural rules regarding witness lists and that the Court of Cassation cannot review factual assessments or merit in disciplinary cases unless there is a clear abuse of power. The appeal was declared inadmissible because it challenged the factual findings and the application of the law regarding witness deadlines, which fall outside the scope of review for legal errors. The court emphasized that disciplinary decisions are subject to limited scrutiny, focusing only on legal violations rather than the merits of the case. The appeal was dismissed as inadmissible, and the disciplinary sanction stands. The court ruled that the appeal was inadmissible because it challenged the factual findings and the application of the law regarding witness deadlines, which fall outside the scope of review for legal errors. The court emphasized that disciplinary decisions are subject to limited scrutiny, focusing only on legal violations rather than the merits of the case. The appeal was dismissed as inadmissible, and the disciplinary sanction stands.
Ordinanza 475/2002
Italian Constitutional Court dismisses unconstitutionality challenges against tobacco smuggling fines and conditional suspension limits.
Ordinanza — n. 15364/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed for generic grounds and failure to request conditional sentence release.
Ordinanza — n. 9489/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and failure to raise qualification issue in appeal.
Ordinanza — n. 4905/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal for tax evasion as inadmissible due to lack of specific grounds and merit-based arguments.

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Testo completo

la seguente Re p. ORDINANZA Ud. 10/11/2022 sul ricorso 13639-2019 proposto da: Adunanza camerale DEVIVOIL SNC DI DE VIVO RAFFAELE E PETRONE MARIA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Portuense 104, presso lo studio del Dott. Fabio TRINCA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Ernesto RUSSOMANDO; - ricorrente - contro ITALIANA PETROLI SPA, già TotalErg S.p.a., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour 3, presso lo studio degli Avvocati Paola MARTINO e Giorgio FALINI, che la rappresentano e difendono;- con troricorrente - Avverso la sentenza n. 1645/2018 della CORTE di APPELLO di SALERNO, deposìtata il 20/11/2018; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale de! 10/11/2022 dal Consigliere Dott.

Stefano Giaime GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. La società Devívoil S.n.c. di De Vivo Raffaele e Petrone Maria (d'ora in poi, "Devivoil") ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1645/18, del 20 novembre 2018, A ".11.2.r,-.--i-A Ai A r-tr‘eslir. Ai C '2 le‘t-r-tn e-.1-% i A cel-+ r-n A A r‘ " il A r. n t -zrven I IV, GI 11/4. I I9GLLUI IGIVI IGI i9I LA V Ul i Il. avverso la sentenza n. 1477/16, del 10 aprile 2016, del Tribunale di Salerno - ha confermato la condanna della stessa a riconsegnare alla TotalErg S.p.a. l'azienda oggetto di affitto, oltre che al pagamento di una penale di C 51,64, per ogni giorno di ritardo, dal 30 aprile 2011 fino al rilascio.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente dì essere stata convenuta in giudizio da TotalErg, la quale, con ricorso ex art. 447 -bis cod. proc. civ. del 1° marzo 2013, deduceva di averle r-nne-nce mffitt-rn dì m-7nrim r-nrl r-nrd-r=1-1-r, r1=,11= rh ermi-m rii _LIIS.. S....7J LI III LII I I I.I.LI SA i 4 L I I I I I I 1.1 W- V Il M %A %A I LI LI %A I I anni, dal 10 maggio 2000 al 30 aprile 2006, con rinnovo tacito di anno in anno, fatta salva la facoltà di disdetta, da inviare tre mesi prima della scadenza - un esercizio bar annesso ad una stazione di servizio ubicata in Montecorvino Pugliano.

Assumendo l'allora attrice di essersi avvalsa della facoltà di disdetta con nota del 21 ottobre 2010, reiterata con nota del 24 gennaio 2013, essa adiva i! giudice di prime cure affinché condannasse !a revivoil alla riconsegna dell'azienda e al pagamento della summenzionata penale di C 51,64, per ogni giorno di ritardata consegna dalla disdetta all'effettivo rilascio, con ulteriore condanna della convenuta - o di chi dalla stessa fosse indicata - a volturare ogni permesso, licenza o autorizzazione relativi all'esercizio in questione. Resisteva alla domanda ne,,,,ivoi!, rilievo che il contratto - del quale deduceva la natura di locazione commerciale, con conseguente rinnovo sino al 30 aprile 2019, stante l'intempestività della disdetta, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 - si sarebbe rinnovato almeno fino al 30 aprile 2014, avendo TotalErg incassato somme, imputatole a titolo di canone di locazione, sino al luglio 2013.

