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Ordinanza — n. 4065/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal allowing unilateral contract withdrawal based on economic unreasonableness without judicial review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4065/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Dionisio Moltisanti's appeal against the Second Instance Court's decision upholding Angelo Maiorana's unilateral withdrawal from a land subdivision contract. The appellant argued the withdrawal violated good faith, while the lower court found the contract contained penalizing conditions that justified the client's economic recusal. The Supreme Court ruled that the withdrawal clause was exercised in good faith and that judicial review of economic convenience would improperly substitute private autonomy with state judgment.

Regesto Legislator

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Art. 1366 c.c.; Art. 1453 c.c.: The court may not substitute its own assessment of economic convenience for the party's exercise of a unilateral withdrawal clause based on onerous conditions, provided the withdrawal is made in good faith.

Parole chiave

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unilateral contract withdrawal economic unreasonableness good faith requirement private autonomy land subdivision contract rinuncia all'espropriazione urbanizzazione particolare contributi di urbanizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ.
1362, 1363, 1453 e 1455 in relazione all’art. 360, comma 1°, nn.
Art. 348 ter, comma 5°, cod.proc.civ.
, esso è stato dedotto senza tener conto della preclusione processuale di cui all’art. 348 ter, comma 5°, cod.proc.civ., e senza soddisfare gli oneri di allegazione richiesti dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.
Art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/09/2009, n.20106
Cass., Sez. Un., 07/04/2013, n. 7054
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13628/2022 R.G. proposto da: MOLTISANTI DIONISIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO RUTA, elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria, n. 292, presso lo studio dell’avvocato O. ROCCASALVA; -ricorrente- contro MAIORANA ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato NUNZIO SANTI DI PAOLA, pec: nunziosanti.dipaola@pec.ordineavvocaticatania.it; - controricorrente- Avverso la sentenza n. 542/2022 della Corte d'Appello di Catania, pubblicata in data 15 marzo 2022 e notificata in data 21 marzo 2022;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. RILEVATO CHE: Angelo Maiorana aveva conferito nel febbraio 2007 a Dionisio Moltisanti l’incarico di progettare la lottizzazione dei terreni siti nel Comune di Ispica di cui era proprietario; per patto espresso, il professionista incaricato avrebbe dovuto anticipare tutte le spese che, in caso di approvazione del progetto, sarebbero rimaste a suo carico perché assorbite e ricomprese nel compenso pattuito; Angelo Maiorana avrebbe dovuto farsi carico delle spese per l’acquisizione del parere igienico-sanitario, di quelle di segreteria e di quelle per la relazione geologico-tecnica; le parti avevano altresì pattuito che, in caso di approvazione del progetto definitivo, Dionisio Moltisanti avrebbe dovuto procedere alla redazione del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, avrebbe assunto la direzione dei lavori ed avrebbe redatto i capitolati speciali d’appalto; il compenso a favore del professionista, nel caso di approvazione definitiva del progetto di lottizzazione, era stato indicato in una somma pari al 3% del prezzo di vendita dei singoli lotti edificabili perfezionati entro il 31 dicembre 2018, purchè fosse risultato venduto a quella data almeno il 50% di lotti edificabili, in caso di vendita in misura inferiore, la convenzione avrebbe conservato la sua efficacia fino al raggiungimento della vendita di almeno il 50% dei lotti edificabili; il compenso sarebbe stato corrisposto al professionista volta per volta all’atto del pagamento del corrispettivo da parte degli acquirenti; il progetto di lottizzazione redatto da Dionisio Moltisanti era stato approvato dal Comune di Ispica in data 5 luglio 2007; prima della stipulazione dellaconvenzione di lottizzazione, Angelo Maiorana aveva deciso di non dar seguito all’iter della lottizzazione, manifestando la sua volontà di recedere dal disciplinare d’incarico, avvalendosi della clausola M del contratto che gli permetteva di sciogliersi unilateralmente dalla contratto, qualora, a suo insindacabile giudizio, la convenzione di lottizzazione fosse risultata per lui eccessivamente onerosa; nella dichiarazione di recesso Angelo Maiorana aveva fatto leva, infatti, sull’art. 3 dello schema di convenzione di lottizzazione che, a suo giudizio, conteneva condizioni penalizzanti; il comma 1° stabiliva che i termini per gli adempimento decorressero non dalla stipulazione della convenzione, ma dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del piano di lottizzazione (giugno 2007); quindi il termine sarebbe scaduto nel mese di maggio 2009 ed entro quella data avrebbero dovuto essere ultimate tutte le opere viarie; inoltre, entro 12 mesi dall’approvazione della convenzione di lottizzazione, sarebbe stato necessario presentare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione; nonostante Dionisio Moltisanti si fosse offerto di assumere tutti gli obblighi verso il Comune relativi alle opere di urbanizzazione e gli oneri derivanti dalla convenzione, a fronte della cessione a suo favore di trentamila mq di terreno, Angelo Maiorana aveva confermato la sua volontà di recedere;

Dionisio Moltisanti, appreso che Angelo Maiorana aveva ottenuto una variante del piano di lottizzazione redatta da altri tecnici, lo citava in giudizio, perché accertatone il comportamento inadempiente, la pretestuosità del recesso e la natura vessatoria della clausola M disciplinante il recesso, lo condannasse a risarcigli il danno quantificato in euro 240.000,000 per l’opera prestata e in euro 800.000,00 per mancato guadagno; con sentenza n. 102/19 il Tribunale rigettava la domanda attorea; la pronuncia è stata confermata dalla Corte d'Appello di Catania con la sentenza n. 545/2022, la quale, per quanto di rilievo ai fini dello scrutinio dell’odierno ricorso, ha ritenuto la clausola contente il recesso non abusiva, né non conforme a buona fede ed ha negato rilievo alla mancata accettazione della proposta di Dionisio Moltisanti, in quanto accettarla o meno era rimesso ad una valutazione economica del destinatario della stessa; di qui la insusssitenza dell’inademimento lamentato e, quindi, dei presupposti per chiedere la risoluzione del contratto (per inadempimento) ed il risarcimento del danno;

Dionisio Moltisanti ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo; resiste con controricorso Angelo Maiorana; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE:

1) il ricorso è affidato ad un solo articolato motivo con cui è stata dedotta la violazione falsa applicazione delle clausole generali di buona fede con riferimento agli artt. 1175, 1373, 1375 cod.civ. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1453 e 1455 in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.; le censure mosse alla sentenza impugnata sono plurime, ma ruotano tutte attorno al recesso esercitato da Angelo Maiorana:

i) in primo luogo, il ricorrente confuta la statuizione con cui la Corte dAppello ha ritenuto la clausola M non abusiva, perché la valutazione circa la convenienza economica era rimessa all’insindacabile giudizio del recedente e comunque la volontà di recedere era stata motivata adducendo comprensibili e fondate preoccupazioni per l’esosità dell’esborso economico necessario per stipulare la convenzione di lottizzazione da corrispondere, peraltro, entro il termine ravvicinato di un anno; ii) altrettanto errata sarebbe la statuizione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto il recesso non contrario a buona fede, perché Angelo Maiorana aveva dimostrato che i contratti preliminari di vendita dei lotto erano stati stipulati un anno dopo rispetto al momento del recesso ed i contratti definitivi erano stati stipulati due anni dopo; iii) afferma inoltre il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto confrontare le ragioni del recesso con quanto risultante dallo schema di convenzione allo scopo di valutare la pretestuosità della motivazione; le censure sono infondate; il contratto legittimava Angelo Maiorana, la parte più esposta al rischio del sopravvenire di circostanze che rendessero non vantaggioso portare a termine l’iter della lottizzazione, a sciogliersi unilateralmente dal contratto, versando all’odierno ricorrente l’importo di euro 4.000,00, oltre al rimborso delle spese; il recesso è stato accompagnato dalla puntuale esplicitazione delle ragioni di carattere economico che rendevano, dalla unica prospettiva rilevante, quella di Angelo Maiorana, non conveniente concludere con il Comune la convenzione di lottizzazione; deve pertanto escludersi che il pur doveroso sindacato della Corte d'Appello (Cass. 18/09/2009, n.20106 e successiva giurisprudenza conforme) potesse spingersi, come preteso dal ricorrente, oltre, perché ciò avrebbe significato sostituire la valutazione giudiziale circa la convenienza economica della convenzione di lottizzazione alla valutazione della parte, nel cui interesse la facoltà di recesso era stata prevista; richiedere infatti al giudice di valutare se le ragioni del recesso trovino rispondenza nello schema di convenzione significherebbe sostituire la valutazione giudiziale con quella riservata all’autonomia privata; in realtà, la facoltà di recesso era prevista ad nutum ed al giudice spettava solo di valutare se la detta facoltà fosse stata esercitata nel rispetto del parametro della correttezza; tale parametro, come si intende dall’apprezzamento del giudice del merito, è stato rispettato mediante l’analitica illustrazione delle ragioni del recesso; va aggiunto che, proprio perché il recesso tutelava Angelo Maiorana rispetto all’eventualità che le condizioni della convenzione di lottizzazione non fossero per lui vantaggiose, il suo esercizio in concreto non era stato tale da giustificare l’intervento su di esso della buona fede oggettiva in chiave correttiva dell’equilibrio contrattuale, né da giustificare una valutazione in termini di conflittualità (cfr. in tal senso anche la memoria del ricorrente, p. 5); gli argomenti spesi dal ricorrente a tale scopo non sono, infatti, conducenti e comunque esulano dal sindacato di legittimità: un discorso è invocare il parametro della buona fede in relazione alle modalità esecutive del contratto, ben altro è un sindacato che andrebbe svolto confrontando le ragioni a base del recesso con le condizioni della convenzione di lottizzazione; quanto alvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ. , esso è stato dedotto senza tener conto della preclusione processuale di cui all’art. 348 ter, comma 5°, cod.proc.civ., e senza soddisfare gli oneri di allegazione richiesti dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 07/04/2013, n. 7054 e seguenti);

2) il ricorso va rigettato;

3) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

4) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, con distrazione in favore del procuratore, liquidandole in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell