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Decreto — n. 3974/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds due to the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 3974/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings following the plaintiff's formal withdrawal. The appellant, Studio VDV, voluntarily renounced the lawsuit against the liquidated company and the condominium, satisfying the requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further action was necessary regarding litigation costs due to this voluntary withdrawal.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A withdrawal of the lawsuit by the plaintiff extinguishes the proceedings without the need for a separate ruling on costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
Civil Procedure Code withdrawal of lawsuit extinction of proceedings litigation costs voluntary renunciation Court of Cassation procedural dismissal assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
D.L. n. 168/2016
L. 197/2016
168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.
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Testo completo

nte Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 10703-2021 proposto da: STUDIO VDV, in persona del legale rappresentante pro tempore ALBERTO VIANELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, ,presso lo studio ( dell'avvocato PAOLO FIORILLI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro IMMOBILIARE EUROPA SRL IN LIQUIDAZIONE (già IMMOBILIARE EUROPA SAS), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore ALBINO GHIRARDON, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CARDILLI, 2023 rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO CHIARELLI; 9 —controricorrente - nonchè contro CONDOMINIO GIRASOLE DI SOTTOMARINA DJ CHIOGGIA, FABRIS ELENA, BALLARIN ONDINO, BERGATIN ORIETTA, CRIVELLARI EMILIANO, COSTA TIZIANA, BOSCOLO BRAGADIN MARISA, CARISI STEFANO, SPANIO GENNI, ORLANDIN CRISTINA, PENZO DANIELE, CAVALLARIN ALESSANDRO, BOSCOLO AGOSTINI ANTONELLA, PERINI DANIELE, PERINI GENNY, PERINI ADRIANA, PERINI LORELLA, NORDIO ROMINA, CARISI MASSIMO, BORTOLETTI DANIELA, RENIER GABRIELLA, BULLO DIEGO, VERONESE ANDREA, BUSETTO ELENA, SALVAGNO ALESSIA, BOSCOLO GIOACHINA ANDREA, BULLO LUCA, PADOAN LUANA, BOSCOLO CEGION ROBERTO, PERINI SILVIA, RAVAGNAN DANIELA, BERGO PIETRO, VOLTOLINA MONICA, TIOZZO FASIOLO LUCA, BOSCOLO CONTADIN LAURA, BOSCOLO BULEGHIN ANTONELLA, BOSCOLO CASSELLA ALFREDO, BACCI GIULIANO, BOSCOLO CHIELON DIEGO, VERONESE CRISTINA, PADOAN GIOVANNI, ARDIZZON SILVIA, PERINI DANIELE, BULLO LUCA, BATTAGGIA CLAUDIA, BOSCOLO CEGION FEDERICO, GANZERIA ELISA, RANZATO NICOLA, BOSCOLO PECCHIE TIZIANA, BOSCOLO MARCHI LORENZO, MANTOVANI MAURO, PESCARA RENATO, TIOZZI BOSéOLO AMBROSI SARA, LIONELLO DAMIANO, MARTINO MARIA, DORIA MAURIZIO, BOSCOLO BISTO ANNA MARIA, BOSCOLO MENEGUOLO ELISA, MANTOAN VALERIA, DORIA LISA, BOSCOLO CONTADIN MARIA, BOSCOLO ANZOLETTI MANOLA, BOSCOLO ANZOLETTI MICHELE, BOSCOLO CEGION ANTONIETTA, SCARPA PAOLO, RENIER MASSINO, ORLANDIN ILENIA, STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI, UNIPOLSAI SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 2759/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/10/2020;

R.G.N. 10703/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dallo Studio V.D.V., sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che la società controricorrente Immobiliare Europa S.r.l. ha depositato in atti l'accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così d