Su tali basi, oltre a richiedere il riconoscimento dell'indennità di a \,,viamento per C 27.62.8,56, nonché ad evidenziare la violazione del diritto di prelazione, chiedeva - sempre in via riconvenzionale - il risarcimento dei danni, per averle TotalErg impedito di ottenere l'autorizzazione daì Monopoli per la rivendita dì sigarette, danni stimati in non meno di C 100.000,00. In via di subordine, infine, chiedeva la restituzione delle somme incassate da TotalErg successivamente I I 30 aprile 2013. L'adito Tribunale, qualificato il contratto come affitto di azienda, accoglieva la domanda di TotalErg, con decisione confermata in appello.

3. Avverso la sentenza della Corte salernitana ha proposto ricorso per cassazione Devivoil, sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1. Con il primo motivo è denunciata - ex art. 360, comma 1, nn.

3) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. " .4 rd 1 "A rrse-1 rsr-rs, e-y14- re, .4 n m n. t- e- n. nr r-r-, n ti i i in Lit LA I 1.• ...? l' LU Li . I g."... LA V . 1.) I LI (ALA \A I I 11/4...3.30 L....3U I I IL LI I LA I I I O LL.L) decisivo per il giudizio. La ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale - in relazione al motivo di appello, con cui essa assume di aver denunciato il vizio dì omessa/insufficiente motivazione della enrd-cin-7 ndi rrimr rirdr in mnrif-n mi In nrnnri rinmnnri I LA..

I 1-1-4 %-.1 I h*I Il 11 I LI y I %A %.1 I I I I I I I %AI I li I I I LA I I %A 1.4 riconvenzionale (proposta sul presupposto della proroga, "per facta concludentia", del contratto, e tesa a conseguire il ristoro del danno consistito nell'impossibilità di riottenere le autorizzazione alla rivendita dei tabacchi) - abbia dichiarato l'inammissibilità per difetto di specificità, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ. Avendo il giudice dì prime cure, a dire dell'odierna ricorrente, aderito acriticamente alle deduzioni di TotalErg, la censura proposta, "per il principio commutativo", non poteva che sostanziarsi in un richiamo alle deduzioni svolte in primo grado. 3.2.

Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt.1590, 1591 e 1383 cod. civ. Ci rinnei arn In cnn1-inn-73 i mne annni-n nrnr I ..11..4 I Li I Li rit-nnncria In IL. I I LL.I ILM II I IF %.,19 I I %.11 è-41 LA V I I L.J I I %../ \Ai possibilità di cumulo tra la penale contrattualmente pattuita e i canoni versati da essa Devivoil anche dopo la disdetta (ed esattamente, sino al luglio 2013), con interpretazione errata dell'art. 1383 cod. civ., norma che disciplina il caso - nella specie, ritenuto dalla ricorrente non sussistente - di mancato adempimento della prestazione principale, consentendo il cumulo tra !a stessa l penale nell'ipote.si Gli ritardo rlell'esecuzione. dell'obbligazione principale, ma non di un'obbligazione accessoria.

In altri termini, nel caso che occupa, la penale sarebbe stata dovuta solo se avesse riguardato l'obbligazione di pagamento dei canoni e non - come contrattualmente previsto - quella di ritardata consegna dell'azienda, concernendo, oltretutto, un'ipotesi di inadempimento e non di rìtardo nell'adempimento, giacché una volta cessato il contratto con la disdetta (con effetto che la ricorrente assimila a quello della risoluzione), la mancata riconsegna si configurerebbe come inadempimento della prestazione di restituzione, non quale seniplice ritardo nella consegna.

Siffatta conclusione troverebbe, vieppiù, conferma nella specialità della previsione di cui all'art. 1591 cod. civ. rispetto a quella dell'art. 1383 cod. civ. (atteso che quest'ultima regolamenta la generale applicazione della clausola penale, a prescindere dalla singola fattispecie contrattuale conclusa tra le parti), giacché nel contratto di locazione - al quale sarebbe almeno assimilabile quello in esame - la penale stabilita per il ritardo nella restituzione si risolve in una penale per inadempimento dell'obbligo di restituzione alla data convenuta.

A norma, dunque, dell'art. 1591 cod. civ., che prevede l'obbligo di pagamento del corrispettivo in caso di ritardo nella restituzione del bene locato, solo l'inadempimento dell'obbligazione dì versare il corrispettivo poteva far sorgere l'obbligo di pagamento di una penale prevista per tale ipotesi. 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 1324 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver escluso che il contratto si fosse rinnovato "per facta concludentia", vale a dire in ragione della perdurante occupazione dei locali e del pagamento del corrispettivo fino al luglio 2013.

