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Ordinanza — n. 4799/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary third-party participation violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4799/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Municipality of Capaccio Paestum against a lower court ruling. The municipality argued that the third-party seizure proceedings were invalid due to a missed deadline, but the court found a more fundamental defect. The court held that the necessary third party (the town treasurer) was never summoned to the proceedings, violating the principle that such parties must always participate as necessary co-litigants. Consequently, the entire trial was declared null and the case was remanded for a new hearing with full adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 543 e ss. cod. proc. civ.; Art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.: In third-party seizure proceedings, the seized third party is always a necessary co-litigant, and the absence of their participation renders the entire trial null and void.

Parole chiave

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third-party seizure necessary co-litigant nullity of trial procedural defect remand for retrial adversarial principle office act nullity opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.
Raffaele Rossi rilevato che avverso l’espropriazione presso terzi in suo danno intrapresa da Antonio Consolmagno, il Comune di Capaccio Paestum propose opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deducendo l’inosservanza del termine previsto dall’art.
Art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
civ., deducendo l’inosservanza del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv.
Art. 543 e ss. cod. proc. civ.
Art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al giudice di pace di Salerno, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Art. 354 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/05/2021, n. 13533
il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
Cass. 27/09/2021, n. 26114
Cass. 02/12/2021, n. 37929
26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929;
Cass. 14/12/2021, n. 39973
Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass.
Cass. 29/12/2021, n. 41932
39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n.
Cass. 08/03/2022, n. 7577
Cass. 26/07/2022, n. 23348
7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; r.g.
Cass. 19/10/1963, n. 2786
Cass. 12/05/1967, n. 1004
2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004;
Cass. 22/05/1973, n. 1505
Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass.
Cass. 22/06/1999, n. 6333
1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n.
Cass. 21/07/2000, n. 9645
Cass. 26/07/2013, n. 18127
9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass.
Cass. 17/10/2013, n. 23572
18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass.
Cass. 19/02/2019, n. 4763
23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25379/2020R.G. proposto da COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM, in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Emilio Grimaldi –ricorrente – contro CONSOLMAGNO ANTONIO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difes o dall’Avv. Celestino Consolmagno –controricorrente – Avverso la sentenza n. 25 4 /20 20 del TRIBUNALE DI SALERNO , depositata il giorno 20gennaio 2020;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 4 dicembre2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSS I ; OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 25379/2020 Cons. est. Raffaele Rossi rilevato che avverso l’espropriazione presso terzi in suo danno intrapresa da Antonio Consolmagno, il Comune di Capaccio Paestum propose opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deducendo l’inosservanza del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; l’opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito; ricorre per cassazione il Comune di Capaccio Paestum, affidandosi a tremotivi, cui resiste, con controricorso, Antonio Consolmagno; considerato che è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità, rivestendo, rispetto alla disamina degli stessi, carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);

«molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929;

Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; r.g. n. 25379/2020 Cons. est. Raffaele Rossi ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio -avente ad oggetto opposizione esecutiva proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi -non ha ab initio (ed in ambedue i gradi di merito) partecipato il terzo pignorato ( il tesoriere del Comune debitore), nemmeno evocato dal ricorrente in sede di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004;

Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al giudice di Pace di Salerno, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al giudice di pace di Salerno, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, n