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Ordinanza — n. 4667/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of motivation for litigant costs compensation in reciprocal loss cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4667/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Ronco Margherita Società Agricola SRL against a lower court's decision to compensate litigation costs. The appellant argued the first-instance judgment lacked sufficient motivation under Article 132 of the Civil Procedure Code, claiming the reasoning was merely apparent. The court held that in cases of reciprocal loss, the discretion to compensate costs lies with the trial judge, and the appellate court's general reference to the overall outcome was sufficient justification.

Regesto Legislator

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Art. 132, n. 4 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The Supreme Court's review is limited to verifying that costs are not imposed on the totally victorious party, leaving the discretion to compensate costs in cases of reciprocal loss to the trial judge.

Parole chiave

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litigant costs compensation reciprocal loss lack of motivation apparent motivation discretion of trial judge Civil Procedure Code sufficient reasoning incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 132, n. 4 c.p.c.
111 cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., n.
Art. 91 c.p.c.
Lamenta che, in base al principio generale espresso dall'art. 91 cod.
Art. 92 c.p.c.
Deduce altresì che l'art. 92 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., "Impugnazione della pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 111, 6° comma, Cost.
civ., nonché dell'art. 111, 6° comma, Cost.La ricorrente evoca l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la violazione dell'art.
art. 645 cod. proc. civ
Movendo dalla premessa del carattere impugnat:orio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la ricorrente incidentale si duole non essersi dalla Corte di merito considerato che la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo è dall'art. 645 cod. proc. civ.
art. 447-bis c.p
7071., secondo cui "L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art.
art. 641 c.p
447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
art. 42 cod. proc. civ
art. 91 cod. proc. civ
Lamenta che, in base al principio generale espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., il giudice, con la sentenza che definisce il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23940/2017
si verifica in caso di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. n. 23940/2017;
Cass. SS.UU., n. 8053/2014
Cass. SS.UU., n. 8053/2014), deducendo che nel caso di specie ricorre appunto una motivazione "apparente".
Cass., Sez. 5, ord. 17/4/2019, n. 10685
Cass., Sez. 6-3, ord. 17/10/2017, n. 24502
Cass., Sez. 1, ord. 4/8/2017, n. 19613
24502; nello stesso senso Cass., Sez. 1, ord. 4/8/2017, n. 19613).
Cass. n. 14888/2017
Benché graficamente esistente, la motivazione dell'impugnata sentenza non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 14888/2017).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25436/2019 R.G. proposto da: RONCO MARGHERITA SOCIETÀ AGRICOLA SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dàll'avvocato SINACORI MASSIMILIANO (CF: SNCMSM66M29L483H) Ricorrente - Contro LINO MIDOLINI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell'avvocato DI ZENZO CARMINE (CF: DZNCMN41R11A294X) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI ZENZO LUISA (CF: DZNLSU69L71H501U) -Controricorrente e ricorrente incidentale - Nonché contro RONCO MARGHERITA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. - Intimata - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 619/2018 depositata il 21/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. FATTI DI CAUSA 1. La Ronco Margherita Società Agricola s.r.l. (di seguito: "Società Agricola", odierna ricorrente) svolge attività di coltivazione diretta di fondi rustici, viti-vinicoltura, allevamento di animali ed altre attività connesse. Con contratto del 17/3/2015 e fino al 31/12/2015, la Società Agricola ricevette in affitto dalla Lino Midolini s.r.l. (di seguito: "Lino Midolini", odierna resistente) alcuni fondi rustici siti in Comune di Premariacco, Manzano e Buttrio.

2. Con decreto ingiuntivo n. 507/2018 del Tribunale di Udine Lino Midolini ingiunse a Società Agricola di pagare l'importo di euro 5.716,59, quale canone di utilizzo di una cantina e relative attrezzature, credito che traeva origine dal contratto di affitto di fondi rustici di cui al punto che precede, cessato il 31/12/2015.

3. Società Agricola propose opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale del giudice adito per essere la controversia di competenza della sezione agraria, e chiedendo nel merito la revoca del decreto ingiuntivo per l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria.

4. Nel costituirsi nel giudizio di opposizione, Lino Midolini chiese, in via preliminare, che fosse accolta l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito (sezione agraria) in favore del giudice ordinario che ha emesso il decreto ingiuntivo, e in subordine, ec:cepì la tardività del ricorso in opposizione essendo lo stesso notificato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto. Nel merito, chiese la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

5. Il Tribunale di Udine dichiarò improcedibile l'opposizione e, per effetto, confermò il decreto di ingiuntivo, compensando tra le parti di spese di lite.