La decisione sul punto sarebbe, secondo la ricorrente, frutto di "esame superficiale", che dovrebbe essere "rivisto alla luce dei fatti concreti". Trrilcittmni-n cnrczhinn I I 91S...V MI I 4 I %.•LI L/ rri I, le, r-irr-netmen-7= S.. I I \ I I LA V 1.1 1 I L /-Li t- LI Li alla sentenza impugnata per escludere la rinnovazione "per facta concludentia" (essa, anzi, dimostrerebbe, secondo la ricorrente, l'esatto contrario), ovvero che TotalErg ebbe ad impedire a Devivoil di riottenere l'autorizzazione alla vendita dei tabacchi. Difatti, solo nella memoria ex art. 183, c^mma 6, cod. proc. civ.

TotalErg evidenziava che l'unico soggetto legittimato al rilascio delle autorizzazioni sarebbe stato tale Montella, sottacendo tale circostanza in precedenza, e dunque anche nel periodo in cui essa continuò a percepire il corrispettivo contrattuale pattuito, pur dopo l'avvenuta disdetta del contratto, così generando in Devivoil, in malafede, la convinzione sulla perdurante bontà del contratto e% el e% Ie 9 te. rikkr,•rn. 4-r-mn I r k.nir+i \AGI .3I.JV I II II IVVL/ LA Il. VI...11 LI.

4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, Italiana Petroli S.p.a. (già TotalErg), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, concludendo anche per la condanna della ricorrente a norma dell'art. 96 cod. proc. civ.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. a rt e % e. .4- 4- n ek ene•r-e kr% k e% • I-LA I..? I I I CI LI V..1"JJ1 L.C.1 \Al I Ci G I %A I..! l'inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, essendo stata la Devivoil cancellata dal registro delle imprese a far tempo dal 26 gennaio 2019, come risulterebbe da visura camerale allegata alla memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione formulata dalla controricorrente nella memoria depositata a norma dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

L'eccezione, infatti, risulta basata sulla produzione di una vísura della CCIA, risultante da un elenco allegato alla memoria, non notificato alla controparte, ai sensi dell'art. 372, comma 2, rnri nrnr ri% t n cinn-/n ih n tu i ci etni-n ct tnIn ne- e-n-sinnn • • t..I v • , 14..L4 VI Ji LUI \ contraddittorio tra le parti, donde l'inammissibilità dell'eccezione (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 19 giugno 2000, n. 450, Rv. 537730- 01, nonché, più di recente Cass. Sez. 3, sent. 23 settembre 2013, n. 21729, Rv. 628148-01).

8. Ciò detto, il ricorso va rigettato. 8.1. Il primo motivo è inammissibile, a norma dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Q 1 1 TI eirneenni-n 11.nr-,nna.-t+-n I'rwfi eN111-3 r4rwiciew," 1.J. _L J_. «LI I IGAJI I GI I I IG I I LGI I GI I MI IGILLI t1tIiJ 1.1GGIJIVI GAJI I GLI I il giudice di appello ha ritenuto privo di specificità uno dei motivi di gravame dallo stesso proposto. Tuttavia, il ricorrente non riproduce, nell'odierno atto di impugnazione, tale motivo, donde la necessità di dare seguìto al principio secondo cui "ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui rìtiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, nnn r-% i in Ii rnitm rei rinttinrn n Il 'mi-i-n di n n nn I In rn del. i n I 1k-M FOGI\J Li I I i I V I LI I t.

Li I I la 1.t..,3 Li I LI 1J 1-0 G I 1/4/ i I I 14 riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità" (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 6 settembre 2021, n. 24048, Rv. 662388-01; in senso conforme Cass. Sez. 5, ord. 29 settembre 2017, n. 22880, Rv. 645637-01; Cass. Sez. 6- 3, sent. 28 novembre 2014, n. 25308, Rv. 633637-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 82, Rv. 621100-01; Cass. Sez. 1, sent. 20 settembre 2006, n. :)0405, Rv• .594136-01). 8.2. Il secondo motivo non è fondato. 8.2.1. La tesi della ricorrente, secondo cui non sarebbe stato irtnt- t- il-til t-. i I gr-", al 4- r-a r-14-r- 4-4-.

I r-r% r-d- " -2 4-I- M-3 r-n r-, r- 11.2 JJJI1J11%,... Il I ILAIL/ LI ILA IJULLLAILLA mancata riconsegna dell'immobile), e l'incameramento, da parte della TotalErg, dei canoni versati da Devivoil anche dopo la disdetta del contratto, ed almeno sino al luglio 2013, non tiene conto - come sottolinea la sentenza impugnata - della previsione dell'art. 1591 cod. civ. Tale norma, difatti, sancisce che il conduttore inadempiente rispetto all'obbligazione di restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno, maggior danno che la rt, eb e. In r-n e r-n rt i i n+ r-. r i i r‘r-s4-e-‘ e- i ri i re.

