Cassation Court dismisses Ministry appeals regarding student course start dates and state compensation for non-self-executing directives.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeals filed by several Italian Ministries inadmissible and rejected the incidental appeal. The Ministries argued that specific student course start dates did not apply to them and that the state lacked the obligation to determine specific compensation amounts for non-self-executing directives. The Court ruled that the relevant legislative exclusions applied to the students and that the state's duty is merely to recognize effective compensation, which Italy had already done via Law 370/1999.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.lgs. 257/1991; Art. 8, comma 2, d.lgs. 257/1991; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: The legislative exclusion in Art. 8 applies to students who started courses before the academic year 1990-1991; the State's obligation regarding non-self-executing directives is limited to recognizing effective compensation, not determining the exact amount.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
IALIZZANDI. ORDINANZA sul ricorso 25319/2019 proposto da: Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri p.t., Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti principali - contro Di Gregorio Angela e Frunzi Rosamaria, nella qualità di eredi di Frunzi Antonio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Amato e Vincenzo Noschese, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Via della Giuliana n. 80;- con troricorrenti - nonché contro Toso Salvatore, Raeli Maria Gabriella e Lampasi Filippo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Angelo Centola, Roberto Centola e Gianluca Lemmo, elettivamente domiciliati in Roma, Via Donizetti n. 20, presso lo studio dell'avv.
Anna Mandorlo; - controricorrenti - nonché contro Amadori Riccardo, Appratto Sergio, Ariete Ludovico, Barlocci Manlio, Belli Arturo, Benvenuto Francesco, Blasi Francesco, Cappabianca Adele, Catalano Giuliana, Catalano Mario, Chiesa Maria Daniela, Chignoli Bruno, Cinquegrana Giorgio, Coviello Sergio, Cretella Basilio, Criscuolo Isabella, Cruciani Pietro, Cuccaro Francesco, Cuomo Vito, Da Lio Lidia, De Colle Stefano, De Iesu Giuseppe, De Luca Augusto, De Luca Demetrio, De Marino Giuseppe, De Santis Giorgio, Decimo Fabio, Di Blasi Fabio, Di Giulio Oscar, Di Santo Bruno, Civitillo Ugo Felice, Ficuciello Roberto, Finelli Raffaele, Fiorenza Beniamino, Fontana Massimiliano, Galasso Silvio, Galzerano Prospera, Gasparri Giuseppe, Giordano Francesco, Grimaldi Gaetano n.q. di erede di Grimaldi Alessandro, Guadalascara Francesco, Guarino Antonio, Miranda Lina n.q. di erede di Iacomino Giovanni, Iuliano Raffaele, Lapadula Francesco, Mancino Massimo, Marano Ombretta, Marchetti Gaetano, Marino Luciano, Maturo Nicola, Monaco Pasquale, Morra Nicola, Novelli Giuseppe, Oliva Vincenzo, Palmari Paolo Fabio, Papa Marco, Parascandolo Ileana, Patruno Cataldo, Petraglia Carmelo, Petrizzo Anna Maria, Picardi Giuseppe, Pierri Michele Danilo, Pietronudo Silvana, Pignatelli Francesco, Piscaglia Massimo, Racioppi Michele, Raimondo Domenico, Rosi Stefano, Ruggiero Mariacorona, Ruotolo Mariateresa, Sagripanti Francesco, Santoro Michele, Santoro Saverio, Silvestro Giuliana, Simeone Claudio, Solipaca Maria, Spadea Giovanni, Spinelli Claudio, Spinuso Francesco, Taus Marina, Tredicine Bruno, Valentini Valentino, Viciglione Gianfranco, Visioni Roberto e Vitale Brunella, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
