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Ordinanza — n. 4592/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4592/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4592/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5471/2022 R.G. proposto da : INTILISANO MARIO (NTLMRA70C16F158A) domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, n. 1, presso la Corte di Cassazione rappresentato e difeso in proprio -ricorrente – contro Fugazzotto Nunziata, domiciliatain Roma, alla piazza Cavour, n. 1, presso la Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato RUSSO SALVATORE (RSSSVT69H02C351P) -controricorrente– avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE CATANIA n. 448/2022 depositata il19/01/2022. R.g. n. 5471 del 2022;

Regesto Legislator

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art. 2945 cod. civ, art. 2943 cod. civ; Ordinanza — n. 4592/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3655 del 12/02/2021) che riguarda la fattispecie sostanziale (peraltro in materiadi occupazione espropriativa) e non le spese processuali è, quindi, del tutto inconferente. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, sulla base del valore della controversia, in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Parole chiave

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legittimazione per agire in via esecutiva misure d'esecuzione forzata spese di esecuzione continuazione dell'esecuzione esecuzione fiscale azione creditoria

Disposizioni normative citate

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art. 2945 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso afferma violazionee falsa applicazione dell’art. 2945 cod. civ.
art. 2943 cod. civ
prevede che la prescrizione non decorra fino al passaggio in giudicato è quello per il quale è stata proposta la domanda giudiziale, che l’art. 2943 cod. civ.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5471/2022 R.G. proposto da : INTILISANO MARIO (NTLMRA70C16F158A) domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, n. 1, presso la Corte di Cassazione rappresentato e difeso in proprio -ricorrente – contro Fugazzotto Nunziata, domiciliatain Roma, alla piazza Cavour, n. 1, presso la Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato RUSSO SALVATORE (RSSSVT69H02C351P) -controricorrente– avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE CATANIA n. 448/2022 depositata il19/01/2022. R.g. n. 5471 del 2022;

Ad 25/01/2023 CC; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA L’avvocato Mario Intelisano, difeso in proprio, impugna, con atto affidato a un unico motivo, la sentenza del Tribunale di Catania, n. 448/2022 pubblicata il 19/01/20 22, che ha rigettato l’appello, proposto dallo stesso Intelisano, avverso sentenza del Giudice di Pace di Giarre, che, con sentenza n. 34 del 30 /0 4 – 7/05/2021 a veva accolto l’opposizion e all’esecuzione proposta da Fugazzotto Nunziatina, introdotta nella fase sommaria innanzi al G.E. nell’ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 2204/2019, promossa nei suoi confronti dall’avv.

Intilisano Mario per il pagamento del credito discendente dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 455 del 2007, che aveva condannato la Fugazzotto Nunziata al pagamento, in favore dell’avv. Intilisano (quale difensore distrattario), di un terzo delle spese di lite liquidate nel complesso in euro 2.157,46 di cui € 157,46 per esborsi, oltre accessori di legge. Resiste, con controricorso, Nunziata Fugazzotto. Per l’adunanza camerale del 25/01/2023 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso afferma violazionee falsa applicazione dell’art. 2945 cod. civ. in relazione all’art. 91 c od. proc. c iv. ed afferma la decorrenza della prescrizione (anche per le spese liquidate al difensore distrattario) dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e non dalla data della decisione, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata.

R.g. n. 5471 del 2022; Ad 25/01/2023 CC; estensore: C. Valle L’opposizione all’esecuzione proposta dalla Fugazzotto è stata accolta per prescrizione con conferma in appello sulla base della seguente motivazione: la pronuncia sulle spese era esecutiva e si trattava di credito sorto senza presupporre domanda, a differenza dell’art. 2945, comma 2 c od . c iv . , relativo ad atto interruttivo costituito da domanda. La detta motivazione è stata condivisa dal Tribunale, quale giudice d’appello. Il motivo di ricorso secondo il quale deve applica rsi il disposto dell’art. 2945,comma 2, cod. civ., per cui il termine di prescrizione decorre dal giudicato, èinfondato: il credito per il quale l’art. 2945, comma 2,cod. civ. prevede che la prescrizione non decorra fino al passaggio in giudicato è quello per il quale è stata proposta la domanda giudiziale, che l’art. 2943 cod. civ. considera atto interruttivo, mentre il credito per le spese processuali , di cui è titolare il difensore distrattario, sorge con la sentenza ed è diverso dal credito della fattispecie sostanziale per il quale trova applicazione l’art. 2945,comma 2, cod. civ.

Il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3655 del 12/02/2021) che riguarda la fattispecie sostanziale (peraltro in materiadi occupazione espropriativa) e non le spese processuali è, quindi, del tutto inconferente. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, sulla base del valore della controversia, in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

R.g. n. 5471 del 2022; Ad 25/01/2023 CC; estensore: C. Valle

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella