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Ordinanza — n. 4268/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows joint liability claim against a deceased company and its former administrator for fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4268/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal against the lower court's dismissal of the joint liability claim but allowed the specific request to hold the former administrator personally liable. The plaintiff argued that the administrator's personal responsibility for fraud should not be barred by the company's subsequent liquidation and cancellation from the register. The court ruled that the joint liability claim remains valid against the individual because the lawsuit properly identified the administrator as a co-debitor based on their role at the time of the fraudulent act, despite the company's later dissolution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2043 cod. civ.; Art. 1290 cod. civ.: Joint liability claims against a deceased company and its former administrator remain valid if the individual was properly identified as a co-debitor based on their role in the fraudulent act, even if the company is subsequently liquidated and cancelled.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint and several liability fraudulent misrepresentation company liquidation personal responsibility former administrator liability responsabilità dell'amministratore responsabilità del locatore truffa per mestiere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2043 cod. civ.
Art. 1290 cod. civ.
Art. 640 cod. pen.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 640 cod. pen., ai sensi dell’art.
Art. 2495 cod. civ.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., ai sensi dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
art. 2901 cod. civ
art. 163 cod. proc. civ
Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 163 cod. proc. civ., ai sensi dell’art.
art. 1292 cod. civ
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1292 cod. civ., ai sensi dell’art.
art. 640 cod. pen
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 640 cod. pen., ai sensi dell’art.
art. 2495 cod. civ
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., ai sensi dell’art.
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Testo completo

CHIA Consigliere ORDINANZA sul ricorso 17620/2020 proposto da: Anut Roberto, elettivamente domiciliato in Roma Via Giuseppe Ferrari N. 11 presso lo studio dell'avvocato Tirone Massimo che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro Biancani Matteo, elettivamente domiciliato in Roma Via D i San Godenzo N. 15 presso lo studio dell'avvocato Iannotta Enrico che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Iannotta Gregorio; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2078/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal consigliere ENRICO SCODITTIRilevato che: con atto di citazione notificato in data 17 aprile 2007 Roberto Anut, unitamente ad altri, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Ema Immobiliare s.r.l. in liquidazione, Matteo Biancani, quale amministratore unico della società che era intervenuto negli atti di compravendita, e Fabio Falzoi proponendo le seguenti domande: la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 40.000,00 nei confronti della società e del Biancani a titolo di responsabilità extracontrattuale per il reato di truffa essendo stata venduta con atto di data 8 agosto 1998 all’attore un’unità immobiliare con giardino annesso di estensione reale minore rispetto al ceduto grazie al previo accatastamento di una porzione di giardino in particella catastale separata successivamente venduta al Falzoi; la dichiarazione di simulazione, ed in via subordinata ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., della compravendita di data 30 ottobre 2006 intervenuta fra la società ed il Falzoi della particella in questione.

Il Tribunale adito rigettò la domanda. In particolare, quanto alla domanda risarcitoria, osservò il Tribunale che la cancellazione della società dal registro delle imprese prima dell’introduzione del giudizio aveva determinato la perdita di capacità processuale e che l’improponibilità della domanda si estendeva anche alla domanda formulata nei confronti del Biancani, citato in giudizio nella qualità di amministratore della società e senza allegare nei suoi confronti la qualità di socio in relazione al fenomeno successorio intercorrente fra la società estinta e i soci.

Avverso detta sentenza propose appello Roberto Anut. Con sentenza di data 24 aprile 2020 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che la domanda di condanna in solido per la medesima condotta (i raggiri posti in essere al momento della stipulazione della compravendita) non valeva a tenere distinte le posizioni della società e del suo amministratore sul piano del titolo delle rispettive responsabilità (ipotizzando una responsabilità diversa e autonoma di quest’ultimo rispetto alla società da lui rappresentata), né poteva ricavarsi una diversa conclusione dal fatto il Biancani fosse stato evocato in giudizio per la sua condotta “quale amministratore unico della società [che] intervenne negli atti di compravendita”.

Aggiunse che gli atti per i quali era stata ipotizzata la responsabilità del Biancani (nonché i raggiri assertivamente posti in essere) avevano prodotto effetti esclusivamente a vantaggio della società, tant’è che era stata invocata la condanna del Bianconi non per la sua responsabilità personale ma una condanna solidale con la società. Ha proposto ricorso per cassazione Roberto Anut sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso Matteo Biancani. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 163 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Biancani non è stato citato in giudizio quale amministratore unico e legale rappresentante della Ema Immobiliare s.r.l., ma quale persona fisica distinta dalla società, mentre Ema Immobiliare s.r.l. in liquidazione è stata citata “in persona del liquidatore e legale rappresentante pro- tempo re Stefano Bassi”, e che nella citazione risulta indicato il titolo della responsabilità extracontrattuale del Biancani quale persona fisica, e cioè “quale amministratore unico della società intervenuto negli atti di compravendita”, per cui ricorre nei confronti del Biancani un’obbligazione personale e distinta da quella della società.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1292 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, l’obbligazione solidale presuppone una pluralità di debitori, né la solidarietà è esclusa dall’identità di titolo. Aggiunge che la responsabilità personale del Biancani non è esclusa dal fatto che il reato di truffa sia stato compiuto da costui quando rivestiva la carica di amministratore unico della società.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 640 cod. pen., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il reato di truffa può essere commesso anche al fine di perseguire il vantaggio di un soggetto diverso dall’autore del reato, per cui non è di ostacolo alla responsabilità personale dell’intimato il fatto che il vantaggio del raggiro sia stato conseguito dalla società. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, dato che il Biancani èstato convenuto in giudizio come persona fisica per l’illecito commesso quando rivestiva la carica di amministratore di una società poi estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, non vi è motivo di ritenere che la detta cancellazione precluda l’azione nei confronti della persona fisica. I quattro motivi, da valutare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. La domanda di condanna risarcitoria per responsabilità extracontrattuale proposta in solido nei confronti della società ed il soggetto che ne era il legale rappresentante all’epoca del fatto illecito in quanto autore del medesimo illecito conserva efficacia limitatamente alla persona fisica ove il giudizio non prosegua nei confronti della società per essere stata la stessa cancellata dal registro delle imprese prima dell’introduzione del giudizio medesimo.La deduzione in giudizio di un’obbligazione solidale presuppone la pluralità dei debitori e pertanto la circostanza che convenuta in giudizio non sia solo la società, ma anche la persona fisica che la rappresentava all’epoca del fatto illecito denunciato.

In particolare, fatto costitutivo della domanda che è stata proposta nei confronti della persona fisica è l’avere questa preso parte alla compravendita in nome e per conto della società e dunque il fatto di avervi partecipato, sia pure nella qualità di legale rappresentante. Che vi sia una pluralità di debitori evocati in giudizio (la società e la persona fisica) trova conferma nella circostanza che, come si precisa nel primo motivo, Ema Immobiliare s.r.l. in liquidazione è stata citata “in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore Stefano Bassi”.

Dunque il Biancani è stato citato in giudizio sì quale amministratore unico della società, ma non quale legale rappresentante ai fini della rappresentanza sostanziale nell’odierno giudizio, bensì quale legale rappresentante della società all’epoca del denunciato fatto illecito ed autore in tale qualità del fatto. E’ questo il titolo di responsabilità che l’attore ha allegato in sede di causa petendi e che identifica la specifica domanda proposta nei confronti della persona fisica. P. Q. M. accoglie i motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composiz