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Sentenza — n. 4705/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 4705/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4705/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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sul ricorso 4352/2021 proposto da: SEGAIREDO GIANCARLO, in qualità di Curatore di BARFIN LEASING SPA in liquidazione, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro TOSONI & PANDOLFI SDF; - intimata - Avverso: la sentenza n. 8724/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 31/05/2012, la sentenza n. 2875/09 (e non 2857/09, come, per evidente lapsus calami, indicato a p. 1 del ricorso) della CORTE DI APPELLO DI MILANO, pubblicata il 13/11/2009, e la sentenza n. 1419/05 del TRIBUNALE DI MONZA, pubblicata il 12/05/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 365 c.p; Sentenza — n. 4705/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Tosoni & Pandolfi SDF non ha svolto attività difensiva in questa sede. Fissato per l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8 -bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Ric. 2021 n. 04352 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -3- Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

Parole chiave

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restituzione della proprietà concedente di leasing diritto di riprendere il possesso della cosa diritto di ritenzione del locatore disdetta della locazione commerciale arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

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art. 365 c.p
Pertanto, il ricorso risulta proposto da soggetto non abilitato ad esercitare il ministero di difensore in proprio e, quindi, di ricorso proposto dalla parte personalmente senza ministero, con conseguente divergenza dell'atto all'esame dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c.
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Testo completo

sul ricorso 4352/2021 proposto da: SEGAIREDO GIANCARLO, in qualità di Curatore di BARFIN LEASING SPA in liquidazione, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro TOSONI & PANDOLFI SDF; - intimata - Avverso: la sentenza n. 8724/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 31/05/2012, la sentenza n. 2875/09 (e non 2857/09, come, per evidente lapsus calami, indicato a p. 1 del ricorso) della CORTE DI APPELLO DI MILANO, pubblicata il 13/11/2009, e la sentenza n. 1419/05 del TRIBUNALE DI MONZA, pubblicata il 12/05/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA Giancarlo Segafredo, in qualità di Curatore di Barfin Leasing S.p.a. in liquidazione, ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 8724/2012 di questa Corte, depositata il 31/05/2012, la sentenza n. 2875/09 (e non 2857/09, come, per evidente lapsus calami, indicato a p. 1 del ricorso) della Corte di appello di Milano, pubblicata il 13/11/2009, e la sentenza n. 1419/05 del Tribunale di Monza, pubblicata il 12/05/2005, chiedendo l'annullamento di tali sentenze. Si precisa che la società di fatto fra i soci Claudio Tosoni e Mario Pandolfi, sciolta a seguito della morte del Pandolfi e cancellata dal registro delle imprese il 13/03/1997, venne dichiarata fallita il 23/06/1999.

Nel 2000 il curatore del Fallimento aveva convenuto davanti al Tribunale di Monza Barfin Leasing S.p.a., chiedendo la restituzione dei canoni versati dalla società fallita in pagamento di un leasing immobiliare avente ad oggetto un capannone industriale, essendo stato dichiarato risolto il contratto di leasing per inadempimento dell'attrice. La convenuta aveva resistito alla domanda. Il giudizio, sospeso in attesa dell'esito di quello promosso per la risoluzione del contratto, era stato riassunto da Barfin Leasing S.p.a.. Ric. 2021 n. 04352 sez.

S3 - ud. 26-10-2022 -2- La SDF si era costituita dichiarando che il fallimento era stato chiuso il 10/02/2004. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1419 del 2/05/2005, aveva condannato Barfin Leasing S.p.a. a restituire le somme riscosse a titolo di canoni di leasing e condannato la società di fatto a versare un indennizzo per l'utilizzazione del bene fino alla data di risoluzione del contratto, con rivalutazione monetaria sulla somma liquidata. Avverso tale sentenza Tosoni & Pandolfi SDF aveva proposto appello principale cui si era opposta la controparte, proponendo, a sua volta, appello incidentale.

La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2875/2009, pubblicata il 13/11/2009, aveva condannato Barfin Leasing S.p.a. a restituire la differenza fra la somma percepita in pagamento delle rate di leasing e la somma ad essa spettante quale equo compenso per l'uso dell'immobile nonché a pagare su tale differenza gli interessi legali a decorrere dalla riconsegna dell'immobile. Avverso tale sentenza Barfin Leasing S.p.a. aveva proposto ricorso per cassazione, cui aveva resistito la controparte. Questa Corte, con sentenza n. 8724/2012, pubblicata il 31/05/2012, aveva rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Tosoni & Pandolfi SDF non ha svolto attività difensiva in questa sede. Fissato per l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8 -bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Ric. 2021 n. 04352 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -3- Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va anzitutto evidenziato che il ricorrente ha qualificato quello all'esame come "ricorso per cassazione" a p. 1 dello stesso, salvo poi a qualificarlo come ricorso per revocazione nelle istanze datate 21/04/2022.e 24/05/2022 e come tale risulta iscritto dalla Cancelleria di quest'Ufficio.

2. In ogni caso il ricorso è inammissibile sotto vari profili. 2.1. Lo stesso risulta, infatti, proposto da soggetto che si qualifica curatore di Barfin Leasing S.p.a. in liquidazione ma non risulta essere avvocato né, in particolare e a maggior ragione, risulta essere iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte e neppure tale si qualifica nel ricorso proposto. Pertanto, il ricorso risulta proposto da soggetto non abilitato ad esercitare il ministero di difensore in proprio e, quindi, di ricorso proposto dalla parte personalmente senza ministero, con conseguente divergenza dell'atto all'esame dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c. 2.2.

Inoltre, il ricorso non risulta notificato ad alcuno, il che pure ne determina l'inammissibilità (Cass., ord., n. 12509 dell'8/06/2011; Cass. n. 20893 del 15/10/2015). 2.3. Infine, si sottolinea che la richiesta di "annullamento" è riferita alle già indicate sentenze di merito del 2005 e del 2009 nonché alla sentenza di legittimità del 2012, pure sopra indicata, con conseguente palese tardività del ricorso.

3. Ogni altra questione è assorbita dai rilievi che precedono.

4. Il ricorso è, quindi, inammissibile. Ric. 2021 n. 04352 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -4- 5. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio, nei confronti della parte intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile d