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Ordinanza — n. 4681/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on water supply contract costs, ruling technical expert report was clear and sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4681/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Tecnocasic S.p.a. against the appellate court's decision rejecting its claim for water supply fees. The appellant argued that the trial court's valuation of transport costs relied on unproven and contested figures from the technical expert report. The court rejected this, finding the expert's reasoning clear, logical, and fully supported by the evidence regarding the lack of proof for the services' actual extent.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 12 c.c.: The appellate court's motivation is valid if clear and understandable, as the cassation review on motivation is reduced to a constitutional minimum, excluding mere insufficiency or defects in sufficiency.

Parole chiave

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appellate motivation review technical expert report water supply contract cost valuation evidence constitutional minimum review service extent proof cassation dismissal addebito di tasse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia «errore di fatto; difetto di motivazione nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n.
Art. 12 c.c.
civ.: v., ex aliis, Cass. 12/04/2017, n.
Art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
civ., disposta dall'art. 54 del d.l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 2697 c.p
2 c.p.c., dell'art. 2697 c.p.c.
art. 360 c.p
Con il primo motivo la ricorrente denuncia «errore di fatto; difetto di motivazione nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ.
art. 115 cod. proc. civ
principio di non contestazione ex art. 115, comma primo, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7929/2021 R.G. proposto da Tecnocasic S.p.a., Socio Unico Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Mereu, con domicilio eletto in Roma, Via Barnaba Oriani, n. 85, presso lo studio dell'Avv. Filippo Auriti; - ricorrente - contro Abbanoa S.p.a, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca De Angelis; - controricorrente - e nei confronti di Regione Autonoma della Sardegna, Ente Acque della Sardegna - E.N.A.S.; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, n. 630/2020, depositata il 17 dicembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2022 dal Consigliere Emilio Iannello. FATTI DI CAUSA 1. La Tecnocasic S.p.a. chiese e ottenne dal Tribunale di Cagliari l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della Abbanoa S.p.a. per il pagamento della somma di euro 2.358.160,00, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2001, a titolo di corrispettivo per la fornitura e il vettoriamento dell'acqua fino al giugno 2006 e, da novembre 2006 a novembre 2010, per il solo vettoriamento dell'acqua dal punto di presa del sistema E.N.A.S. sino al punto di consegna ad Abbanoa S.p.a., gestore del servizio idrico, giusta fatture emesse in numero di ventiquattro tra maggio 2006 e novembre 2010.

Vi si oppose Abbanoa, chiamando anche in causa, per esserne manlevata, la Regione Autonoma della Sardegna e l'E.N.A.S.. In parziale accoglimento dell'opposizione il Tribunale, sulla scorta della svolta c.t.u., rideterminò il credito in C 2.174.213,99, comprensivo di IVA al 10%, considerando i soli costi di gestione affrontati dalla Tecnocasic per l'anno 2007 e stimando il valore del vettoriamento in euro 0,145 al metro cubo. Rigettò le domande di manleva.

2. Con sentenza n. 540/2017 del 17/12/2020 la Corte d'appello di Cagliari ha accolto il gravame interposto da Abbanoa ed ha per l'effetto rigettato per intero la domanda di Tecnocasic, condannandola conseguentemente alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ha ritenuto fondato e dirimente, in tale direzione, il terzo motivo di gravame — esaminato prioritariamente quale ragione più liquida — con il quale Abbanoa aveva lamentato che il primo giudice aveva quantificato i costi relativi al vettoriamento dell'acqua sulla base delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, in forza di «voci di costo contestate e non provate, frutto di mera indicazione della società ricorrente».

Ha in tal senso rilevato che: — nonostante l'art. 3 del contratto di fornitura contenga una previsione volta a consentire che il fornitore possa «apportare, previa comunicazione, aumenti o diminuzioni del prezzo derivanti da variazioni dei costi dell'acqua e di gestione», tali oscillazioni di prezzo devono essere sempre e comunque collegate ad una variazione dei costi, le quali devono essere dimostrate sulla base di dati certi e di effettivi ed oggettivi elementi di riscontro; — nella specie, come emerge dalla relazione, il consulente non ha potuto né quantificare il costo effettivo del servizio svolto dalla Tecnocasic, né potuto verificare la congruità dei costi sostenuti e allegati dalla stessa e si è dovuto limitare a una mera verifica di calcolo matematico sulla base di un documento fornito dall'appellata, ovvero il documento n. 44 prodotto nel primo grado di giudizio, in data 18 giugno 2012, in sede di produzioni ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.;

— Abbanoa, nelle memorie successivamente depositate il 26 giugno 2012, ai sensi dell'art. 183, sesto comma, num. 3, cod. proc. civ., ha contestato la «legalità, rilevanza ed ammissibilità» di tale documento; — risulta dagli atti che, in sede di operazioni peritali, il c.t.u., riscontrata la necessità di acquisire alcune fatture relative al periodo 2006-2010 e le rendicontazioni relative ad altre fatture in atti, chiese ma non ottenne l'autorizzazione del giudice a procedere in tal senso, stante il mancato accordo delle parti, e si è dovuto limitare a compiere un mero conteggio matematico dei costi indicati nel citato documento fornito da Tecnocasic;

— dalla lettura del documento citato (n.

44) emerge in modo chiaro come lo stesso, di formazione unilaterale della Tecnocasic, non possa essere utilizzato al fine di quantificare gli effettivi oneri sostenuti dalla Tecnocasic; l'accertamento avrebbe dovuto essere effettuato sulla scorta dei costi operativi risultanti dalla contabilità, indicati nel rendiconto di gestione, e non, come accaduto, sui dati di budget, contenuti nel richiamato documento n. 44, che non possono trovare riscontro con spese asseritamente sostenute ma non dimostrate; — il c.t.u., nel replicare al c.t.p. dell'Enas, ha inoltre evidenziato che le stime da quest'ultimo proposte «potrebbero avere un qualche fondamento o significato almeno in presenza di un eventuale elaborato progettuale contenente tutte le principali caratteristiche della rete idrica de qua, quali sviluppo e diametri delle condotte, opere d'arte minori, apparecchiature idrauliche, di ciascun ramo della rete, onde poter risalire ad un presunto costo di manutenzione per ciascun ramo e, quindi, anche dell'adduttrice principale interessata dal vettoriamento a favore di Abbanoa; ha, però, al riguardo rilevato che «l'unico elaborato in atti, peraltro prodotto da Abbanoa quale doc. 79, è dato dalla planimetria denominata "Schema n.47 Sud- Occidentale — n. 48 Domus De Maria — Stato di Fatto — Schema Idraulico Tavola 1/1" che rappresenta ... un semplice schema di rete, privo di qualunque dato certo di consistenza o idraulico, in assenza dei quali non è possibile neppure azzardare una sia pur approssimativa considerazione e/o valutazione in ordine ai relativi costi di manutenzione.

3. Avverso tale decisione Tecnocasic S.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste Abbanoa S.p.a. depositando controricorso. Le altre intimate non svolgono difese nella presente sede. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «errore di fatto; difetto di motivazione nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (come da insegnamento Cass. n. 23940/2017)». Censura l'affermazione secondo cui il sopra menzionato documento n. 44 — che pure, come espressamente riconosciuto in sentenza, indicava «analiticamente le singole voci di costo e le relative somme tariffarie» — non risulterebbe idoneo a comprovare i costi sostenuti, rilevando che il contenuto di tale documento e, quindi, l'«analitica indicazione dei costi» ivi contenuta non erano mai stati fatti oggetto di contestazione da nessuna delle controparti in causa.

Rileva che da altra parte della memoria di Abbanoa del 26 giugno 2012, ritenuta in sentenza veicolare la contestazione della «legalità, rilevanza ed ammissibilità» del documento predetto, si ricava che tale contestazione riguardava in realtà uno specifico rilievo di inapplicabilità delle tariffe per l'entrata in vigore della nuova normativa che disciplina il servizio idrico, ma non conteneva affatto contestazioni in ordine alle poste analiticamente individuate come costi di gestione dalla Tecnocasic S.p.a.. Soggiunge che lo stesso c.t.u., a pag. 34 della propria relazione, aveva incidentalmente segnalato che «non risulta in atti alcuna contestazione delle parti sul documento prodotto da Tecnocasic».