•n rn r n t-% el ri IJI L. V 1.3L4.4 uppLag ek.x.) IhOVILL....DI 41 I I aveva, nel caso di specie, il compito di "forfetizzare". Corretto, inoltre, è il rilievo del giudice di appello secondo cui, diversamente opinando, si consentirebbe al debitore inadempiente (rispetto all'obbligo di riconsegna) "di sottrarsi all'obbligazione attraverso il proprio inadempimento" (così già Cass. Sez. 6-3, sent. 9 dicembre 2015, n. 24910, Rv. 637946-01, sebbene relativa ad ipotesi "speculare" a quella che si esamina, ovvero di risoluzione di diritto di un contratto di affitto di azienda, essendosi "escluso che il risarcimento dovuto per la tardiva rie-nnenrinm rinlVirtnrrinhiln etv nr+ 1 no 1 t-nri 'LA./ I 11.-"...9 I Il/ 4 L Il II I Il Il %.1, ci,., rtr,.fcc ritc.ricArci LA Il S...., 1/4." Lig l• -L ,....n1411 • %...11 V . fLi L L.

I I LA..1 1%.-.1 .)1 compreso in una penale azionata per il mancato pagamento del canone"; in senso conforme pure Cass. Sez. 3, sent. 13 marzo 2018, n. 6015, Rv. 648412-01). 8.3. Infine;(ferzo motivo è inammissibile, in ragione del suo carattere puramente fattuale.8.3.1. Esso ipotizza il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (vale a dire, dell'art. 1324 cod. civ.), quanto alla ritenuta insussistenza della rinnovazione del contratto "per facta concluden tia", denunciando una lettura StJperficia!e dei fatti ;li causa. Sul punto, quindi, è sufficiente ribadire che il vizio di violazione di legge "consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;

Vallegazione di tin'erronea ricognizione, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" ("ex multis", Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652.540 -ng\ n rin I %.0 il i nnt Inni-n il vii-sin ..1 1/4AM I I l.%.• iè LA dì ci icct ira-,innn "nnci-1 elnSA i %Agii-è S., I i S.. rhca l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass.

Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi, che il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in se,nso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 96 febbraio )021, n. ZAA Y J 9.

Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. i n • Kinn ci tecief-rsnr infinn i nrcact trunncti tnnr rinrci rorcn nil I I \JI I 111111111%.., I 1.-11 %......".41.011.".0.21.1 i./ '4..1 %AMI i richiesta condanna della ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ. 10.1. Siffatta richiesta risulta "prima facie" infondata, se intesa come concernente l'ipotesi contemplata dal primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., dato che la controricorrente neppure indica i danni che avrebbe subito in ragione dell'altrui condotta. nvfn inviekrn Vici-nn-7m fncen V III V i 1.2%. 1111-M i 'V da intendere come riferita all'ipotesi di cui al terzo comma del medesimo articolo del codice di rito civile, deve ribadirsi come lo scopo di tale norma sia quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo»" (cfr., "ex multis", Cass.

Sez. Un., ord.16 settembre 2021, n. 25041, Rv. 662248-02; Cass. Sez. 3, ord.4 agosto 2021, n. 22208, Rv. 662202-01; Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02; rass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01). Tale ipotesi, tuttavia, è stata ravvisata, quanto al giudizio di legittimità, in casi o di vera e propria "giuridica insostenibilità" del ricorso (Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2016, n. 20732, Rv. 642925-01), "non essendo sufficiente la mera infondatezza, ne-te-kn r iedln fest-i rser‘e-r-tel+-4-2+,-1" r.r.r.n I r 1-4 - e- rn l r•rse-4 1111.411111L-DtGl i 1II% I..I 1JI%J.31JC.A.LUll.... %...A.11 I kk-vai, Sez.

Un., sent. n. 9912 del 2018, cit.), ovvero in presenza di altre condotte processuali - al pari indicative dello "sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali", e suscettibili, come tali, di determinare "un ingiustificato aumento del contenzioso", così ostacolando "la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione" - quali "la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o C.0 rn P rn e n priv ...A a LI tO 5 1.1 nnne area r•nni-cannni-ca i inn Illicien S.S./ 1 I %AI 1%.1 mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ove sia applicabile, «ratione temporis», l'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. cìv., che ne esclude l'invocabilità" (Cass.

Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10327, Rv. 648432-01). Alcicce in n di i-li rtnrA rie-nrrn nrcienni-n i-mco I 11 4.1 I I LA 1.1 t. 4.1 I 1 I , I I SJI I 1.. I I S., I F.I 1.. ..11..I I • 11. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, cr,mme, 1-quater, del ei.P.R. :30 maggio 20(32, n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la società Devivoil S.n.c. di De Vivo Raffaele e Petrone Maria a rifondere, alla società Italiana Petroli S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida i I. 4". i "LiCì nn i i. 4" (In nn rsne- II I I...VI I IIJIL.3.31 VI L -I- . -TJ,%J4J, LLI1J ,\./nJ 1.."=.11 L....21.".J1 L forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza