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Decreto — n. 3977/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to formal withdrawal of the lawsuit by the plaintiff parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 3977/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a formal withdrawal of the appeal by the plaintiff parties. The lower court had already ruled in favor of the plaintiffs, and the defendants did not appear in the cassation phase. The court applied the relevant procedural articles to confirm that the withdrawal met all legal requirements, thereby ending the case without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; The court may declare proceedings extinguished by decree when the plaintiff formally withdraws the appeal, provided the withdrawal meets statutory requirements and the opposing party does not contest it.

Parole chiave

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formal withdrawal of appeal extinguishment of proceedings Code of Civil Procedure plaintiff withdrawal no opposing party contest ricorso per risarcimento danni accertamento dell'ammontare del danno spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 168/2016
L. 197/2016
168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.
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Testo completo

Cron. DECRETO Rep. sul ricorso 21947-2021 proposto da: Od. GERARDI GAETANO, GERARDI LUCIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI TORREVECCHIA 118, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PARIA SEPIACCI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE PICONE; - ricorrenti - contro ZURICH INSURANCE PLC, COSIFAR SOC COOP, PICONE VITO; - intimati - avverso la sentenza n. 221/2021 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il 24/05/2021;12 R.G.N. 21947/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso; rilevato che gli intimati non si sono costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dal comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o denidien Così deciso in Roma il giorno ò '2 2 3 IL CANCELLIERE ESPERTO DEPOSITATO I"' C