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Ordinanza — n. 3831/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal rejecting overruling claim regarding procedural interpretation consolidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3831/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appellant's cassation appeal against a lower court ruling that rejected an opposition to administrative payment orders. The appellant argued that a subsequent Supreme Court decision constituted an unforeseeable overruling, violating their right to defense by changing the applicable legal procedure. The court rejected this claim, establishing that the new decision merely consolidated an existing interpretative option rather than creating a radical jurisprudential shift.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 615 c.p.c.; The Supreme Court holds that a subsequent decision does not constitute an unforeseeable overruling if it resolves a hermeneutic contrast or consolidates an alternative interpretative option previously followed by the Court.

Parole chiave

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overruling doctrine procedural interpretation right to defense administrative sanctions cassation appeal consolidation of jurisprudence payment orders opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 615 c.p.c.
689 del 1981 entro 30 giorni dalla notificazione della cartella, e non già l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sottratta a termini decadenziali;
Art. 153 c.p.c.
Art. 22 Law n. 689/1981
D.P.R. 30/5/2002, n. 115
13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 615 c.p
689 del 1981 entro 30 giorni dalla notificazione della cartella, e non già l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sottratta a termini decadenziali;
art. 615 cod. proc. civ
e si invoca l ’ applicazione degli isti- tuti del prospective overruling e della rimessionein termini; in partico- lare, il ricorrente lamenta l’erronea disapplicazione dell’art. 615 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017
Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 22142 del 14/10/2020
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25381/2020R.G. proposto da TRIFONE D’ADDABBO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone 28, presso lo studio dell’avv. Pietro Di Benedetto, rappresentato e di- feso dall’avv. Vito Antonio Martielli - ricorrente - contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BARI, elettivamente do- miciliato in Roma,Via dei Portoghesi 12, presso l ’ Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesoex lege - controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE - intimat a - avverso la sentenza n. 1402 della CORTE D’APPELLO DI BARI, de- positata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI ;RILEVATO CHE : − Trifone D’ Addabbo conveniva in giudizio la Direzione Territoriale del Lavoro di Bari ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (oggi, Agenzia delle Entrate - Riscossione) e proponeva opposizione ex art.615 cod. proc. civ. alla cartella di pagamento notificatagli eafferente a sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro; − il Tribunale di Bari rigettava l ’ opposizione perché le ordinanze - ingiunzioni erano state regolarmente notificate all’opponente e, dunque, il merito era divenuto incontestabile;

− l ’ a pp ello del D ’ Addabbo veniva respinto dalla Corte d ’ appello di Bari con la sentenza n. 1402 del 28/7/2020: per quanto qui rileva, il giudice d’appello osservava che – come statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017 –l’appellante aveva dedotto che la cartella di pagamento costituiva il primo atto con il quale era venuto a conoscenza delle sanzioni amministrative irrogate, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione delle ordinanze-ingiunzione, sicché avrebbe dovuto esperire l’azione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 entro 30 giorni dalla notificazione della cartella, e non già l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sottratta a termini decadenziali;

− av verso detta sentenza, Trifone D ’ Addabbo proponeva ricorso per cassazione, basato su tre motivi; resisteva con controricorso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, mentre restava intimata l’Agenzia delle Entrate –Riscossione; il ricorrente depositava memoria; CONSIDERATO CHE : − col primo m otivo di ricorso il ricorrente deduce (ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 153 cod.proc. c iv . e si invoca l ’ applicazione degli isti- tuti del prospective overruling e della rimessionein termini; in partico- lare, il ricorrente lamenta l’erronea disapplicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. da parte della Corte di merito e sostiene che l’orientamento giurisprudenziale costituito da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, successivo all’instaurazione del giudizio, non può trovare applicazione in quanto imprevedibile revirement e lesivo del diritto di difesa; − la censura è infondata ; − va premesso che il ricorrente non contesta l ’ adere nza del princi- pio espresso da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323-01, alla fattispecie in esame; col motivo si opina che la men- zionata decisione della Corte nomofilattica, sopravvenuta all’introdu- zione del giudizio de quo, non possa essere applicata nella presente controversia, poiché l’overrulingha sovvertito un univoco orientamento interpretativo sul quale il D’Addabbo aveva fatto affidamento;

− c ontrariamente a tale assunto, si rileva che la citata decisione delle Sezioni Unite è intervenuta a risolvere un contrasto ermeneutico tra diversi orientamenti delle Sezioni semplici di questa Corte, sicché non si verte nell’ipotesi di un imprevedibile overrulingin materia pro- cessuale: «L’opzione interpretativa fatta propria dalle Sezioni Unite, peraltro, risulta conforme a diversi precedenti di questa Corte … Nes- sun radicale mutamento giurisprudenziale si è quindi verificato nel 2017, posta la risalenza dell’interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite» (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 22142 del 14/10/2020);

«Né può parlarsi di overruling in caso di consolidamento di una fra opzioni in- terpretative alternative comunque in precedenza seguite» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020); − re sta no assorbit i il secondo e il terzo motivo , riguardanti la vali- dità della notifica dell’ordinanza-ingiunzione e la sua asserita estraneità rispetto alle pretese creditorie; − al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla ri- fusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i para- metri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;− v a dato atto, inoltre , della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24/12/2012, n. 228, di un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre ad ac- cessori di leggee ad eventuali spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.