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Ordinanza — n. 4458/2023 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation allows defamation claim against journalist for failing to update facts on mafia funding claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4458/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Fininvest SpA's appeal against a lower court's dismissal of a defamation suit brought by the company against a journalist. The journalist had published an article claiming mafia origins for Fininvest's capital based on outdated expert testimony, ignoring subsequent judicial developments that disproved these claims. The court ruled that the lower court erred by relying solely on the original expert report without considering how later legal proceedings altered the factual context, thereby violating the journalist's duty to ensure truthfulness in reporting on past judicial matters.

Regesto Legislator

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Art. 51 c.p.; Art. 2043 c.c.: Journalists cannot rely on the truth defense when commenting on past judicial facts if they omit subsequent developments that significantly alter the truth of the narrative.

Parole chiave

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defamation liability journalistic truth defense outdated expert testimony judicial context update mafia funding allegations duty of accuracy Cassation review segreto professionale dei giornalisti

Disposizioni normative citate

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Art. 51 c.p.
)eraltro, come ricorda la ricorrente, questa Corte in una recente pronuncia nel procedimento RG 19056 del 2021 ha riaffermato il principio per cui i giornalisti non possono beneficiare dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.
Art. 2043 c.c.
Art. 2 e 21 Cost.
Art. 595 c.p.
Art. 2049 c.c.
Art. 10 CEDU
Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. -la ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe una motivazione apparente priva di aderenza rispetto ai motivi di appellp.
art. 380 bis c.p
La causa è stata assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
artt. 111 Cost
nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost.
art. 51 c.p
)eraltro, come ricorda la ricorrente, questa Corte in una recente pronuncia nel procedimento RG 19056 del 2021 ha riaffermato il principio per cui i giornalisti non possono beneficiare dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.

Giurisprudenza citata

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RG 19056 del 2021
)eraltro, come ricorda la ricorrente, questa Corte in una recente pronuncia nel procedimento RG 19056 del 2021 ha riaffermato il principio per cui i giornalisti non possono beneficiare dell'esimente di cui all'art.
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Testo completo

0 ORDINANZA sui ricorso 977/2020 proposto da: FININVEST SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO ROSCIOLI„ ed elettivamente domiciliata in Ren-la presso lo studio del medesimo in Piazza Navona 49 Pec: Labicroscioli@ordineavvocatiroma.orq -ricorrente - contro Nuova Iniziativa Editoriale Spa; - intimata - nonchè contro ANTONIO PADELLARO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARTINO U. CHIOCCI e ALESSANDRA FLAMMINII MINUTO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Roma Via Rodi 32 Pe.c: rrartinoumbertochiocci@ordioneavvocatiroma.org alessEindraflamminiiminuto@ordineavvocatiroma.ord -controricorrente - avverso la sentenza n. 4195/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Cons. ANNA MOSCARINI;

Rilevato che: società Fininvest SpA convenne in giudizio davanti al TribL rale di Roma il giornalista Nicola Tranfaglia, il direttore Anton o Padellaro e la Nuova Iniziativa Editoriale SpA per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla diffamazione perpetrata in forza della pubblicazione di un articolo comparso sul quotidiano L'Unità in data 21 settembre 2007 nel quale, nel recensire la riedizione del libro "L'odore dei soldi" a firma di Travaglio e Veltri, l'autore aveva confermato le tesi esposl:e nella prima edizione del libro in merito alla provenienza mafiosa dei capitali impiegati nella co:stituzione della Fininvest (prevalentemente sulla base di una consulenza redatta, per conto della Procura di Palermo, dal dott.

Giuffrida) senza dar conto dei molteplici sviluppi giudiziari e extragiudiziari medio tempore occo.-si che, al contrario, avevano pienamente ricostruito i flussi finanziari all'origine della società ed escluso l'impiego di provviste esterne a! gruppo Fininvest. [I Tribunale adito rigettò la domanda ritenendo che, sebbene il giornalista Tranfaglia avesse riportato fatti oggettivamente offersivi della reputazione della società attrice, il brano era da intendersi rispondente al requisito della verità dei fatti esposti - quali ripresi fedelmente dalle conclusioni del consulente Giuffrida - e comunque connotati da accenti polemici ma rientranti nel diritto di critica.

La Corte d'Appello di Roma, adita con gravame dalla Fininvest SpA, con sentenza del 21/6/2019, ha in parte dichiarato l'inarnmissibilità dell'appello per difetto di specificità delle censure e, pc.:- altra parte, ha rigettato il gravame non ravvisando, nell'articolo, alcun travisamento delle conclusioni del consulente della procura dott. Giuffrida il quale, non potendo espressamente supoortare la tesi accusatoria della provenienza illecita dei finanziamenti pervenuti alle società del gruppo, si era limitato ad una Dresa d'atto della impossibilità di identificare la provenienza di orto operazioni di accredito evidenziando misteri e contraddizioni mai compiutamente ricostruiti sul piano giudiziario.

