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Sentenza — n. 4797/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 4797/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4797/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7529/2019R.G. proposto da INNOCENTI PERICCIOLI CLAUDIO, nella qualità di liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell’art. 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, SCORDO SALVATORE e CELATA MARIA ANTONIETTA, in difetto di domicilio eletto in ROMA, tutti domiciliat i per legge ivi pres so la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Amerini –ricorrente – contro MANCINI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 82, presso lo studio dell’Avv.

Regesto Legislator

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art. 281 sexies cod. proc. civ, art. 617 cod. proc. civ; Sentenza — n. 4797/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Fissato per l’udienza pubblica del 9 novembre2022, il ricorso è stato in pari data trattatoin camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale.r.g. n. 7529/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 7. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha depositatoconclusioni motivate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Parole chiave

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opposizione tardiva durata eccessiva del procedimento inosservanza del termine legale preclusione per tardività tempestività dell'inoltro deficit di recepimento

Disposizioni normative citate

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art. 281 sexies cod. proc. civ
Svolta la fase sommaria ed instaurato il giudizio di merito, l’opposizione è stata dichiarata inammissibile con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ.,all’esito della udienza del 24 gennaio 2019.
art. 617 cod. proc. civ
Parte ricorrente censura l’affermata tardività dell’opposizione agli atti esecutivi: si assume, in particolare, che, mancata la comunicazione del decreto di trasferimento (non pronunciato in udienza) ad opera della Cancelleria, il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7529/2019R.G. proposto da INNOCENTI PERICCIOLI CLAUDIO, nella qualità di liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell’art. 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, SCORDO SALVATORE e CELATA MARIA ANTONIETTA, in difetto di domicilio eletto in ROMA, tutti domiciliat i per legge ivi pres so la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Amerini –ricorrente – contro MANCINI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 82, presso lo studio dell’Avv.

Irene Pellicciari, dalla quale è rappresentata e difesa –controricorrente – nonché contro OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI AVVERSO DECRETO DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILE PIGNORATOr.g. n. 7529/2019 Cons. est. Raffaele Rossi UBI BANCA – UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A., NELLA QUALITA’ DI MANDATARIA DI PURPLE SPV S.R.L. BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE MONTELLI ANTONELLA –intimati – Avverso la sentenza n. 1793/2019 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 24 gennaio 2019. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 9 novembre2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.Claudio Innocenti Periccioli - nella qualità di liquidatore giudiziale nominato, ai sensi dell’ art. 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 , in procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento - Salvatore Scordo e Maria Antonietta Celata (debitori esecutati) proposero opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento di bene immobile pignorato in favore di Francesca Mancini emesso (con deposito in Cancelleria datato 27 dicembre 2016) nella procedura di espropriazione forzata n. 1301/2013 innanzi il Tribunale di Roma.

2. Svolta la fase sommaria ed instaurato il giudizio di merito, l’opposizione è stata dichiarata inammissibile con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ.,all’esito della udienza del 24 gennaio 2019. In specie, il giudice di prossimità ha ritenuto il rimedio esperito tardivamente, siccome proposto (con ricorso depositato il 2 febbraio 2017) oltre il termine di venti giorni , il cui inizio ha identificato nel r.g. n. 7529/2019 Cons. est. Raffaele Rossi momento del deposito in cancelleria del decreto, sul presupposto dell’onere di peculiare diligenza, gravante sui soggetti del processo esecutivo, avente ad oggetto «l’acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo e dei provvedimenti, quali i decreti, che vengono depositati», posto che «il decreto di trasferimento non deve essere comunicato alle parti».

3. Ricorrono uno actu per cassazione Claudio Innocenti Periccioli, nella anzidetta qualità, Salvatore Scordo e Maria Antonietta Celata, affidandosi ad un motivo; resiste, con controricorso illustrato da memoria, Francesca Mancini.

4. All’esito della udienza del 5 aprile 2022 (trattata in camera di consiglio per mancata formulazione di richiesta di discussione orale), questa Corte, con ordinanza n. 19194/2022, pubblicata il 14 giugno 2022 ed in pari data comunicata, ha ordinato a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso – siccome originariamente eseguita in maniera nulla – nei confronti di UBI Banca – Unione di Banche Italiane S.p.A., quale mandataria di Purple Spv s.r.l., e di Banco Popolare Società Cooperativa, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

5. Ritualmente ottemperato detto ordine, non hanno svolto difese in grado di legittimità UBI Banca S.p.A., nella menzionata qualità, Banco Popolare Società Cooperativa e Agenzia delle Entrate Riscossione, creditori nella espropriazione da cui origina la lite, nonché Antonella Montelli,professionista delegato per le operazioni di vendita in siffatta procedura.

6. Fissato per l’udienza pubblica del 9 novembre2022, il ricorso è stato in pari data trattatoin camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale.r.g. n. 7529/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 7. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha depositatoconclusioni motivate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 487, 586 e 617 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2, 24, 111 Cost., artt. 112 e 617 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, num. 3 e 4, cod. proc. civ. Parte ricorrente censura l’affermata tardività dell’opposizione agli atti esecutivi: si assume, in particolare, che, mancata la comunicazione del decreto di trasferimento (non pronunciato in udienza) ad opera della Cancelleria, il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. era stato esperito nei venti giorni dalla conoscenza legale di siffatto decreto, avvenuta mercé la notifica dello stesso in uno alla intimazione di precetto al rilascio dell’immobile aggiudicato da parte dell’aggiudicatario.

