Cassation appeal dismissed due to lack of interest in enforcement for minimal debt under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the creditor's claim for enforcement was economically minimal. The lower court rejected the opposition to the seizure order, citing the creditor's failure to make a precise request and the lack of interest to act given the small amount involved. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the interest to promote forced expropriation is absent for debts of such negligible value, thereby precluding a violation of the right of action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 360 bis n.1 c.p.c.: In enforcement proceedings, if the claim is purely patrimonial and of objectively minimal economic value, the interest to promote forced expropriation is lacking, and no violation of the right of action occurs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8495/2022 R.G. proposto da : RIPANDELLI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA alla via SABOTINO n. 12, presso lo studio dell’avvocato VERGERIO DI CESANA FRANCESCO (VRGFNC70S11H501P) che lo rappresenta e difende -ricorrente– contro Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato ROSSI DOMENICO (RSSDNC65L07C352T) che lo rappresenta e difende -controricorrente– avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE ROMA n. 2028/2022 depositata il08/02/2022.
R.g. n. 8495 del 2022; Ad.25/01/2023 CC; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Andrea Ripandelli promosse esecuzione mobiliare poiché in relazione al precetto per spese processuali per euro 246,09 Roma Capitale aveva pagato euro 233,60 con la differenza di euro 12,49, il GE rigettò l’istanza di assegnazione e dichiarò estinta la procedura. L’opposizione del creditore ai sensi dell’art.617 cod. proc. civ.
è stata rigettata poiché, ha affermato il Tribunale, trattandosi di spese di notifica del titolo esecutivo le regole di correttezza e buona fede imponevano al creditore di fare una precisa richiesta potendo esse sfuggire a Roma Capit ale oberata da contenzioso e per mancanza di interesse ad agire esecutivamente stante l’importo. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma ricorre Andrea Ripandelli con atto affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Roma Capitale. Per l’adunanza camerale del 25/01/2023 il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.
Il Comune di Roma ha depositato memoria nel termine di legge. RAGIONI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente il Collegio rileva che nella causa in sede di legittimità non risulta essere stato esteso il contraddittorio al terzo pignorato, Monte dei Paschi di Siena S.p.a., contumace nel merito. Il Collegio nondimeno, ritiene che, sussistendo un’evidente ragione di inammissibilità del ricorso, della quale a breve si tratterà, non è necessario provvedere all’integrazione del contradditorio in questa sede, alla stregua dell’oramai radicatasi giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv.
R.g. n. 8495 del 2022; Ad.25/01/2023 CC; estensore: C. Valle 626969 - 01) : « Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.
Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.» I tre motivi di ricorso, da trattare unitariamente, sono, invero, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n.1 cod. proc. civ., poiché in tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, come nella specie, trattandosi di importo di poco superiore ai dieci euro, difetta, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell'art. 24 Cost. poiché la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU R.g. n. 8495 del 2022;
Ad.25/01/2023 CC; estensore: C. Valle (Cass. n. 24691 d el 05/11/2020 (Rv. 659765 - 01): « In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell'art. 24 Cost. poiché la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU.».
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna i l ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato R.g. n. 8495 del 2022; Ad.25/01/2023 CC; estensore: C. Valle pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso i