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Ordinanza — n. 3794/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses extraordinary appeal against non-binding enforcement order as inadmissible under Art. 111 Const.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3794/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Maurizio Mion's extraordinary appeal inadmissible without examining its merits. Mion sought to revoke a prior order rejecting his request to recover funds withheld by a third-party garnishee, arguing the original seizure was invalid. The court ruled that such appeals against non-binding enforcement decrees lack the requisite decisiveness required by Article 111 of the Constitution, mandating an ordinary trial instead.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; extraordinary appeals against non-binding enforcement decrees are inadmissible due to lack of decisiveness and definitiveness, requiring ordinary proceedings for substantive review.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility enforcement order non-binding Article 111 Constitution third-party garnishment procedural standing requirement azione di rivendicazione nel pignoramento esecuzione del pignoramento perenzione dell'esecuzione della decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
CONSIDERATO CHE : − l ’ impugnazione è inammissibile e ciò esime dall ’ illustrazione e dall’esame delle censure svolte dalricorrente; − infatti, è radicalmente inammi ssibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
Art. 617 cod. proc. civ.
1762/2009 R.G.; affermava che era stata accolta – con sentenza passata in giudicato –l’opposizione ex art. 617 cod .
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 111 Cost
CONSIDERATO CHE : − l ’ impugnazione è inammissibile e ciò esime dall ’ illustrazione e dall’esame delle censure svolte dalricorrente; − infatti, è radicalmente inammi ssibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
art. 617 cod. proc. civ
1762/2009 R.G.; affermava che era stata accolta – con sentenza passata in giudicato –l’opposizione ex art. 617 cod .

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20571/2020R.G. proposto da MAURIZIO MION, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Ugo Da Como 9, presso lo studio dell’avv. Andrea Barbuto che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro GIUSEPPE MANNI, elettivamente domiciliato in Roma , Piazza Cavour 19, presso lo studio dell ’ avv . Valerio Vicenzi che lo rappresenta e di- fende - controricorrente - e contro FALLIMENTO BL IMPIANTI MINISTERO DELL’INTERNO- QUESTURA DI PERUGIA - intimati - avverso l ’ ordinanza del TRIBUNALE DI PERUGIA, depositata l’1/3/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI ;RILEVATO CHE : − Maurizio Mion presentava, al giudice dell ’ esecuzione del Tribunale di Perugia, istanza di restituzione delle somme accantonate dal terzo pignorato (Questura di Perugia) nella procedura esecutiva n. 1762/2009 R.G.; affermava che era stata accolta – con sentenza passata in giudicato –l’opposizione ex art. 617 cod . proc. civ. proposta dallo stesso Mion e che il pignoramento era stato dichiarato inesistente e, dunque, inefficace, non trovando così giustificazione le trattenute ancora operate dal datore di lavoro;

− la predetta istanza veniva respinta con ordinanza del 31/10/2019; − in data 25/11/2019 Maurizio Mion avanzava istanza di revoca della predetta ordinanza e di assegnazione delle somme “accantonate” (rectius, trattenute dal datore di lavoro); − con decreto dell’ 1/3/2020, il Tribunale di Perugia respingeva l’istanza, in quanto inammissibile; − avverso tale decreto proponeva ricorso, basato su due motivi, Maurizio Mion; resisteva con controricorso Giuseppe Manni (che ha depositato memoria), mentre non svolgevano difese il Ministero dell’Interno -Questura di Perugia e il Fallimento BL Impianti (creditore intervenuto nella succitata esecuzione);

CONSIDERATO CHE : − l ’ impugnazione è inammissibile e ciò esime dall ’ illustrazione e dall’esame delle censure svolte dalricorrente; − infatti, è radicalmente inammi ssibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso un provvedimento (nella specie, peraltro, in forma di decreto che respinge l’istanza di revoca di un precedente prov- vedimento non impugnato) privo di carattere di decisorietà e definiti- vità e, al più, eventualmente suscettibile di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.;− p eraltro, nella fattispecie in esame, si rileva ad abundantia m che «il debitore [deve] instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare paga- menti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze mo- dificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecu- tivo» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812- 01);

− a l l ’ inammissibilità del ri corso consegue la condanna del ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − v a dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24/12/2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6. 0 00,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella