Cassation court quashes appeal for failure to examine timely argument that settlement contracts satisfy written form requirement for interest claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Palermo Court of Appeal's decision, which had rejected Serena Spa's claim for interest under D.Lgs. 231/2002. Serena argued that two 2004 and 2007 settlement contracts constituted the required written agreements, but the lower court ignored this point raised in the appeal brief. The Supreme Court ruled that the appellate judge erred by failing to address this timely argument, which was central to proving the written form requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 231/2002; Art. 115 c.p.c.: The court must examine all arguments raised in the appeal brief, including those regarding the existence of written contracts, and cannot omit a timely challenge to the lower court's failure to consider such decisive facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
r4047.2023 ORIGINALE I REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente INTERESSI EX D.LGS. 231/2002 DANILO SESTINI Consigliere - Rel. RICHIESTI AD AZIENDA ENRICO SCODITTI Consigliere SANITARIA CHIARA GRAZIOSI Consigliere Ud. 16/11/2022 PU FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere Cron. 4C4 ?— R.G.N. 14881/2019 SENTENZA sul ricorso 14881/2019 proposto da: Serena Spa / in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, elettivamente domiciliato/ in Roma Via Gaetano Donizetti 7 presso lo studio dell'avvocato Ginmportone Daniela, rappresenOta e difesa dall'avvocato Dell'Oglio Rosario; -ricorrente - contro Azienda Sanitaria Provinciale Di Palermo in persona del Direttore generale e Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Livigni Giorgio domiciliatq, ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Livigni Giorgio; - resistente con procura alle liti per discussione - avverso la sentenza n. 2316/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal cons. DANILO SESTINI; udito l'Avvocato Dell'Oglio Rosario; udito l'Avvocato Livigni Giorgio; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO;FATTI DI CAUSA La società Serena spa, accreditata col S.S.N. e titolare della Casa di Cura Villa Serena, convenne in giudizio la ASL n. 6 di Palermo per sentirla condannare al pagamento degli interessi per il ritardo nella liquidazione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo 2002/2005 e di cinque fatture relative all'anno 2006, richiedendo che gli stessi venissero computati con la decorrenza e il saggio previsti dal D.Lgs. n. 231/2002.
L'attrice dedusse - fra l'altro - che, a seguito della contestazione delle delibere di assegnazione del budget (che erano state impugnate avanti al T.A.R.), erano state stipulate due transazioni, l'una del 2004 e l'altra del 2007, concernenti la rideterminazione dell'anzidetto budget. Il Tribunale non ritenne applicabile il D. Lgs. n. 231/2002 e, in parziale accoglimento della domanda, condannò la ASP di Palermo (succeduta all'originaria convenuta) al pagamento di oltre 510.000,00 euro ed accessori per il ritardato pagamento delle fatture emesse nel periodo 2002/2005 e di una somma corrispondente all'interesse applicato da IFITALIA sulle fatture relative al 2006.
La Corte di Appello di Palermo ha rigettato il gravame con cui la Serena s.p.a. aveva contestato la mancata applicazione degli interessi "comunitari"; ha affermato che non era stata fornita la prova della stipulazione, in data successiva all'8.8.2002, di contratti in forma scritta diretti a disciplinare la remunerazione delle prestazioni fornite dalla struttura sanitaria e ha aggiunto che non poteva «tenersi conto del rilievo prospettato per la prima volta nella comparsa conclusionale, secondo cui proprio con le scritture transattive [...] sarebbero stati formalizzati gli accordi di negoziazione dei budget annuali, perché con essi viene inammissibilmente introdotto un motivo di gravame del tutto nuovo».
Ha proposto ricorso per cassazione la Serena s.p.a., affidandosi a sei motivi (due di essi indicati come II).La ASP è rimasta intimata, limitandosi a depositare procura alle liti e a chiedere la trattazione in pubblica udienza. Il ricorso giunge alla odierna udienza a seguito di ordinanza interlocutoria del 24.2.2021. Il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte (che richiamano quelle depositate in vista della precedente udienza) chiedendo l'accoglimento del ricorso. La ricorrente ha depositato memorie. Altra memoria è stata depositata dalla ASP di Palermo.
Il difensore della ASP ha formulato istanza di trattazione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La memoria depositata dalla ASP di Palermo è inammissibile, ai sensi dell'art. 370, 1° co. c.p.c., poiché, non avendo notificato alcun controricorso, l'Azienda non poteva depositare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione.
2. AV primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: la ricorrente contesta l'assunto che il tema della idoneità delle due transazioni a costituire l'accordo contrattuale scritto richiesto dal D.Lgs. n. 231/2002 fosse stato introdotto soltanto in sede di comparsa conclusionale e trascrive un ampio stralcio dell'atto di appello in cui si affermava -fra l'altro- che la formalizzazione dei due accordi transattivi confermava «l'esistenza della contrattualizzazione anno per anno degli accordi avente ad oggetto l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore degli utenti del SSN sul cui esatto ammontare erano sorte le controversie definite con le due transazioni». 1.1.
Il motivo è fondato. La Corte di Appello ha correttamente affermato -con richiamo a Cass. n. 20391/2016- che «il diritto delle strutture preaccreditate alla corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002 sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente medesimo abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e dei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura, da esse erogate».
Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che l'ulteriore affermazione secondo cui «di detti contratti e della loro indispensabile stipulazione in forma scritta ad substantiam, non è stata offerta la benché minima prova» omette di prendere in considerazione la prospettazione dell'appellante secondo cui proprio con le scritture transattive sarebbero stati formalizzati gli accordi di negoziazione dei budget annuali, risultando pertanto integrato il requisito della forma scritta richiesto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2002; e ciò sull'assunto erroneo che un tale tema sarebbe stato dedotto soltanto con la comparsa conclusionale e non con i motivi di appello.
Da quanto trascritto nell'illustrazione del motivo (e dalla verifica ex actis), emerge - al contrario - che il profilo della idoneità della «formalizzazione dei due accordi transattivi» a confermare l'«esistenza della contrattualizzazione anno per anno degli accordi avente ad oggetto l'erogazione delle prestazioni sanitarie» era stato introdotto già con l'atto di appello e avrebbe pertanto dovuto essere esaminato dalla Corte. La Corte di Appello ha dunque omesso -erroneamente- di pronunciarsi su una censura tempestivamente proposta e a ragione la ricorrente ha contestato il giudizio di tardività delle deduzioni concernenti il valore costitutivo delle transazioni e la conseguente omessa pronuncia sul tema dedotto. 1.2.
La sentenza va dunque cassata, con assorbimento dei restanti motivi, concernenti l'omesso esame di un fatto decisivo (il II), la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. (anch'esso dedotto come II), la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché degli artt. 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 (indicato come III), la violazione dell'art. 112 c.p.c. (indicato come IV) e la violazione dell'art. 91 c.p.c. (indicato come V).2. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese del presente g