Avverso la sentenza la Fininvest SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito Antonio Padellaro con controricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. in vista della quale la ricoriante ha depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso - nullità della sentenza per mancanza e/o apparenza di motivazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. 132, cc). 2 n. 4 c.p.c. e 342 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. -la ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe una motivazione apparente priva di aderenza rispetto ai motivi di appellp.

A titolo esemplificativo la ricorrente enuncia che, a fronte della doglianza con la quale il libro era ritenuto un prezioso manuale per accostarsi alla domanda sulle origini della fortuna di Berlusconi e sui suoi misteri concludendo il giornalista testualmente con la seguente affermazione "la fortuna di Berlusconi è legata senza dubbio all'intervento di Cosa Nostra", la Corte d'Appello, escludendo che la relazione Giuffrida, ripresa dall'articolo, lasciasse ravvisare un qualche collegamento tra la Fininvest e la criminalità organizzata, avrebbe del tutto omesso di spieckre come potesse considerarsi legittima l'affermazione del giorralista per cui "la fortuna di Silvio Berlusconi è legata senza dubbio all'intervento di Cosa Nostra"; ad avviso della ricorrente la corte di merito avrebbe omesso di considerare che il giornalista avesse omesso di dar conto ai lettori che l'ipotesi accusatoria era stata del tutto abbandonata dai PPMM e che gli sviluppi giudiziari dell'inchiesta avevano smentito i teoremi accusatori, limitandosi soltanto a motivare con riferimento al contenuto della relazione Giuffrda, con ciò dando vita ad una motivazione meramente apparente. [I motivo è fondato.

Il mancato esame dei motivi di doglianza nel caso di specie si è risolto in una motivazione rneranente apparente in quanto la Corte di merito, nel valutare la portata diffamatoria dell'articolo pubblicato su un quotidiano nazionale, ha ritenuto soddisfatto il requisito della verità putativa della notizia solo facendo riferimento alla fedeltà del contenuto dell'articolo rispetto alle conclusioni di una perizia tecnica, poi in ampia misura smentita dall'esito dell'inchiesta, omettendo del tutto di verificare se il giornalista avesse riferito in modo corretto non soltanto l'ipotesi accusatoria della Procura di Palermo ma anche tutti gli ulteriori sviluppi giudiziari.

Non può non ritenersi apparente una motivazione che ometta del tutto di prendere in cons.c:lerazione l'affermazione del giornalista secondo la quale "la fortuna di Silvio Berlusconi è legata senza dubbio all'iintervento di Cosa Nostra": la corte del gravame non spiega come e perché una simile dichiarazione possa ritenersi sorretta dalla verità putativa e dalla continenza dell'espressione del diritto di critica. )eraltro, come ricorda la ricorrente, questa Corte in una recente pronuncia nel procedimento RG 19056 del 2021 ha riaffermato il principio per cui i giornalisti non possono beneficiare dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. ove, nel commentare fatti giudiz'ari risalenti nel tempo, omettano di riferirne altri successivi che modificano sensibilmente la verità di quanto commentato.

Si tratta di una fattispecie del tutto sovrapponibile al presente caso, nella quale il contenuto della notizia consisteva nell'affermare che le fortune della Fininvest fossero "senza dubbio legate a Cosa Nost :-a ". :Se, dunque, questa Corte ha già affermato che la narrazione del fatto presupposto dalla critica, per corrispondere a verità, deve avvenire non solo riferendo circostanze in sé veridiche, ma anche avendo cura di non tralasciare ogni rilevante circostanza di contorno che sia, per sua natura, capace di alterare in maniera rilevante il significato della narrazione compiuta, se ne deve desumere che la motivazione della Corte d'Appello che, nel caso in esame ha ritenuto non diffamatorie le affermazioni contenute nell'articolo, limitandosi a fare riferimento ai contenuti di una perizia poi superati dagli ulteriori sviluppi giudiziari, non possa ritenersi idonea a sostenere la decisione assunta.

Con il secondo motivo di ricorso - omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. - la ricorrente assume che la corte di merito abbia ignorato una serie di fatti storici che, ove cons clerati, avrebbero condotto ad un esito completamente diverso del giudizio. La censura evidenzia che, a fronte delle falsità propalate dalla pubblicazione dell'articolo, la corte di merito non abbia attribuito rilievo al fatto che gli sviluppi giudiziari ed extrai;;iudiziari dell'inchiesta avessero smentito categoricamente il teoreria sostenuto nel libro recensito secondo cui la Fininvest avrebbe riciclato ingenti capitali di provenienza mafiosa nel peric clo 1978-1985.

Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 21 Cost., 51 e 595 c.p., 2043 e 2049 c.c. ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. nonché art. 10 Cedu, 19 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo- la ricorrente torna a lamentare che la Corte di merito abbia del tutto ignorato il contesto gravemente screditante in cui l'autore dell'articolo aveva evocato la Fininvest, senza svolgere un aggiornamento sui fatti riportati e senza dar conto dei numerosi provvedimenti giudiziari che avevano smentito l'ipotesi accusatoria.

Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti dall'aiccoglimento del primo. Conclusivamente il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, l'impugnata sentenza va cassal:a in relazione e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

_a Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il seconbo e il terzo, cassa l'impugnata sentenza in relazione e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composi