Gino Giuliano e dall'Avv. Prof. Carlo Rienzi, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale delle Milizie n. 9; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro Codacons, Acunzo Nicola, Alesiani Francesco, Altieri Cosimo, Alviggi Giuliana, Ambrosanio Gennaro, Ansuini Roberto, Antonucci Giampaolo, Astretto Silvia, Bari Savio, Battucci Simona, Beneduce Luigi, Bianchini Fabio, Biello Altiero, Boccia Maria, Bonavolonta' Nicola, Bonifazi Stefano, Bottiglieri Giuseppe, Bozzi Mario, Bravetti Maurizio, Buffardi Salvatore, Buoninfante Vincenzo, Buonomo Marcello, Caianiello Antonella, Caiazza Umberto, Calabrese Maria, Calabria Michele, Capocasale Anna, Caporaso Caterina, Cappetta Giovanni, Cardillo Marina, Carlucci Onesto, Castellini Roberto, Catalini Giambattista, Cavallaro Fabio, Cavezzi Attilio, Ceccacci Renzo, Ceniccola Maria, Cervone De Martino Mario, Chantzis Dimitiors, Ciampi Franca, Ciaramella Alfonso, Ciarteglio Angela, Cimaduomo Luigi, Cioffi Paolo, Ciriaco Maria, Cocca Domenico, Colletta Antonio, Conte Maria Carmela Domenico, Coppola Luigi, Costanzi Pierluigi, Cozzolino Grazia, Creta Raffaella, Cruciani Pietro, Cutillo Paolo, D'Agnese Fernando, D'Andrea Francesco, D'Ascoli Umberto Maria, D'Auria Francesco, D'Avenia Eugenio, De Angelis Massimo, De Cesare Stefano, De Ciutiis Concetta, De Palma Mario, De Rosa Giovanni, De Sanctis Angelo, De Sisto Raniero, De Stefano Antonio, Del Gaudio Francesco, Del Gaudio Teresa Pia Anna Maria, Del Prete Onofrio, Della Corte Assunta, Della Corte Domenico, Di Buono Emilia, Di Furia Ugo, Di Girolamo Faraone Pasquale, Di Palma Enrico, Docimo Elio, Esposto Oddo, Farina Armando, Favati Andrea, Felicioli Vincenzo, Ferrara Michele, Ferretti Benedetta, Ferretti Gino Fabrizio, Finelli Raffaele, Fiorella Luigi Antonio, Fiorucci Domenico, Fontana Francesco, Forgione Patrizia, Fortini Marco, Francioni Annibale, Francoletti Anna Rosa, Fumante Mario, Galeazzi Mirco, Gambardella Antonio, Gatta Paola, Genovese Orazio, Giannini Clemente Patrizio, Giardini Claudio, Gigliano Giovanni, Giliberti Giuseppe, Giommi Anna Lisa, Giordano Rita, Giuliano Maria, Grando Angela, Grassi Siro, Greco Agostino, Grilli Nunziatina, Grillo Francesco, Grisostomi Caterina, Grompone Luigi Antonio, Guescini Giovanni, Guida Luigi, Iacomino Giovanni, Iapicco Luigi, Iavazzi Brigida, Izzo Roberto, Karer Tiziana, La Mura Giuseppe, Labianca Orazio, Labruna Fiorella, Ledda Vittorio, Leonzio Fortunato, Lillo Stefano, Lippiello Michele, Loffredo Anna, Lombardi Luigi, Lotti Luigi, Lucarelli Maurizio, Maccari Adriana, Macchini Mauro, Macellari Luca, Magliacano Angelo, Malgieri Gabriele, Mancini Anna Lita, Mancusi Costantino, Marchesani Francesca, Marinelli Giampiero Gabrio, Marino Maurizio, Marotta Teodoro, Martinelli Pasquale, Martino Carmine, Martone Rosa, Martora Lorenzo, Martorano Marco, Masullo Alfonso, Mazza Franco, Mazzara Domenico, Melucci Daniela, Memoli Vincenzo, Merolla Ennio, Migliosi Massimo, Minicone Perla, Minutolo Roberto, Monaco Michele, Montesi Isabella, Morra Greco Maurizio, Moretti Rosanna, Morlino Marco, Nappi Francesco, Nicastro Americo, Nicolini Giuseppina, Nigro Carmine, Orlando Anna Rosa, Panetta Maria Luisa, Paolinelli Enrico, Papa Antimo, Pecorella Stanislao, Pellegrini Roberto, Pepe Mario, Perillo Bruno, Perito Pierangelo, Perrone Claudio, Petraglia Nicola, Pigna Filippo, Pipolo Luigi, Piscopo Aniello, Pizzuti Eduardo, Plati' Salvatore, Polo Pasquale, Principio Mario, Prisco Antonio, Quaternato Francesco, Ranieri Roberto, Ratsch Ilse Maria, Reginelli Roberta, Raeynaud Laura, Ricci Anna, Rivezzi Gaetano, Romano Irene Maria Rosaria, Romano Pasquale, Rosanio Vincenzo, Rossano Francesca, Rossano Massimo, Rossi Gerardo, Russo Amedeo, Sanseverino Bruno, Santini Cesare, Santoro Roberto, Santoro Vincenzo, Scalise Luigina Liliana, Scapaticci Michele, Scarane Paola, Scarpa Chiarina, Schiavone Vincenzo, Servillo Giuseppe, Sica Michele, Sicolo Pierluigi, Simonetti Luigi, Speranza Francesco Saverio, Speranza Mariangela, Tamagnini Luisella, Tamai Maurizio, Torreggiani Laura, Uggiano Giulio Flavio, Vannini Stefano, Vegliante Silvana, Ventimiglia Luigi, Vincenti Raoul, Viola Domenico, Viscione Michelangelo, Vitali Paola, Vitiello Patrizia, Zirpoli Domenico Antonio; - intimati - avverso la sentenza n. 749/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.FATTI DI CAUSA 1.