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «errore di fatto; difetto di motivazione nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 113 e 116 c.p.c. (come da insegnamento Cass. n. 23940/2017)». 2.1. Afferma che la motivazione addotta in sentenza (circa la ritenuta contestazione del documento n. 44) è anche frutto di «un chiaro errore di fatto perché accompagnata da oggettive omissioni di ulteriori elementi di prova». Rileva che, con riferimento alle richieste di acquisizione documentale da parte del c.t.u., che in sentenza si dice non essere state accolte per il mancato accordo delle parti, Abbanoa, oltre a manifestare la propria opposizione per non essere stata la chiesta documentazione prodotta tempestivamente da Tecnocasic, ne aveva anche negato la necessità ai fini della risposta al quesito posto al c.t.u., sul rilievo che questo avrebbe dovuto «determinare, sulla base delle sue competenze e di sue verifiche sul campo e attraverso i documenti prodotti agli atti, i costi vivi di vettoriamento della risorsa idrica e non verificare la congruità e la correttezza dei calcoli effettuati da Tecnocasic, che li ha invece definiti sulla base del costo a mc. della risorsa».

Sostiene che, pertanto, «risulta evidente il comportamento processuale di controparte, volto alla non contestazione del doc. n. 44 prodotto tempestivamente agli atti». 2.2. Con una seconda censura la ricorrente ascrive a «vero e proprio sviamento e travisamento del fatto» il rilievo attribuito in sentenza alle osservazioni del c.t.u. circa l'inapplicabilità del criterio di calcolo dei costi proposto dal c.t.p. dell'Enas, in particolare là dove l'ausiliare, nel rilevare che tale criterio è fondato su un semplice schema astratto di rete, osserva che, in mancanza di «qualunque dato certo di consistenza o idraulico ... non è possibile neppure azzardare una sia pur approssimativa considerazione e/o valutazione in ordine ai relativi costi di manutenzione».

Rileva al riguardo che, con tale affermazione, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, in realtà il c.t.u. non ha lamentato la mancanza di documenti in relazione al quesito posto ma ha solo inteso riferirsi alla confutazione di un diverso criterio di calcolo, proposto dall'Enas e dal suo c.t.p.. Osserva che, pertanto, «la motivazione della Corte, anche sul punto ... si fonda su un errore di fatto».

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia «violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 2 c.p.c., dell'art. 157, II comma c.p.c.» (così nell'intestazione). Lamenta che la Corte d'appello ha omesso di esaminare e non ha neppure dato atto del deposito nel giudizio di primo grado in data 19 febbraio 2014 di una perizia «a chiarimenti» della precedente consulenza del 2 aprile 2013. Rileva che: — in detta prima consulenza l'ausiliare, sulla base dei soli documenti in atti, aveva determinato l'entità dei costi di vettoriamento, relativi al periodo Gennaio 2006 - Novembre 2010, nell'importo di C 1.567.018,20, compresa IVA al 10%, ed aveva però avvertito che tale importo di fatto potrebbe non corrispondere all'effettiva entità dei costi di vettoriamento, in quanto agli atti non erano state allegate n. 8 fatture relative al periodo in contestazione; — la difesa della Tecnocasic, nell'udienza successiva al deposito di detta prima relazione, aveva contestato tale parte delle conclusioni rilevando che:

a) i dati di cui il consulente lamentava la mancanza risultavano tutti dai documenti già versati in giudizio ed in particolare dal doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta del procedimento monitorio (dal quale risultava chiaramente sia l'imponibile che il totale con I.V.A. riportato in tutte le fatture azionate) e dal doc. n. 44 nel quale è indicata la tariffa applicata;

b) tali poste non sono oggetto di contestazione, essendo in contestazione la congruità della tariffa e non l'esistenza delle fatture, il quantum in esse riportato o l'applicazione della tariffa di C 0,14445; — richiamato dunque a chiarimenti, per rispondere a tali rilievi, il c.t.u. aveva depositato la già menzionata relazione integrativa, nella quale il consulente riformulava le proprie conclusioni sulla base dei documenti citati e determinava quindi il dovuto nel superiore predetto importo di C 2.174.213,99, così dunque eliminando ogni riserva sulla effettiva entità dei costi di vettoriamento;

