Cassation court quashes enforcement opposition due to lack of necessary co-litigants in third-party seizure proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the enforcement opposition filed by Antonia Bolzan against Patrizia Quaranta, ruling that the lower court proceedings were procedurally null. The material facts show the opposition was conducted without the necessary co-litigants, the third-party bank and the debtor husband, violating mandatory procedural rules. Consequently, the court quashed the judgment and remanded the case for a retrial with full adversarial participation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 543 e ss. cod. proc. civ.; Art. 383, 354 cod. proc. civ.: In third-party seizure enforcement oppositions, the third-party holder and the debtor are necessary co-litigants; their absence invalidates the proceedings and mandates annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24825/2020 R.G. proposto da BOLZAN ANTONIA, elettivamente domiciliatain Roma, via Giosué Borsi n. 4, presso lo studio dell’Avv. Federica Scafarelli , dalla quale, unitamente agli Avv. Elisa De Bertolis e Nicoletta Steccanella , è rappresentatae difesa –ricorrente – contro QUARANTA PATRIZIA, elettivamente domiciliatain Roma, via del Banco di Santo Spirito n. 142, presso lo studio dell’Avv. Francesco Pisenti, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Turrin –controricorrente – Avverso la sentenza n.263/2020 del la CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, depositata il giorno 28gennaio 2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 ° dicembre2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI ; OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 24825/2020 Cons. est. Raffaele Rossi rilevato che in accoglimento del ricorso presentato da Patrizia Quaranta, il Tribunale di Treviso, conordinanza del 16 luglio 2021, dispose, a carico di Antonia Bolzan e del di lei fratello Gianfranco Bolzan, sequestro conservativo su somme, titoli e altri valori ad essi intestati; il sequestro conservativo venne eseguito, nelle forme di cui all’art.678 cod. proc. civ., sulla somma di euro 320.982,66, giacente su rapporto di conto corrente cointestato ad Antonia Bolzan e Gianfranco Bolzan acceso presso l’istituto bancario Credit Suisse; all’esito del giudizio di convalida del sequestro , il Tribunale di Treviso condannò Gianfranco Bolzan a rimborsare la somma di euro 436.482,66 alla comunione legale costituita dallo stesso e da Patrizia Quaranta, altresì pronunciando in favore di quest’ultima condanna di GianfrancoBolzan ed Antonia Bolzan alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 20.000, oltre accessori; convertito il sequestro in pignoramento per effetto di tale sentenza, nella procedura espropriativa propose opposizione Antonia Bolzan, assumendo che il titolo esecutivo non recava statuizione di condanna nei suoi confronti, se non per le spese processuali, da ciò inferendo l’illegittimità dell’azione esecutiva in suo danno intrapresa «per le somme eccedenti l’importo di euro 29.182,40»; l’opposizione, svolta in contraddittorio unicamente con Patrizia Quaranta, è stata disattesa in ambedue i gradi di merito; ricorre per cassazione Antonia Bolzan, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, Patrizia Quaranta; ambedue le parti hanno depositatomemoria illustrativa; considerato che è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità, rivestendo, rispetto alla disamina degli stessi, carattere pregiudizialeil rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del r.g. n. 24825/2020 Cons. est.
Raffaele Rossi giudizio di merito (e, per conseguenza,la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; con un recente arresto animato da chiaro intento nomofilattico, questa Corte, dissipando precedenti dubbi euristici, ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533) «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la cui più esaustiva illustrazione si fa richiamo alla diffusa motivazione del citato precedente) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (essenzialmente in funzione di ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi atale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;
Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che alpresente giudizio –avente ad oggetto opposizione esecutiva proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi -non ha ab initio (ed in ambedue i gradi di merito) partecipato i l terz o pignorat o ( Credit Suisse) , nemmeno evocatodal ricorrente in sede di legittimità; del pari non risulta instaurato litisconsorzio, tanto nei gradi di merito quanto in questa sede, con il debitore esecutato Gianfranco Bolzan, parte necessaria della controversia oppositiva in ragione di siffatta qualità (cfr.
Cass. 28/04/2011, n. 9452; Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass. 21/07/2000, n. 9645), e delle contestazioni sollevate r.g. n. 24825/2020 Cons. est. Raffaele Rossi dall’opponente, incidenti sulla situazione giuridica del Bolzan, assertivamente contitolare dei beni staggiti; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004;
Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al Tribunale di Treviso, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì rimessala statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Treviso, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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