Il dott. Nicola Acunzo e gli altri suoi colleghi indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'istruzione, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e - assumendo di aver partecipato ciascuno ad un proprio corso di specializzazione intrapreso tra l'anno accademico 1982-1983 e l'anno accademico 1990-1991, positivamente concluso - chiesero che fosse riconosciuto l'inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna al pagamento in loro favore dell'adeguata retribuzione ovvero al risarcimento dei danni.
Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo, tra l'altro, la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell'eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite.
2. La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 5 febbraio 2019, in riforma dell'impugnata decisione, ha ritenuto che la prescrizione, decennale, non fosse decorsa, con conseguente spettanza ai medici della dovuta remunerazione. La Corte ha quindi suddiviso gli appellanti in due categorie, la prima comprensiva dei medici che avevano cominciato a frequentare i corsi in data antecedente il 10 gennaio 1983 e la seconda comprensiva dei medici che avevano cominciato a frequentare i corsi in data successiva al 10 gennaio 1983. Quanto al primo gruppo, la sentenza ha riconosciuto la spettanza della somma di euro 6.713,94 per ciascun anno o frazione di anno a partire dal 10 gennaio 1983; per il secondo, ha riconosciuto la spettanza della stessa somma per ciascun anno di corso (tre, quattro o cinque a seconda dei casi). La Corte romana, quindi, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle somme specificamente indicate in favore di ciascuno dei medici appellanti, compensando integralmente le spese di lite.
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propongono ricorso principale la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'istruzione, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e il Ministero del lavoro, con unico atto affidato a tre motivi. Resistono Angela Di Gregorio e Rosamaria Frunzi, quali eredi del dott. Antonio Frunzi, con un unico controricorso; i dottori Salvatore Toso, Filippo Lampasi e Maria Gabriella Raeli con un altro controricorso; nonché i dottori Riccardo Amadori e gli altri indicati in epigrafe con un ulteriore controricorso contenente altresì ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
I controricorrenti Amadori ed altri hanno depositato memoria, così come i controricorrenti Toso, Lampasi e Raeli. La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ, e non sono state depositate conclusioni dal Procuratore generale presso questa Corte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rileva la Corte, preliminarmente, che il ricorso principale va dichiarato inammissibile in relazione ai quattro Ministeri proponenti. Poiché la sentenza impugnata, confermando sul punto la decisione del Tribunale, ha dichiarato che i Ministeri in questione erano privi di legittimazione attiva, ne discende che il ricorso proposto dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro è da ritenere inammissibile, non risultando gli stessi soccombenti.
2. Sempre in via preliminare la Corte osserva che nessuno dei motivi di ricorso si rivolge nei confronti dei quattro medici che si sono costituiti con separati controricorsi; gli eredi Frunzi e i dottori Toso, Lampasi e Raeli non vedono in alcun modo le loro posizioni coinvolte dalle censure dei motivi di ricorso. Tuttavia, poiché il ricorso è proposto con la generica formulazione "contro" tutti i medici poi indicati, fra i quali anche quelli ora ricordati, tanto legittimava certamente l'esplicazione di un'attività difensiva da parte dei citati controricorrenti, della quale si dovrà tenere conto in sede di liquidazione delle spese, come in seguito si dirà.
3. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e dei principi contenuti nella sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio rileva che, in base alla sentenza della Corte di giustizia ora indicata, il diritto alla remunerazione sussisterebbe soltanto per i medici i cui corsi siano cominciati nell'anno 1982, perché fino alla data di scadenza del termine per il recepimento delle citate direttive (31 dicembre 1982) l'obbligo degli Stati di provvedere non poteva ritenersi ancora sussistente.
