Cassation appeal dismissed for tardiness as appeal period expired without holiday suspension applying to opposition proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the expiration of the statutory time limit for filing. The appellant, Simonetta Lorenza Balboni, sought to challenge a second-instance judgment regarding an opposition to enforcement involving a negotiable instrument, while the respondent, BSA S.R.L., resisted the claim. The court ruled that the holiday suspension of time limits does not apply to opposition proceedings, rendering the late filing invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 comma 1 cod. proc. civ.; Art. 327 comma 2 cod. proc. civ.: The appeal period expires without benefit of holiday suspension in opposition to enforcement proceedings, and failure to file within the prescribed term results in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4377/2022 R.G. proposto da : BALBONI SIMONETTA LORENZA, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BALCONI FEDERICO (BLCFRC68M04F205A) -ricorrente– contro BSA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA al viale G. MAZZINI n. 112, presso lo studio dell’avvocato CANDREVA FRANCESCO MASSIMO (CNDFNC65M16D473C) rappresentato e difeso dagli avvocati ZAMBON PAOLO (ZMBPLA69S01B300V) e ABONANTE ENNIO (BNNNNE61E31D473U) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MILANO n. 2139/2021depositata il 06/07/2021 .
R.g. n. 4377 del 2022; Ad.25/01/2023 CC estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA L’opposizione all’esecuzione proposta da Simonetta Lorenza Balboni in relazione a titolo stragiudiziale costituito da un assegno venne accolta, in primo grado, dal Tribunale di Milano e nei confronti della pignorante B.S.A. S.r.l., ma con rigetto della domanda proposta ai sensi dell’art.96, comma 3 , c od. p ro c . civ. L’impugnazione proposta dalla stessa Balboni è stata e confermatain appello con sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 2139/2021 del 05/07/2021.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso, con quattro motivi, Simonetta Lorenza Balboni. Resiste con controricorso la B.S.A. S.r.l. Per l’adunanza camerale del 25/01/2023 il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso, contenente quattro motivi , vertenti sulla domanda proposta ai sensi dell’art. 96 , comma 3, cod. proc. civ., e la disposta compensazione delle spese di lite, è inammissibile per tardività: la sentenza della Corte d’Appello di Milano è stata pubblicata il 6/7/2021 e il ricorso è stato notificato il 5/2/2022 a fronte del termine cd. lungo, di cui all’art. 327 comma 1, cod. proc. civ., scaduto il 7/1/2022, non trovando applicazione la sospensione feriale, per essere la controversia assoggetta al regime processuale dell’opposizione all’esecuzione, con conseguente esclusione della sospensione feriale dei termini processuali.
La sospensione non opera anche quando all’opposizione all’esecuzione acceda una R.g. n. 4377 del 2022; Ad.25/01/2023 CC estensore: C. Valle domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 96 cpc (Cass. n. 20354 del 28/09/2020 Rv. 659254 -01). Il ricorso è, pertanto,dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, come da dispositivo e sono, altresì, distratte in favore dell’avvocato Ennio Abonante, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 1,cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge , con distrazione in favore dell’avvocato EnnioAbonante. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de