6. La decisione del Tribunale venne appellata da Società Agricola dinanzi alla Corte di Appello di Trieste, assumendo che il giudice di primo grado, pur avendo correttamente ritenuto che il giudizio, concernente una controversia in materia di contratti agrari, di competenza esclusiva della sezione agraria, seguiva il rito del lavoro, nondimeno aveva errato nel reputare il detto rito non applicabile in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, andando seguito il "rito del provvedimento richiesto ed ottenuto dal ricorrente, anche se errato". Società agricola si dolse del non avere il giudice di primo grado valutato che la tipicità della materia imponeva di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme del "ricorso" e nel rispetto del "rito del lavoro", e che era stata tempestivamente eccepita l'incompetenza funzionale e la competenza a decidere della sezione agraria.

Secondo l'appellante, l'opposizione andava di conseguenza ritenuta tempestiva, perché proposta ritualmente con ricorso depositato nei termini, e non con atto di citazione. Lino Midolini si costituì rilevando come il Tribunale avesse evidenziato la natura agraria della controversia, dichiarando tuttavia la tardività dell'opposizione. Chiese, pertanto, di acc:ertare la natura ordinaria della domanda da essa formulata, e, per l'effetto, di respingere l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice ordinario in favore della sezione specializzata agraria formulata da società agricola.

Conclusivamente, Lino Mandolini chiese di respingere il ricorso in opposizione, e con esso tutte le contestazioni avanzate, anche in via riconvenzionale, confermando il decreto ingiuntivo del Tribunale.

7. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n. 619/2018, oggetto di ricorso, si è così pronunciata: "(...) la decisione (del primo giudice) è censurabile. L'accertamento giudiziale intervenuto circa la natura agraria della controversia e l'individuazione del rito cui era assoggettata, quello de/lavoro, non sono stati oggetto di gravame. Orbene l'opposizione al decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso, come nella fattispecie avvenuto. Il ricorso (...) era dunque tempestivo. Il Giudice dell'opposizione, a fronte della natura della controversia e della competenza funzionale della sezione specializzata agraria, avrebbe dovuto dare corso "d'ufficio" al cambiamento del rito ai sensi dell'art.426 cpc e non come avvenuto provvedervi implicitamente, non essendo al riguardo necessario ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione che l'opponente espressamente insti per l'emanazione di un decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art.420 cpc In conclusione, pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, l'impugnata sentenza va rifOrmata, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e infine va dichiarata l'incompetenza funzionale del giudice ordinario e la competenza a decidere della sezione agraria specializzata.

Sussistono giustificati motivi, valutato l'esito complessivo del giudizio e le peculiarità dello stesso, per compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi".

8. Contro la predetta sentenza della Corte di Appel o di Trieste (di seguito anche: la "Corte") la società Ronco Margherita Società Agricola s.r.l. propone ricorso fondato su due motivi. La società Lino Midolini s.r.l. resiste con controricorso con ricorso incidentale.

9. La trattazione del ricorso è stata fissa ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

10. Le ricorrenti, in via principale e incidentale, hanno depositato rispettiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va innanzitutto esaminato il ricorso incidentale, che pone una questione logicamente prioritaria. Cori un unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia "Violazione e falsa applicazione degli artt.415, 426 e 641 c.p.c. e dell'art. 4 del D. Igs. 150/2011, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, l'opposizione a decreto ingiuntivo, presentata con ricorso e non con citazione, potesse comportare il passaggio del rito, e per aver comunque valutato a tal fine la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo con riferimento alla data di deposito del ricorso, e non invece in relazione alla data di notifica dell'opposizione (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)".

Movendo dalla premessa del carattere impugnat:orio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la ricorrente incidentale si duole non essersi dalla Corte di merito considerato che la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo è dall'art. 645 cod. proc. civ. attribuita all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Competenza che ha carattere funzionale e inderogabile. La ricorrente incidentale lamenta che, a tale stregua, pur essendo la controversia di natura agraria, trattandosi di pretesa creditoria connessa a contratto di affitto agrario, la Corte di merito ha, nell'impugnata sentenza, erroneamente ritenuto tempestiva l'opposizione spiegata da controparte, laddove, applicandosi alla stessa la disciplina del giudizio di impugnazione, la competenza appartiene funzionalmente allo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, secondo il rito avanti allo stesso applicabile, nella specie quello ordinario, la disciplina del mutamento del rito ex art.426 cod. proc. civ. non essendo applicabile ai giudir impugnatori, e non essendo per altro verso possibile ritenersi l'erronea introduzione a mezzo ricorso nella specie sanata, stante la tardività della relativa notificazione, avvenuta oltre il termine di 40 giorni dall'emissione del decreto.

La ricorrente in via incidentale fa al riguardo richiamo all'ordinanza Cass., Sez. 6, 12/3/2019, n. 7071., secondo cui "L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo".

Il motivo è inammissibile. Nella sentenza impugnata la Corte di merito dà atto che: "l'accertamento giudiziale intervenuto circa la natura agraria della controversia e l'individuazione del rito cui era assoggettata, quello del lavoro, non sono stati oggetto di gravame" (così alle pp. 13-14 della sentenza). Nell'osservare che pertanto "L'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso, come nella fattispecie avvenuto", il giudice conclude per la tempestività del "ricorso depositato in data 11/5/2018'", con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di "incompetenza funzionale del giudice ordinario rispetto alla sezione agraria", pronunciando altresì sulle spese di lite.

Orbene, a fronte di siffatta pronuncia l'odierna ricorrente ha inammissibilmente proposto ricorso per cassazione, in violazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o come nella specie di secondo grado, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario ex art. 42 cod. proc. civ., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione; con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione come nel caso proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza se ne ricorrono i requisiti e lo stesso sia proposto nel termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria (v.

Cass., 7/5/2015, n. 9268; Cass., 24/4/2009, n. 9806; Cass., 14/3/2006, n. 5477; Cas.s., 9/9/2004, n. 18170).Dalla attestazione telematica della Cancelleria della Corte di Appello di Trieste, in atti, risulta che in data 21/5/2019 la sentenza è stata notificata all'avvocato Giorgia Tripoli, legale dell'odierna ricorrente incidentale. Il termine di 30 giorni per la notifica del ricorso per regolamento di competenza è pertanto inutilmente spirato in data 22/6/2019.

2. Passando lo scrutinio dei motivi del ricorso principale, va osservato quanto segue.

3. Con il primo motivo la ricorrente in via principale deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Impugnazione della pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.". La ricorrente si duole che la corte di merito abbia erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite, essendo essa risultata totalmente vittoriosa. Lamenta che, in base al principio generale espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., il giudice, con la sentenza che definisce il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Deduce altresì che l'art. 92 cod. proc. civ. prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite ovvero, in caso di contumacia, lasciarle interamenl:e a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, quando sussistano "gravi ed eccezionali ragioni". La ricorrente si duole non essersi dalla Corte di merito considerato che dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19/4/2018, n. 77 le ragioni per farsi luogo a compensazione delle spese di lite non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del CI n. 132/2014, la deroga essendo consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dalla Consulta, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.Lamenta che nel caso di specie la compensazione delle spese non può trovare fondamento alcuno, in quanto non sussistono i casi di deroga sopra menzionati, e la ricorrente è stata giudicata dalla Corte territoriale totalmente vittoriosa, accogliendo l'appello spiegato dalla ricorrente, nonché un'eccezione preliminare avanzata dalla stessa ("in via preliminare.

Dichiararsi l'incompetenza funzionale del giudice ordinario in favore della Sezione Specializzata del Tribunale di Udine in quanto materia concernente contratti agrari. Revocare il decreto ingiuntivo n. 50/2018 del 03.04.2018 del Tribunale di Udine ...").

4. Con il secondo motivo la ricorrente in via principale deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., "Impugnazione della pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione ed errata applicazione dell'art. 111 cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., n. 4, con conseguente nullità della sentenza". Lamenta che la Corte territoriale non ha rispettato l'obbligo di motivazione della propria decisione di compensare le spese di lite, con conseguente nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell'art. 111, 6° comma, Cost.La ricorrente evoca l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. si verifica in caso di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. n. 23940/2017;

Cass. SS.UU., n. 8053/2014), deducendo che nel caso di specie ricorre appunto una motivazione "apparente". Infatti, la Corte ha motivato la compensazione delle spese di lite facendo un generico riferimento "all'esito complessivo del giudizio e le peculiarità dello stesso", laddove sarebbe evidente che non sono state trattate "peculiari" questioni di diritto da risolvere, avendo entrambi i giudici di merito deciso su nnere questioni pregiudiziali di rito. Benché graficamente esistente, la motivazione dell'impugnata sentenza non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 14888/2017).

5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. 5.1 Per quanto specificamente attiene alla denunciata violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di compensazione delle spese di lite "Il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa" (di recente, Cass., Sez. 5, ord. 17/4/2019, n. 10685), "per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi" (Cass., Sez. 6-3, ord. 17/10/2017, i. 24502; nello stesso senso Cass., Sez. 1, ord. 4/8/2017, n. 19613). Orbene, nella specie la Corte di merito ha fatto espresso ed esaustivo richiamo alla valutazione "dell'esito complessivo del giudizio" e alle peculiarità dello stesso" a fondamento della disposta compensazione delle spese di lite del giudizio di merito.

6. Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, in via principale ed incidentale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale„ e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quat:er del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale e in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di cont