Ne consegue che la domanda proposta dai dottori analiticamente ivi indicati, immatricolati al primo anno dei rispettivi corsi di specializzazione negli anni accademici 1979-1980, 1980-1981 e 1981-1982 dovrebbe essere rigettata. 3.1. Il motivo non è fondato. Com'è noto, a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l'ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato. Ne consegue che la decisione della Corte d'appello è corretta, perché ha riconosciuto che il diritto alla remunerazione di cui alle suindicate direttive sussiste anche per i medici che abbiano intrapreso il percorso della specializzazione anteriormente al 1982, a condizione che lo stesso si sia concluso successivamente al 10 gennaio 1983. La sentenza impugnata ha avuto anche cura di specificare che ai fini risarcitori doveva tenersi conto solo degli anni o frazioni di anni frequentati dopo il 31 dicembre 1982, diversificando le somme dovute per ciascuno dei medici.
Né il ricorso contiene alcuna contestazione in ordine alle modalità di conteggio delle somme dovute per ciascuno dei medici, essendosi limitata l'Avvocatura dello Stato ad affermare che per costoro nessun diritto alla remunerazione sussisterebbe.
4. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, dell'art. 2043 cod. civ., dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.Secondo la Presidenza del Consiglio, la sentenza dovrebbe essere cassata perché ha riconosciuto la sussistenza del diritto alla remunerazione anche in favore di alcuni medici le cui specializzazioni non risulterebbero contemplate nella normativa europea. Segue quindi l'elenco dei singoli medici ricompresi in tale censura, con l'indicazione delle singole specializzazioni. Oltre a questo, il motivo in esame lamenta 1) che il dott. Nicola Maturo aveva chiesto la remunerazione per un solo anno di corso, mentre la sentenza ne ha riconosciuti tre (la specializzazione in diabetologia, inoltre, non sarebbe ricompresa nell'elenco);
2) che al dott. Giuseppe Novelli è stata riconosciuta la frequenza al corso di oncologia, mentre la domanda giudiziale riguardava il corso in gastroenterologia e endoscopia digestiva cominciato nel 1981 (per cui varrebbero le osservazioni del primo motivo);
3) che la domanda della dottoressa Lidia De Lio sarebbe stata erroneamente accolta, avendo ella indicato la frequenza al corso di ematologia generale dal 1996 al 1999, durante il quale era già prevista la remunerazione con la borsa di studio. 4.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni che seguono. 4.2. Rileva la Corte, innanzitutto, che il controricorso presentato congiuntamente dal dott. Riccardo Amadori ed altri col patrocinio dell'avv. Rienzi eccepisce, correttamente, che sulla questione della mancata inclusione di una serie di specializzazioni nell'elenco previsto dal d.m. 31 ottobre 1991 la difesa della parte pubblica è carente.
Il motivo in esame, infatti, si è limitato solo genericamente ad affermare che la questione fu posta nel giudizio di primo grado, ma non ha specificato se essa fu poi riproposta o meno in appello ai sensi dell'art. 346 del codice di rito. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti autorevolmente chiarito (v. Sezioni Unite, sentenze 19 aprile 2016, n. 7700, e 12 maggio 2017, n. 11799) che, se un'eccezione di merito è stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ.), né sufficiente la mera riproposizione; quest'ultima è utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, vincitrice in primo grado perché il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda sul presupposto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, avrebbe quindi dovuto riproporre, ai sensi dell'art. 346 cit., la questione della mancata inclusione di alcune specializzazioni nell'elenco suindicato, trattandosi di profilo sicuramente non esaminato. Poiché tale riproposizione non è avvenuta - o, almeno, la parte ricorrente non ne ha dato conto con la dovuta precisione - consegue che la prima censura contenuta nel motivo di ricorso qui in esame è inammissibile.
È appena il caso di ricordare, tra l'altro, che la giurisprudenza di questa Corte ha già stabilito che l'equipollenza di una specializzazione non compresa nell'elenco con una di quelle ricomprese può essere dimostrata con apposita attività probatoria, che deve svolgersi nelle fasi di merito e che nella specie non si è potuta esplicare (v. l'ordinanza 15 aprile 2021, n. 9891, con ulteriori richiami). 4.3. Quanto alle specifiche posizioni dei dottori Maturo, Novelli e De Lio, valgono le seguenti considerazioni. La censura relativa ai dottori Maturo e Novelli è inammissibile, poiché prospetta in modo evidente un errore revocatorio, posto che dal tenore della stessa si comprende che il ricorrente principale lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamente letto gli atti processuali, ritenendo proposta una domanda quando ne sarebbe stata posta, in realtà, un'altra.La censura relativa alla dottoressa De Lio, invece, è inammissibile perché prospettata con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., perché dal ricorso non è dato comprendere se e come tale questione sia stata posta in sede di merito e quali documenti siano stati prodotti nelle relative sedi a supporto della doglianza.
5. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.
