Cassation court dismisses appeal on costs, ruling prior judgment on merits blocks new cost claims despite new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's request to reverse the lower court's decision awarding litigation costs solely to the public entity. The appellant argued that the annulment of the payment order was due to her own failure to notify the documents, yet the appellate court had only condemned the public entity based on its exclusive responsibility for the violation. The court held that since the final judgment on the merits had already established the validity of the opposition, the subsequent change in law regarding the admissibility of direct appeals against payment orders could not alter the established legal situation. Consequently, the decision on costs was deemed correct and the appeal was dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973: When a final judgment on the merits has already been formed, a subsequent change in law (ius superveniens) cannot alter the established legal situation regarding the admissibility of a direct appeal against the payment order, thereby validating the original decision on litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16522/2015R.G. proposto da LARISA USHKINA, elettivamente domiciliata in Roma , Via Crescenzio 20, presso lo studio dell’avv. Saverio Cosi che la rappresentae difende -ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A., elettivamente domiciliatain Roma, Via G.P. da Palestrina 19,presso lo studio dell’avv. Fabio Francesco Franco che la rappresenta e difende - controricorrente - e contro ROMA CAPITALE - intimat a - avverso la sentenza n. 538del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 13/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI .F ATTI DI CAUSA 1.Secondo l’esposizione dei fatti svolta nel ricorsointroduttivo, La- risa Ushkina veniva casualmente a conoscenza, mediante l’acquisizione di un estratto di ruolo, di una cartella di pagamento emessa da Equitalia SudS.p.A., agente incaricato della riscossione coattiva del preteso cre- dito vantato da Roma Capitale e inerente a verbali di accertamento per violazioni del Codice della Strada 2.Affermando la mancata notifica degli atti presupposti, l’odierna ricorrente proponeva, dunque, opposizione al Giudice di Pace di Roma che, in accoglimento della domanda, annullava la cartella e condan- nava la sola Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite. 3.Con appello al Tribunale, la Ushkina lamentava la mancata con- danna di Equitalia Sud, anch’essa soccombente, al pagamento delle spese del giudizio. 4.Con la sentenza n.538 del 13/1/2015, il Tribunale di Roma re- spingeva il gravame e condannava l’appellante a rifondere le spese alle appellate; il giudice d ’ appello affermava la correttezza dell ’ implicita compensazione delle spese disposta in primo grado nei confronti dell’agente della riscossione, in quanto Equitalia Sud non poteva essere considerata soccombente in senso sostanziale, dato che le ragioni di annullamento della cartella erano ascrivibili a responsabilità esclusiva dell’ente impositore. 5.Avverso detta sentenza, Larisa Ushkina proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 6.Resisteva con controricorso Equitalia Sud, mentre restava inti- mata Roma Capitale.
R AGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivodi ricorso, la ricorrente denuncia (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 91 e 115 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello confermato la statuizione di condanna alle spese del solo ente impositore, in ragionedel fatto che il vizio lamentato (e che aveva condotto all’accoglimento dell’opposi- zione) era imputabile soltanto all’ente e non all’agente della riscos- sione; al contrario – afferma la ricorrente – l ’ annullamento della car- tella era anche conseguenza dellasua omessa notifica. 2.La controversia prende le mosse dalla conoscenza dell’atto oppo- sto attraverso l’autonoma acquisizione di un estratto di ruolo da parte dell’odiernaricorrente.
Sull’ammissibilità di una siffatta iniziativa processuale avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificati (o non validamente no- tificati) è intervenuto l’art. 3 bisdel D.L. 21/10/2021 n. 146 (introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4 bisnell’art. 12 del d .P.R. 29/09 /1973, n. 602. La corretta interpretazione della citata disposizione –anche in or- dine alla sua applicabilità nei giudizi pendentie alle entrate extratribu- tarie – è stata fornita da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, che ha individuato nell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 la selezione, da parte del legislatore, di alcuni specifici interessi idonei a giustificarela tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; la carenza dello spe- cifico interesse indicato dalla norma determina l’inammissibilità dell’im- pugnazione “diretta”o “anticipata”, senza con ciò comprimere o impe- dire la tutela “successiva”, che può esplicarsi(anche) nelle forme delle opposizioni esecutive (necessariamente, dopo che un’esecuzione for- zata sia stata quantomeno minacciata). 3.Si deve osservare, tuttavia, che nella fattispecie in esame non assume più rilievo l ’ ammissibilità – rectius , inammissibilità in forza dello ius superveniens – della tutela “ anticipata ” , perché su tale que- stione si è già formato il giudicato in esito alla decisione diprimo grado (la quale, in via definitiva, ha annullato la cartella e condannato Roma Capitale a rifondere i costi di lite) , poiché le impugnazioni hanno ri- guardato esclusivamente la regolazione delle spese del giudizio.
In altre parole, l’impugnazione della sola decisione sulle spese scinde il legame di accessorietà della relativa statuizione con l’opposi- zione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruoloe la formazione di res iudicatasu quest’ultima impedisce il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione. Il riconoscimento dell’autonomia della statuizione sulle spese in caso di sua autonoma impugnazione trova autorevole conferma nella sentenza n. 77 del 19/04/2018 della Corte Costituzionale: «Ma se il giudice decide totalmente il merito della causa, accogliendo o riget- tando tuttele domande, emette una sentenza definitiva, alla quale si accompagna la pronuncia sulle spese di lite, che –come già rilevato da questa Corte (nell’ordinanza n. 314 del 2008, richiamata dalla difesa della società costituita) –ha «natura accessoria» rispetto alla decisione sul merito.
Non di meno però la decisione sulle spese di lite ha una sua distinta autonomia nella misura in cui è possibile l’impugnativa di que- sto solo capo della sentenza definitiva sicché, in tale evenienza, il giu- dizio di impugnazione è destinato ad avere ad oggetto la sola regola- mentazione delle spese di lite. Questo legame di accessorietà della pro- nuncia sulle spese alla sentenza che decida tutte le questioni di merito non è quindi indissolubile …». Concludendo sul punto, poiché deve ritenersi formata la cosa giu- dicata exart. 2909 cod. civ. sul merito e, dunque, sull ’ ammissibilità e fondatezza dell’opposizione proposta, lo ius superveniensnon scalfisce le relative statuizioni, né l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 assume rilievo diretto sulla controversia de qua , che è sì pen- dente, ma ha un thema decidendumlimitato alla decisione sulle spese. 4.L’esclusione di una diretta applicabilità della norma sopravvenuta non significa, però, che la disposizione – la cui finalità e importanza sono illustrate nella menzionata decisione delle Sezioni Unite – non possa avere una sua indiretta rilevanza sulla decisione relativa alle spese del giudizio.
A convinto avviso del Collegio, infatti, lo ius supervenienscostitui- sce valida ragione per sterilizzare la pretesa di spese avanzata per l’im- pugnazione “diretta”di un estratto di ruolo (rectius, del suo contenuto), che – in virtù dell’ art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 – sarebbe stata dichiarata inammissibile(statuizione preclusa dal giudi- cato formatosi sul merito dell’azione). Perciò, pur prescindendo dai profili di inammissibilità e di infonda- tezza della doglianza avanzata col ricorso, la decisione impugnata –se delcaso, così integrata la motivazione – deve ritenersi corretta. 5.La evidente novità della questione e la sua peculiarità giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 6.Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24/12/2012, n. 228, di un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.
13. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; compensa interamente le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma