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Ordinanza — n. 4071/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary third-party participation violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4071/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal because the third-party debtor, Eni S.p.A., was absent from the entire trial despite being a necessary co-litigant. The lower court had accepted the opposition based on partial payment without hearing the third party, violating the principle of full adversarial proceedings. Consequently, the judgment was annulled and remanded to a different judge in the court of peace for a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 543 et seq. cod. proc. civ.; Art. 383, third comma, cod. proc. civ.: In third-party seizure proceedings, the seized third party is always a necessary co-litigant, and the absence of such a party invalidates the entire trial, requiring annulment and remand for a full adversarial hearing.

Parole chiave

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third party seizure necessary co-litigant full adversarial proceedings annulment of judgment remand for retrial procedural nullity court of peace tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 543 et seq. cod. proc. civ.
Art. 383, third comma, cod. proc. civ.
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod.
Art. 354 cod. proc. civ.
art. 553 cod. proc. civ
Raffaele Rossi rilevato che in forza di ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/05/2021, n. 13533
il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
Cass. 27/09/2021, n. 26114
Cass. 02/12/2021, n. 37929
Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass.
Cass. 14/12/2021, n. 39973
37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass.
Cass. 29/12/2021, n. 41932
39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n.
Cass. 08/03/2022, n. 7577
Cass. 26/07/2022, n. 23348
Cass. 19/10/1963, n. 2786
Cass. 12/05/1967, n. 1004
2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004;
Cass. 22/05/1973, n. 1505
Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass.
Cass. 22/06/1999, n. 6333
1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n.
Cass. 21/07/2000, n. 9645
Cass. 26/07/2013, n. 18127
9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass.
Cass. 17/10/2013, n. 23572
18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass.
Cass. 19/02/2019, n. 4763
23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18354/2020 R.G. proposto da FARINA ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza dell’Orologio n. 7, presso lo studio dell’Avv. Stefania Pazzaglia, dalla quale, unitamente all’Avv. Savino Massimo Ferrini, è rappresentato e difeso –ricorrente – contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’Area legale territoriale di centro, in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Maria Rosaria Ursino –controricorrente – Avverso la sentenza n. 881/2020del TRIBUNALE DI ROMA , depositata il giorno 15 gennaio 2020;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 ° dicembre2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI ; OPPOSIZIONEAGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 18354/2020 Cons. est. Raffaele Rossi rilevato che in forza di ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. recante ordine a Poste Italiane S.p.A. di corrispondere «entro venti giorni dalla notifica dell’ordinanza» le somme al creditore assegnatario Antonio Farina, quest’ultimo promossein danno della predetta società procedura di espropriazione presso terzi nei confronti, quale terzo pignorato, di Eni S.p.A.; la società esecutata spiegò opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., asserendo l’integrale pagamento di quanto dovuto, in parte ( più precisamente, nella misura di euro 327,28) mediante ritenuta d’acconto; l’opposizione è stata accolta in ambedue i gradi di merito; ricorre per cassazione Antonio Farina, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, Poste Italiane S.p.A.; considerato che è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità, rivestendo, rispetto alla disamina degli stessi, carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; con un recente arresto animato da chiaro intento nomofilattico, questa Corte, dissipando precedenti dubbi euristici, ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);

«molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la cui più esaustiva illustrazione si fa richiamo alla diffusa motivazione del citato precedente) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza r.g. n. 18354/2020 Cons. est. Raffaele Rossi distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (essenzialmente in funzione di ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; atale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;

Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione all’esecuzione proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi - non ha ab initio (ed in ambedue i gradi di merito)partecipato il terz o pignor at o ( Eni S.p.A.), nemmeno evocatodal ricorrente in sede di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004;

Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al giudice di pace di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì rimessala statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; r.g. n. 18354/2020 Cons. est. Raffaele Rossi p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al giudice di pace di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nel