2. Il ricorso è fondato e va accolto. 2.1. In linea generale, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione decorre dal momento in cui il soggetto interessato abbia avuto conoscenza, legale o di fatto, comunque conseguita, del provvedimento stesso e non già dalla data del suo deposito in Cancelleria (da ultimo , Cass.21/09/2021, n. 25561; in precedenza, Cass. 07/01/2021, n. 89; Cass.06/03/2018, n. 5172; Cass. 12/06/2018, n. 15193; Cass., 24/05/2018, n. 13043, Cass., 30/12/2014, n. 27533).

Di siffatto principio il giudice della nomofilachia ha fatto specifica applicazione anche con riferimento ad opposizioni dispiegate avverso un decreto di trasferimento (cfr. Cass. 02/04/2014, n. 7708 e Cass.11/05/2017, n. 11729, relative tuttavia all’ipotesi di trasferimento di aliud pro alio, in cuiil dies a quo del termineper l’opposizione si àncora al momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria).r.g. n. 7529/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Ancora di recente questa Corte (Cass. 08/06/2022, n. 18421) ha expresse puntualizzato che la decorrenza de lla opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento non può essere individuata nella data di deposito in Cancelleria o nella data di trascrizione dello stesso nei Registri Immobiliari (adempimento assolvente funzione di mera pubblicità dichiarativa), ma postula che l’interessato-opponente abbia acquisito conoscenza dell’avvenuto deposito del decreto (e non già del suo contenuto, in quanto, appresa notizia della pubblicazione del decreto, per gli interessati sorgeun onere di verifica e controllo del contenuto del provvedimento).

Una conoscenza del genere (con il conseguente insorgere dell’onere di attivazione del rimedio oppositivo nel termine decadenziale all’uopo fissato) ben può verificarsi anche per effetto della conoscenza (con gli strumenti della notificazione o della comunicazione) di un altro atto o provvedimento che, in quanto successivo nella sequenza seriale che scandisce l’incedere della procedura esecutiva, necessariamente presuppone l’emanazione del decreto di trasferimento; resta in ogni caso fermo che il limite temporale massimo per l’impugnativa di tale decreto è costituito, proprio per la tipica connotazione del processo esecutivo come successione di subprocedimenti (basti, al riguardo, il richiamo a Cass., Sez.

U, 27/10/1995, n. 11178), dall’esaurimento della fase satisfattiva della espropriazione forzata, cioè a dire dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione(così Cass. n. 7708 del 2014, sopra citata). D’altro canto, l’estensione esigibile del peculiare onere di diligenza gravante sulle parti del processo esecutivo (sul quale fonda il proprio convincimento il giudice territoriale e che ha ad oggetto «l’acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo, sicché, avuta conoscenza anche informale o in via di mero fatto dell'esistenza di un atto di quello che si reputi o si sospetti viziato, è onere di chi intende renderlo oggetto di opposizione formale prenderne conoscenza r.g. n. 7529/2019 Cons. est.

Raffaele Rossi nel tempo utile a formulare le sue difese»: Cass. 06/03/2018, n. 5172) non sembra poter ricomprendere un costante, periodico o diuturno controllo del fascicolo del procedimento, onde verificare l’avvenuto deposito del decreto di trasferimento, oltremodo in assenza della predeterminazione normativa di un termine (ancorché soltanto ordinatorio) per l’adozione di tale atto ad opera del giudice. 2.2. Le illustrate considerazioni conducono ad affermare il seguente principio di diritto: «In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza, legale o di fatto, di tale decreto oppure di un atto o provvedimento che ne presuppone necessariamente l’emanazione; l’opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell’esaurimento della fase satisfattiva della espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione». 2.3.

Di siffatta regula iuris non ha fatto buon governo la gravata decisione. Pacifico che del decreto di trasferimento in parola nessuna norma vigente all’epoca della sua emissioneprescrivesse la comunicazione o lanotificazione alle parti o ad altri soggetti interessati al procedimento (sul punto, Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387; Cass. 09/08/2007, n. 17460; Cass. 14/10/2005, n. 19968), il Tribunale capitolino ha errato nell’ascrivere il dies a quo dell’opposizione formale a lla data di deposito del decreto di trasferimento: a tal fine occorreva, per contro, verificare l’epoca di avvenuta conoscenza del provvedimentoda parte degli opponenti, da questi ultimi assunta come coincidente con la notifica dell’atto di precetto per rilascio dell’immobile trasferito, la cui data (21 gennaio 2017), in abstracto considerata,appariva giustificare la tempestività del rimedio ex art. 617 cod. proc. civ..r.g. n. 7529/2019 Cons. est.

Raffaele Rossi 3. Al compimento di siffatto riscontro provvederà il Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, al quale la causa, previa cassazione della sentenza impugnata, va rinviata. 4.Al giudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alTribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della