Ordinanza — n. 4585/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12756/2022 R.G. proposto da : GIOVANNINI PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via TOSCANA n. 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO (RZZNTN54H26H501L) rappresentato e difeso dall'avvocato AMBROSOLI MATTEO (MBRMTT65P30F205S) -ricorrente- contro MASSIMELLI PAOLA RAFFAELLA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNINI GIACOMO (GVNGCM58S25A479I) -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di TORINO n. 104/2022depositata il 17/12/2021 .
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4585/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Non risulta il deposito di memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale, con esonero dallo scrutinio delle censure proposte, il ricorso deve essere ritenutoimprocedibile , per mancata produzione della relazione di notifica della sentenza, avendo il ricorrente dichiarato che la sentenza della Corte d’Appello di Torino (pubblicata, come sopra scritto, il 31/1/2022) è stata notificata il 28/2/2022, ma non ha prodotto la relazione di notificazione del provvedimento, con conseguente violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2 cod. proc. civ.
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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12756/2022 R.G. proposto da : GIOVANNINI PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via TOSCANA n. 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO (RZZNTN54H26H501L) rappresentato e difeso dall'avvocato AMBROSOLI MATTEO (MBRMTT65P30F205S) -ricorrente- contro MASSIMELLI PAOLA RAFFAELLA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNINI GIACOMO (GVNGCM58S25A479I) -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di TORINO n. 104/2022depositata il 17/12/2021 .
R.g. n. 12756 del 2022 Ad. 25/01/2023 CC; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/01/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Piero Giovanni ricorre, con atto affidato a un unico, complesso motivo, ulteriormente scisso in molteplici censure, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 104/2022, emessa il 17/12/2021, pubblicata il 31/01/2022 e notificata in data 28/02/2022. Paola raffaella Massimelli non ha svolto attività difensiva. Per l’adunanza del 25/01/2023 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
Non risulta il deposito di memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale, con esonero dallo scrutinio delle censure proposte, il ricorso deve essere ritenutoimprocedibile , per mancata produzione della relazione di notifica della sentenza, avendo il ricorrente dichiarato che la sentenza della Corte d’Appello di Torino (pubblicata, come sopra scritto, il 31/1/2022) è stata notificata il 28/2/2022, ma non ha prodotto la relazione di notificazione del provvedimento, con conseguente violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2 cod. proc. civ.
Deveaggiungersi – pur risultando prevalente l’improcedibilità – (Cass. n. 1389 del 22/01/2021 Rv. 660388 – 01 : « In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità») –che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per tardività, in quanto notificato il 9/5/2022, oltre il termine di sessanta giorni , di cui all’art. 325, comma 2, codice di rito, decorrenti dalla notifica, che scadevail 29 /04/ 2022 (v enerdì ) . Il ricorso è, pertanto, dichiarato improcedibile.
R.g. n. 12756 del 2022 Ad. 25/01/2023 CC; estensore: C. Valle Nulla per le spese di lite in quanto Paola Raffaella Massimelli è rimasta intimata, a nulla rilevando, ai fini del riconoscimento delle spese, la presentazione di una « istanza di visibilità » per l’accesso agli atti del ricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di cons