— alla successiva udienza Abbanoa aveva chiedto un rinvio per la precisazione delle conclusioni e non aveva formulato, dunque, nemmeno per relationem, alcuna critica nei confronti della relazione integrativa di consulenza. Tutto ciò premesso, sostiene la ricorrente che il terzo motivo d'appello avrebbe pertanto dovuto essere dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza dalle contestazioni alla relazione di c.t.u.; il suo accoglimento comporta dunque, secondo la ricorrente, violazione dell'art. 157, comma secondo, cod. proc. civ..

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia «violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 2 c.p.c., dell'art. 2697 c.p.c. e 1362 c.c.». Rileva che ogni contestazione in causa e la correlativa indagine concernevano unicamente il profilo della variazione di prezzo, comunicata ad Abbanoa con nota del 2006, conseguente alla nuova commisurazione degli oneri di vettoriamento in Euro 0,14445 a metro cubo ed alla ripartizione proporzionale dei costi di gestione con i volumi vettoriali per le altre utenze. Soggiunge che il costo del vettoriamento precedente al 2006 è rinvenibile da documenti depositati da entrambe le parti.

Rileva ancora che con delibera dell'Assessorato era stato stabilito che unico onere di Tecnocasic fosse quello di misurare i volumi consegnati ad Abbanoa. Afferma che: tale onere è stato ampiamente assolto e non è oggetto di discussione in causa; una volta misurati tali volumi, la fatturazione imposta alla Tecnocasic dall'Assessorato non poteva essere messa nel nulla dalla pretesa di giustificazione oggettiva dei costi di gestione (non espressa dalla nota assessoriale); la giustificazione dei costi non può che avvenire con atti unilateralmente formati dal Tecnocasic; per conseguenza, quantomeno la nota assessoriale (ove è prevista una tariffa di 0,1 €/mc) deve costituire il minimo al di sotto del quale la tariffazione non può scendere.

Lamenta, quindi, che la Corte è incorsa in errore ed ha reso una motivazione inadeguata non avendo valutato le risultanze istruttorie nel loro complesso, alla luce del contesto normativo imposto ai soggetti (di natura privata, ma a controllo e rilevanza pubblica) e di tutta la documentazione versata in atti.

5. Prima di esaminare i motivi nel merito, v'è da rilevare come il contenuto di ca..,.._ ascuno di essi non sia coerente con la loro intitolazione. r icorrent&-infatti, pur prospettando formalmente con i primi due vizi di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., e con il terzo e il quarto vizi di «violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza» ex art. 360, comma primo, num. 2, cod. proc. civ., nella sostanza lamenta, con i primi tre, l'inosservanza di regole processuali e, con il quarto, la violazione di legge e/o carenza di motivazione, vizi comunque certamente diversi da quello ipotizzato in rubrica.

Questo errore nell'inquadramento delle censure, tuttavia, non è di ostacolo all'esame dei motivi. Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. "vizio di sussunzione" (e cioè erri nell'inquadrare l'errore che si assume commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall'art. 360 c.p.c.), il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l'errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Scz.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

6. Ciò premesso e venendo dunque all'esame del primo motivo — con il quale, al di là della ininfluente erronea evocazione in rubrica del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. si denuncia un error in procedendo per inosservanza del c.d. principio di non contestazione ex art. 115, comma primo, cod. proc. civ. — è manifestamente infondato. È dirimente il rilievo che, secondo pacifico insegnamento, il principio di non contestazione opera in relazione a fatti, e non già ai documenti prodotti (Cass. n. 12748 del 2016; n. 22055 del 2017; n. 3306 del 2020; 8813 del 2020; n. 2439 del 2022), che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità: pertanto, la parte che lo deduca in sede di impugnazione è tenuta ad indicare puntualmente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e la specificità e se la controparte abbia avuto occasione di replicare.

Mette conto anche soggiungere, sotto altro profilo, che l'onere di contestazione — la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova — sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016; n. 3576 del 2013). La ricorrente, dunque, fermo il superiore rilievo assorbente, avrebbe dovuto suffragare la denuncia di violazione del principio di non contestazione con la conoscenza in capo alla controparte della circostanza che assume incontroversa. In mancanza di tale specifica deduzione non è configurabile un onere di contestazione a carico della controparte in ordine alla circostanza in discorso (Cass. n. 18074 del 2020).

7. Il secondo motivo è infondato nella sua prima parte, inammissibile nella seconda. 7.1. La prima censura ripete in sostanza il medesimo assunto censorio svolto con il primo motivo, quello cioè secondo cui dal comportamento processuale dell'opponente avrebbe dovuto desumersi la non contestazione del contenuto del documento n.

44. Valgono dunque, per essa, le medesime considerazioni già sopra svolte. 7.2. La seconda censura prospetta un «errore di fatto» con riferimento ad una certa affermazione contenuta nella relazione di c.t.u. il cui significato sarebbe stato travisato dal giudice del gravame. Con essa, dunque, la ricorrente sembra evocare, al di là della confusione e imprecisione dei termini usati, un vizio di c.d. «travisamento di prova». Una siffatta ipotesi censoria è, in astratto, bensì presente nella giurisprudenza civile di questa Corte, che la identifica tuttavia nell'errore di «percezione» della «informazione probatoria» (ricadente sul contenuto oggettivo della prova: demonstratum; denunciabile quale error in procedendo, per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.: v., ex aliis, Cass. 12/04/2017, n. 9356 e, da ultimo, Cass.26/04/2022, n. 12971), tenendo ben fermo che «travisamento delle prove» è nozione distinta da quella di «valutazione delle prove». Per la sua definizione può farsi riferimento alla giurisprudenza sull'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., la quale ha chiarito che il travisamento della prova non tocca il livello della valutazione, ma si arresta alla fase antecedente dell'errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio. È errore sul significante, che si traduce nell'utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale), e non sul significato della prova. Manifestandosi anche le prove in enunciati linguistici, il travisamento concerne il misconoscimento dei dati linguistici, e dunque il livello percettivo che precede la valutazione.

Quest'ultima interviene in una fase successiva, quando, delimitato il campo semantico, si aprono le diverse opzioni valutative. Proprio nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive a travisamento di prove (error in procedendo per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.) solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente «inventate» dal giudice (v.

Cass. 25/05/1995, n. 10749; cui adde Cass. n. 9356 del 2017, cit.; 21/01/2020, n. 1163; 16/12/2020, n. 28865; 07/01/2021, n. 49; v. anche Cass. 05/11/2018, n. 28174). Il criterio da utilizzare per l'individuazione di un siffatto errore è quello stesso dettato dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per la definizione di errore di fatto percettivo (deve cioè trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, del travisamento di un «dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi» ed inoltre «decisivo»: v.

Cass. n. 10749 del 1995, cit.), distinguendosi da questo solo perché inerente ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio (v. in tal senso Cass. n. 9356 del 2017). 7/L_L Orbene, nella specie — a prescindere olEfirallreren=11:1~~ tale orientamentoV(al quale - si può obiettare che quel che si indica come criterio distintivo dalla revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., ossia il riguardare l'errore percettivo un fatto controverso e dibattuto in giudizio, dovrebbe in realtà proprio rappresentare la ragione della sua esclusione tra i vizi suscettibili di rimedio impugnatorio, mentre se così non fosse l'unico rimedio resterebbe per l'appunto il ricorso per revocazione: v., per più ampie argomentazioni in tal senso, Cass. n. 24395 del 03/11/2020) — un siffatto vizio è inammissibilmente evocato in ricorso.

Ed invero, non si trae affatto dall'affermazione censurata un errore percettivo nel senso sopra precisato, apparendo evidente che si tratta invece solo di una valutazione complessiva degli elementi di giudizio traibili dalla consulenza. Del resto, il fatto che in quella parte il consulente si riferisse ad altro alternativo criterio di calcolo, negando per esso l'esistenza di conferente documentazione, non significa certo che con ciò abbia a contrario anche affermato che, rispetto all'altro criterio esaminato, esistesse idonea prova documentale.

In ogni caso non è in alcun modo illustrata la decisività del presunto errore compiuto dai giudici di appello. Anche ammesso, infatti, che il consulente, nel rilevare che il diverso criterio di calcolo dei costi proposto dal c.t.p. dell'Enas non era supportato da dati concreti e da conferente documentazione, non avesse inteso riferirsi anche ad altra documentazione, non si vede cosa da ciò sarebbe dovuto derivare ai fini della decisione, la quale è bensì fondata sul rilievo della mancanza di documenti che comprovassero i consumi e i costi, ma non (o non solo) perché tale mancanza era stata rilevata dal consulente, ma perché essa è constatata direttamente dal giudice e lo è doverosamente posto che non è certo l'ausiliare a dover stabilire la sussistenza e l'idoneità degli elementi di prova raccolti a fondare la pretesa oggetto di controversia e che l'eventuale diversa valutazione al riguardo del c.t.u. (nella specie comunque, come detto, non desumibile da quanto evidenziato in ricorso) non è vincolante per il giudice.

8. Il terzo motivo è inammissibile, ex art. 366 n. 4 cod. proc. cív.. Non si trae dalla sentenza impugnata alcuna affermazione che comporti la violazione della evocata norma processuale (art. 157, comma secondo, cod. proc. civ.). Non è indicato né si vede quale nullità della consulenza sia stata — indebitamente o meno — affermata dal giudice a quo e come tale posta a base della sentenza. La Corte d'appello ha semplicemente valutato le prove in atti e tra esse anche la relazione di consulenza e le ha, secondo suo legittimo apprezzamento, valutate inidonee a fondare la pretesa creditoria.

Non si vede come e perché tale certamente legittima attività valutativa possa essere inficiata dal fatto che la relazione integrativa del c.t.u. sia stata contestata, nel suo valore probante, non nella prima udienza successiva al suo deposito. La mancanza di tempestivi rilievi preclude il rilievo di nullità afferenti alle modalità di svolgimento delle operazioni peritali ed alla consulenza stessa, ma non preclude certo la valutazione di merito circa la conducenza degli accertamenti e delle valutazioni compiute dal consulente in relazione al tema di lite.

9. Il quarto motivo è inammissibile. Sono con esso dedotte censure diverse e incompatibili, alcune delle quali peraltro non riconducibili ad alcuno dei vizi cassatori tipizzati dall'art. 360 cod. proc. civ. (violazione di legge, omesso esame di documenti, motivazione inadeguata), in modo confuso e sovrapposto, tale da rendere impossibile di cogliere la vera sostanza della critica. Non è, comunque, individuata in alcun modo l'affermazione che dovrebbe comportare violazione delle norme sostanziali evocate in rubrica. Le critiche sembrano piuttosto collocarsi, in vario modo, sul piano della ricognizione del fatto e della relativa motivazione.

Al riguardo varrà rammentare che, secondo principio più che consolidato, «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie. La motivazione è chiara e pienamente comprensibile. Per sostenere il contrario si riversano, nella illustrazione del motivo, allegazioni e argomenti difensivi svolti nel giudizio di merito ma inconferenti o comunque assorbiti dalla ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata che, lungi dal vertere sulla questione delle tariffe applicabili, si basa sul rilievo della mancanza di prova circa l'effettività e l'entità dei servizi prestati, cui rapportare le tariffe (quali esse fossero costituendo tema di lite rimasto assorbito).

10. Per le considerazioni che precedono deve in conclusione pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 24.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei pres