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Ordinanza — n. 4605/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness as execution opposition proceedings exclude winter term suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4605/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to the expiration of the filing deadline. The appellant filed the appeal on February 16, 2022, after the long-term deadline of January 20, 2022, had passed. The court ruled that the winter term suspension does not apply to execution opposition proceedings, rendering the delay fatal to the appeal's admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 327 comma 1 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: Appeals against execution opposition judgments are subject to strict time limits where winter term suspension is excluded, and late filings result in inadmissibility.

Parole chiave

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execution opposition proceedings tardiness of appeal winter term suspension contributo unificato Corte di Cassazione accoglimento parziale del contribuente ricupero d'imposta pagamenti di acconti

Disposizioni normative citate

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Art. 327 comma 1 cod. proc. civ.
lungo, di cui all’art. 327 comma 1, cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20354 del 28/09/2020
Valle specifico riferimento a opposizione avverso cartella esattoriale: Cass. n. 20354 del 28/09/2020 Rv.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4382/2022 R.G. proposto da : BADAGLIACCA PIETRO, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato -ricorrente– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato per legge in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeper legge -resistente – nonché contro AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di PALERMO n. 1189/2021depositata il 20/07/2021 .

R.g. n. 4382 del 2022 Ad.25/01/2023; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA L’opposizione all’esecuzione avverso due cartelle di pagamento, proposta da Pietro Badagliacca dinanzi al Tribunale di Palermo, venne accolta parzialmente in primo grado per una sola delle due cartelle. Il Ministero della Giustizia, quale ente creditore, interpose impugnazione e la Corte territoriale, con sentenza n. 1189 del 20/07/2021, in accoglimento dell’appello , rigettò l’opposizione anche per la cartella suddetta e confermò nel resto la sentenza di primo grado.

Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione, con atto affidato a un unico motivo, Pietro Badagliacca. Il Ministero della Giustizia resiste. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Per l’adunanza camerale del 25/01/2023 il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile per tardività: la sentenza della Corte d’Appello di Palermo è stata pubblicata in data 20/2/2021, mentre il ricorso è stato notificato il 16/2/2022 a fronte del termine cd. lungo, di cui all’art. 327 comma 1, cod. proc. civ., scaduto il 20/1/2022, non trovando applicazione la sospensione feriale , per essere la controversia assoggetta al regime processuale dell’opposizione all’esecuzione, con conseguente esclusione della sospensione feriale dei termini processuali (di recente si veda, quale espressione di un orientamento costante e risalente e con R.g. n. 4382 del 2022 Ad.25/01/2023; estensore:

C. Valle specifico riferimento a opposizione avverso cartella esattoriale: Cass. n. 20354 del 28/09/2020 Rv. 659254 - 01). Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite, in quanto l’Avvocatura erariale si è costituita con atto di mero stile e l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di co