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Ordinanza — n. 4046/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of suit with full cost compensation between agricultural co-op and bankrupt dairy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4046/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinct following a joint withdrawal of suit by both parties. The agricultural cooperative had challenged a lower court's order regarding the immediate assignment of seized fungible goods against a bankrupt dairy company, raising issues on conservation suitability and credit verification. Since both sides voluntarily abandoned the litigation, the Court ordered the integral compensation of all procedural expenses incurred during the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Art. 390, 391 c.p.c.: When parties jointly withdraw a cassation appeal, the judgment declaring the appeal extinct shall order the integral compensation of litigation expenses between them.

Parole chiave

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joint withdrawal of suit integral compensation of costs extinction of cassation appeal mutual abandonment of litigation procedural expense allocation spossessamento conseguente al fallimento attestato di carenza beni spossessamento conseguente al pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 617 cod. proc. civ
248/2020, del 10 marzo 2020, del Tribunale di Grosseto, che ha accolto l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., spiegata nei suoi confronti dalla società Latteria Amiatina S.r.l.
art. 501 cod. proc. civ
in Fallimento, avverso un decreto - dichiarato nullo all'esito dell'opposizione - di assegnazione immediata di beni pignorati ex art. 501 cod. proc. civ.; - che il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19564-2020 proposto da: DOGANELLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V.le Liegi 14, presso lo studio dell'Avvocato Simona MEDDI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro LATTERIA AMIATINA SRL IN FALLIMENTO, in persona del Curatore Fallimentare, elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Mirabello 18, presso lo studio dell'Avvocato Umberto RICHIELLO, rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo BASTIANINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 248/2020 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 10/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/11/2022 da! consigliere Dott.

Stefano Giaime GUIZZI. In fatto e in diritto - che la Doganella Società Cooperativa Agricola ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 248/2020, del 10 marzo 2020, del Tribunale di Grosseto, che ha accolto l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., spiegata nei suoi confronti dalla società Latteria Amiatina S.r.l. in Fallimento, avverso un decreto - dichiarato nullo all'esito dell'opposizione - di assegnazione immediata di beni pignorati ex art. 501 cod. proc. civ.; - che il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art.115 cod. proc. civ.; - che, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto, illegittimamente, non contestata la circostanza relativa all'idoneità di conservazione dei beni fungibili pignorati o del loro termine minimo di conservazione; - che il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 501 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata laddove il Tribunale, erroneamente, ha ritenuto inapplicabile la norma da ultimo indicata al caso di specie, poiché non ha considerato deteriorabili i beni staggiti; - che il terzo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art.56 legge fall., lamentando il fatto che il Tribunale ha ritenuto inammissibili le domande proposte in sede di opposizione relative all'accertamento dell'esatto credito residuo, avendo affermato che i crediti vantati nei confronti di una società fallita dovrebbero essere dedotti ed accertati in sede fallimentare; - che il quarto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - "omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti", costituito dal successivo rinvenimento di un quantitativo della merce inferiore rispetto a quello indicato nel verbale di pignoramento e conseguentemente assegnato dal giudice dell'esecuzione; - che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la curatela fallimentare di Latteria Amiatina, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; - che, successivamente, le parti - con atto del 16 settembre 2022, sottoscritto dai legali rappresentanti di entrambe le predette società, nonchè dai loro difensori - hanno chiesto che il presente giudizio di legittimità sia dichiarato estinto per rinuncia ai ricorso, con integrale compensazione delle spese dello stesso; - che il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso della declaratoria di estinzione del presente giudizio di legittimità; - che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ; - che sussistono, infine, i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti.

PQM La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso.Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in fo