3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., dell'art. 324 cod. proc. civ. e dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999. La Presidenza del Consiglio sostiene che alcuni dei medici compresi nella sentenza impugnata avrebbero già ottenuto pronunce, passate in giudicato, che hanno esaminato le medesime domande del caso odierno, tanto che in alcuni casi i medici sarebbero stati anche già pagati in esecuzione di dette sentenze. Il motivo in esame indica specificamente tali medici, affiancando a ciascuno di loro il numero della sentenza e l'Ufficio giudiziario che l'avrebbe emessa.
Per cui, considerando l'esistenza di un precedente giudicato esterno - che è pacificamente rilevabile anche d'ufficio - i ricorrenti rilevano che l'impugnata sentenza dovrebbe essere cassata in relazione a tutti i medici ivi indicati. 5.1. Il motivo è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (così la sentenza 16 giugno 2006, n. 13916, delle Sezioni Unite di questa Corte, ribadita, tra le altre, dalle ordinanze 22 gennaio 2018, n. 1534, e 31 maggio 2019, n. 14883).
In altri termini, la producibilità, in sede di giudizio di cassazione, della prova documentale del passaggio in giudicato di un'altra sentenza è subordinata al fatto che quel giudicato si sia perfezionato dopo la conclusione del giudizio di appello, diversamente valendo la preclusione dell'art. 372 del codice di rito. È stato poi anche affermato che, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (art.124 disp. att. cod. proc. civ.; v. sul punto la sentenza 9 marzo 2017, n. 6024).
Nel caso odierno, l'Avvocatura dello Stato, pur richiamando una serie di pronunce di merito - alcune delle quali, tra l'altro, certamente passate in giudicato quando l'odierno giudizio era ancora in fase di appello - non ha prodotto alcuna attestazione della cancelleria attestante l'effettivo passaggio in giudicato di quelle sentenze. Tale omissione rende la censura inammissibile.
6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale i dottori ivi indicati lamentano, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive nn. 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16, dell'art. 117 Cost., dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dei principi sul danno da tardivo recepimento della normativa comunitaria. I ricorrenti lamentano, in sostanza, che la Corte di merito abbia liquidato in loro favore, per ciascun anno di corso, la somma di euro 6.713,94 di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, anziché la maggior somma di lire 21.500.000 fissata dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, da ritenere come equa alla luce della giurisprudenza europea.6.1.
Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né sussistono elementi idonei a determinare una diversa decisione. Costituisce orientamento consolidato, infatti, quello secondo cui la previsione di cui all'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE, diritto insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 10 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, è applicabile anche agli specializzandi che, avendo iniziato il corso anteriormente all'anno accademico 1990-1991, lo abbiano proseguito in epoca successiva, non applicandosi nei loro confronti la disciplina di cui all'art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in forza dell'esclusione stabilita dall'art. 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo (così la sentenza 10 luglio 2013, n. 17068, più volte confermata in seguito e autorevolmente ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 27 novembre 2018, n. 30649).
È appena il caso di aggiungere, poi, che la giurisprudenza di questa Corte ha anche chiarito (con la sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, e con le coeve sentenze nn. 10814, 10815 e 10816), che, a seguito della introduzione del diritto al risarcimento danno per inadempimento statuale delle direttive non self executing, la determinazione del concreto risarcimento spetta ai singoli Stati, i quali non hanno affatto l'obbligo di procedere a tale determinazione riconoscendo il danno nella misura di quanto, adempiendo tardivamente, hanno riconosciuto "a regime".
Gli Stati, invece, hanno solo l'obbligo di riconoscere il danno in una misura che possa dirsi effettiva, cosa che è avvenuta in Italia, appunto, con la citata legge n. 370 del 1999.7. In conclusione, è inammissibile il ricorso principale proposto dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro. Il ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri è rigettato, mentre quello incidentale è dichiarato inammissibile. A tale esito segue l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i ricorrenti incidentali difesi dall'avv.
Rienzi (cioè Riccardo Amadori ed altri). La Presidenza del Consiglio dei ministri va invece condannata alle spese in favore dei controricorrenti Angela Di Gregorio e Rosamaria Frunzi, quali eredi del dott. Antonio Frunzi, Salvatore Toso, Filippo Lampasi e Maria Gabriella Raeli. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei soli ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Analogo obbligo non sussiste nei confronti del ricorrente principale, che è una parte pubblica.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro; rigetta il ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutti i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali; condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore degli eredi del dott. Frunzi, liquidate in complessivi euro 2.300, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché in favore dei dottori Toso, Lampasi e Raeli, liquidate in complessivi euro 3.900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater