Italian Supreme Court allows appeal for material error correction, correcting a prior order's party representation description.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court allowed a procedural appeal filed by an attorney acting in his own interest against a previous ruling. The Public Prosecutor argued the appeal was inadmissible as it sought material error correction rather than revocation. The court ruled that the appeal was validly filed for material error correction and ordered the correction of the prior order's epigraph to accurately reflect the attorney's dual role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 2901 c.c.: A party may file a material error correction appeal in their own interest; the court must correct the prior decision's epigraph to accurately reflect the party's representation status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
2 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27172/2020 R.G. proposto da: MANZIONE MASSIMO, avvocato in proprio e quale procuratore della Grandino Costruzioni Lavori Pubblici s.r.l., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BARRACCO 5, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente- contro LILLI ROMOLO, MARTINELLI ELIDE, NUOVA EDILIZIA GROTTAFERRATA SCARL, IOVENITTI MASSIMO; -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 12901/2020depositata il 26/06/2020. Udita la relazione della causa svolta – tenutasi ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020 (ed oggetto di successive proroghe) - nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere ENZO VINCENTI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile .
FATTI DI CAUSA 1. -Massimo Manzione, avvocato, ha proposto ricorso, da esso ricorrente definito “per revocazione ex art. 391 bis c.p.c.”, avverso l’ordinanza n. 12901 del 26 giugno 2020 di questa Terza Sezione civile della Corte di cassazione, la quale accoglieva il primo e il secondo motivo (con assorbimento dei restanti motivi) del ricorso proposto dalla Grandino Costruzioni Lavori Pubblici s.r.l. contro la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 514 del 24 gennaio 2018, che, a sua volta, aveva confermato la decisione del primo giudice di rigetto della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. avanzata da detta società attrice per far dichiarare l’inefficacia degli atti notarili di talune assegnazioni immobiliari nei confronti della Nuova Edilizia Grottaferrata s.c.a.r.l., Massimo Iovenitti e i coniugi Romolo Lilli ed Elide Martinelli. 2. - Lamenta il Manzione che il ricorso avverso la sentenza della Corte capitolina non sarebbe stato proposto, per il tramite del ministero difensivo di esso avvocato, dalla sola Grandino Costruzioni Lavori Pubblici s.r.l.
– come invece si legge nell’epigrafe dell’ordinanza n. 12901/2020 -, ma anche nel proprio personale interesse, come risulterebbe dallo stesso ricorso, dove si fa precisa che l’avvocato Massimo Manzione “agisce anche in proprio”. 3. - Non hanno svolto attività difensiva in questa gli intimati Nuova Edilizia Grottaferrata s.c.a.r.l., Massimo Iovenitti, Romolo Lilli ed Elide Martinelli. Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi degli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020) e 16 del d.l. n. 228 del 2021 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 15 del 2022), con le quali ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, venendo in rilievo non già un’ipotesi di revocazione exart. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., bensì di correzione di errore materiale.
La causa, da trattarsi inizialmente nell’udienzadel 26 ottobre 2022, è stata rinviata e, quindi, decisa a seguito dell’odierna udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte. 2. – Risulta effettivamente dalla prima pagina (rigo 8) del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 514/2018 che l’impugnazione è stata proposta non solo dalla Grandino Costruzioni Lavori Pubblici s.r.l., ma anche dallo stesso avvocato Massimo Manzione in proprio; si legge, infatti, nel ricorso che l’avvocato Manzione, difensore della società ricorrente, “agisce anche in proprio”.
Risulta, altresì, dall’epigrafe dell’ordinanza n. 12901/2020 di questa Corte che l’unica parte ricorrente menzionata è la società Grandino Costruzioni Lavori Pubblici a r.l., mentre non vi è alcun riferimento alla qualità di parte ricorrente dell’avvocato Manzione. 3. –Trattasi, con tutta evidenza, di un mero errore materiale, nella forma dell’omissione, quale semplice manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, non venendo in rilievo, nella specie, l’errore causa di un vero e proprio vizio di formazione di quella volontà, che darebbe luogo, invece, al paradigma del vizio revocatorio (Cass. n. 32665/2021). 4.
– Ciò detto, non osta all’accoglimento del ricorso la qualificazione che la parte ne abbia dato come “ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c.”, giacché spetta a questa Corte individuare, alla luce del contenuto dell’atto, la natura del ricorso, se di impugnazione straordinaria o, come nella specie, di istanza di correzione di errore materiale, la quale, del resto, è proponibile, al pari della revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., mediante ricorso ai sensi dell’art. 365 c.p.c. e nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o nel termine c.d. lungo dell’art. 327 c.p.c., come prescrive in ambedue le ipotesi l’art. 391-bisc.p.c.
Del resto, mentre il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in un ricorso per revocazione, per il quale, assumendosi l'erroneità del deciso per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto, vi è necessità di impugnazione, è, invece, ammissibile la conversione del ricorso per revocazione in quello per correzione dell'errore materiale che implica, al contrario, l'esattezza della decisione, nonostante l'erronea indicazione dei dati documentali (Cass., S.U., n. 12210/2022). E il ricorso del Manzione - che si compendia, nella parte espositiva, in una sola pagina – mette in risalto esclusivamente gli elementi che danno contezza dell’anzidetto errore materiale, senza dedurre ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c. e argomentare su altri presupposti dell’impugnazione revocatoria e, segnatamente, sulla decisività dell’errore di fatto e sulla circostanza (solo appena accennata ma non supportata da alcuna idonea indicazione) che questo non abbia avuto ad oggetto un punto controverso su cui l’ordinanza della Corte abbia deciso.
Anche nella parte volitiva, il ricorrente si limita a richiedere, in consonanza con l’istituto della correzione dell’errore materiale, che gli effetti dell’ordinanza n. 12901/2020 siano estesi, con “espressa pronuncia”, anche in favore di esso avvocato Manzione in “proprio”, senza, peraltro, instare per la liquidazione delle spese, in armonia con la natura non contenziosa del procedimento di correzione di errore materiale, salvo eventuale resistenza della controparte (Cass.n. 21213/2013; Cass. n. 18221/2019; Cass. n. 12184/2020). 5.
– Né potrebbe comportare l’inammissibilità del ricorso proposto dall’avv. Manzione la circostanza che la presente decisione abbia riguardato un ricorso proposto per la trattazione in udienza pubblica a norma degli artt. 374, 375, ultimo comma, e 379 c.p.c. e, quindi, trattato in camera di consiglio solo perché è mancata la richiesta delle parti di discussione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, quale circostanza di per sé incerta sino alla scadenza del termine previsto dal citato comma 8-bis.
Anche a prescindere dal rilievo che, nella specie, la decisione è, per l’appunto, avvenuta in camera di consiglio, in coerenza con quanto prescritto dall’art. 391-bis c.p.c., occorre, comunque, rilevare – in ragione della tipologia del rito cui il ricorso era stato avviato per la trattazione, ossia la discussione in udienza pubblica, ciò connotandolo al di là dell’applicazione della normativa emergenziale ancora vigente – che tanto non costituisce ostacolo all’ammissibilità del presente ricorso poiché sovviene a conforto il principio – enunciato nel caso di revocazione la cui trattazione sia stata direttamente fissata in udienza pubblica e non, come prescrive l’art. 391-bis c.p.c. (al pari del ricorso per correzione di errore materiale), in camera di consiglio – per cui detta fissazione è pienamente legittima, in quanto non determina alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti, considerato che l'udienza pubblica rappresenta, anche nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, lo strumento di massima garanzia di tali diritti, consentendo ai titolari di questidi esporre compiutamente i propri assunti (Cass. n. 13299/2011;
Cass. n. 14400/2018). Posto, inoltre, che il c.d. “rito cartolare” di cui all'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, non prescrive una determinata forma della decisione e che la forma di sentenza, che viene adottata all’esito della camera di consiglio svoltasi con il predetto rito, si giustifica in ragione dell’applicazione dell'art. 375, ultimo comma, c.p.c., ossia quando la decisione verte su questione di diritto di particolare rilevanza (circostanza, questa, che, per l’appunto, ha originariamente indirizzato la trattazione in pubblica udienza), nel caso di specie, non venendo in rilievo quel presupposto, ben può essere adottata la forma dell’ordinanza, alla stregua di quanto prevedel’art. 391-bis c.p.c. 6.
– Il ricorso, una volta qualificato come sostanziale ricorso per correzione dell’errore materiale, va, quindi, accolto e l’ordinanza n. 12901/2020 di questa Corte così emendata: nell’epigrafe dell’ordinanza, dopo le parole “presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANZIONE, che la rappresenta e difende” e prima del “;” deve essere inserita la “,” e aggiungersi le parole “che agisce anche in proprio.” La qualificazione data al ricorso – che, come detto, giustifica l’adozione della forma decisoria dell’ordinanza, prevista da l terzo comma dell’art. 391-bis c.p.c.
– esclude , altresì, che si debba statuire sulle spese(tra le molte, Cass. n. 12184/2020).
P.Q.M.
accoglie il ricorso qualificandolo come ricorso per correzionee dispone correggersi l’ordinanza n. 12901/2020 di questa Corte di cassazione, Terza Sezione civile, nei seguenti termini: - nell’epigrafe di detta ordinanza, dopo le parole “presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANZIONE, che la rappresenta e difende” e prima del “;” deve essere inserita la “,” e aggiungersi le parole “che agisce anche in proprio.” Visto l’art. 288, secondo comma, secondo inciso,c.p.c. dispone che la Cancelleria annoti la presente