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Ordinanza — n. 4639/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as untimely due to lack of suspension for execution oppositions during holidays.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4639/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory six-month deadline expired. The appellants argued for a suspension of the term during the holiday period, but the court held that such suspension does not apply to execution oppositions or appeals against them. Consequently, the court ruled that the appeal was untimely and ordered the appellants to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 3 of Law 742/1969; Art. 92 of Royal Decree 12/1941: The exclusion of holiday suspensions for execution oppositions applies to cassation appeals, rendering untimely filings made after the deadline expired without suspension invalid.

Parole chiave

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execution opposition cassation appeal holiday suspension statutory deadline untimely filing legal costs procedural inadmissibility realizzazione forzata di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 3 of Law 742/1969
«Il principio sancito dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n.
Art. 92 of Royal Decree 12/1941
742, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d.
Art. 384, third paragraph, Code of Civil Procedure
Valle della controversia e ad ogni sua fase processuale, dovendosi, conseguentemente, rilevare d'ufficio la tardività del ricorso e la sua inammissibilità, senza che operi al riguardo la regola di cui all'art. 384, terzo comma, cod.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8137/2014
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3341/2022 R.G. proposto da : RIZZO CARMELA e LO CASCIO GASPARE, domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MOSCHETTI MARCANTONIO (MSCMCN58E06G273L) - ricorrent i – contro CAMARDA MARIANNA e ABBATE FRANCESCO, domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato SCALIA GIOVANNI BATTISTA (SCLGNN67T02G273T) -controricorrenti – nonchécontro SPECIAL GARDANT S.P.A., quale mandataria di CELIO SPV S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VOLANTE MARIO (VLNMRA56R29G273G) - controricorrent e – nonchécontro ISLAND REFINANCING S.R.L., CERVET CREDIT MANAGEMENT S.P.A. - intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO PALERMO n. 1249/2021depositata il 23/07/2021 .

R.g. n.3341 del 2022 Ad. 25/01/2023; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Carmela Rizzo e Gaspare Lo Cascio impugnano, con due motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, n. 1249 del 23/07/2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto della opposizione all’esecuzione da essi proposta avverso atto di precetto loro intimato per il rilascio del bene dall’aggiudicatario Armando Abbate.

Resistono, con separati controricorsi, Francesco Abbate e Marianna Camarda, da un lato, e Special Gardant S.p.a., quale mandataria di Celio SPV S.r.l. Per l’adunanza del 25/01/2023 il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. I ricorrenti e i controricorrenti Abbate e Camarda hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso, basato su due motivi sulla questione dell’intervenuta usucapione in favore dei ricorrenti , o, meglio, della sola Carmela Rizzo, di un immobile sito in Palermo, alla via Sperone, n. 34, è inammissibile per tardività: la sentenza della Corte d’Appello di Palermo è stata pubblicata il 23/07/2021, ed il ricorso è stato notificato il 28/01/2022, oltre il termine semestrale scadente il 24/01/2022, poiché non si applica la sospensione del termine feriale trattandosi di opposizione all’esecuzione, anche per il ricorso in cassazione (Cass. n. 8137 del 08/04/2014 Rv. 630934 - 01):

«Il principio sancito dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui le opposizioni all'esecuzione, è applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura R.g. n.3341 del 2022 Ad. 25/01/2023; estensore: C. Valle della controversia e ad ogni sua fase processuale, dovendosi, conseguentemente, rilevare d'ufficio la tardività del ricorso e la sua inammissibilità, senza che operi al riguardo la regola di cui all'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., che si riferisce alla sola ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito e non quando si tratti di questione di diritto di natura esclusivamente processuale.».

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, come da dispositivo e in favore di ciascuna delle due controparti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrent i al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi in favore di Abbate Francesco e Camarda Marianna e in euro 4.300,00 in favore di Celio SPV S.r.l., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. R.g. n.3341 del 2022 Ad. 25/01/2023; estensore: C. Valle Così deciso in Roma, nella camer