Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3436/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses opposition as late, rejecting prospective overruling claim regarding 2017 Supreme Court precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3436/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the opposition filed by Renato Gnerre against a municipal payment order, ruling it inadmissible due to late filing. While the lower court had accepted the opposition based on a 2017 Supreme Court decision regarding notification validity, the Cassation Court found no unforeseen overruling occurred. Consequently, the Court declared the opposition inadmissible and ordered Gnerre to pay the municipality's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 384 c.p.c.; Art. 385 c.p.c.: The Court rejects the prospective overruling doctrine when a Supreme Court decision clarifies existing jurisprudence rather than creating an unforeseen change in law, thereby allowing the Court to decide the case on the merits and declare a late procedural act inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
prospective overruling doctrine late procedural act inadmissibility of opposition Supreme Court precedent legal costs allocation opposizione tardiva revoca dell'opposizione ordinanza comunale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Art. 385 c.p.c.
civ.: l ’ originaria opposizione di Renato Gnerre va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente avanzata;− ai sensi dell ’ art. 385 cod.
Art. 204-bis C.d.S.
d.lgs. n. 150 del 2011
e 7 d.lgs. n. 150 del 2011, per avere il giudice d’appello mancato di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione (in quanto tardiva) e richiamato l’istituto del prospec- tive overrulingin carenza dei suoi presupposti applicativi ;− la censura è fondata ;
art. 385 cod. proc. civ
civ.: l ’ originaria opposizione di Renato Gnerre va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente avanzata;− ai sensi dell ’ art. 385 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017
1300 del 6/2/2020: il giudice di secondo grado rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione di Gnerre, perché il principio espresso da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv.
Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 22142 del 14/10/2020
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26785/2020R.G. proposto da COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM, domiciliato ex legein Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Grimaldi(avvocatura@pec.comune.capaccio.sa.it ) -ricorrente - contro RENATOGNERRE AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimati - avverso la sentenza n. 1300del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI ;RILEVATO CHE :

− Renato Gnerre proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione e recante crediti del Comune di Capaccio Paestum per sanzioni amministrative; deduceva, quale unico motivo, l’omessa notifica del verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 Codice della Strada; − il Giudice di Pace di Frattamaggiore, con la sentenza n. 716 del 2013, accoglieva l’opposizione, reputando invalida la notifica del verbale di accertamento, non potendosi reputare «familiare convivente» il soggetto a cui era stato consegnato il plico;

− il Comune proponeva appello, che veniva respinto dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1300 del 6/2/2020: il giudice di secondo grado rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione di Gnerre, perché il principio espresso da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323-01, era inapplicabile alla fattispecie; infatti, la declaratoria di inammissibilità dell’iniziativa processuale di Gnerre si sarebbe fondata su un mutamento giurisprudenziale sopravvenuto e inatteso in ordine al termine per l’esercizio del diritto di difesa e, dunque, su un overruling che, necessariamente, non poteva incidere sulla lite già pendente;

− av verso detta sentenza, il Comune di Capaccio Paestum proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; − non svolgevano difese gli intimati Renato Gnerre e Agenzia delle Entrate -Riscossione; CONSIDERATO CHE : − col primo motivo di ricorso il Comune ricorrente deduce (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.) la violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 204-bis C.d.S. e 7 d.lgs. n. 150 del 2011, per avere il giudice d’appello mancato di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione (in quanto tardiva) e richiamato l’istituto del prospec- tive overrulingin carenza dei suoi presupposti applicativi ;− la censura è fondata ;

− lo stesso Tribunale di Napoli afferma, nella sentenza impugnata, che, in base a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323-01, l’opposizione di Gnerre deve reputarsi tardiva, perché proposta oltre il termine decadenziale previsto; − l a mancata applicazione del principio espresso dalla Corte nomo- filattica dipende, infatti, dalla pretesa esistenza di un precedente uni- voco indirizzo giurisprudenziale contrastante col citato arresto; allo scopo di garantire le prerogative difensive e processuali esercitate ben prima del 2017, dunque, il giudice richiama l’istituto (di conio giuri- sprudenziale)del prospective overruling;

− tuttavia, i n contrasto con quanto statuito nella pronuncia impu- gnata, si rileva che la citata decisione delle Sezioni Unite è intervenuta a risolvere un contrasto ermeneutico tra diversi orientamenti delle Se- zioni semplici di questa Corte, sicché non si verte nell’ipotesi di un im- prevedibile overruling in materia processuale: «L ’ opzione interpreta- tiva fatta propria dalle Sezioni Unite, peraltro, risulta conforme a di- versi precedenti di questa Corte … Nessun radicale mutamento giuri- sprudenziale si è quindi verificato nel 2017, posta la risalenza dell’in- terpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite» (Cass., Sez. 6-2, Ordi- nanza n. 22142 del 14/10/2020);

«Né può parlarsi di overrulingin caso di consolidamento di una fra opzioni interpretative alternative comun- que in precedenza seguite» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020); − il ricorso è, perciò, accolto e la sentenza cassata, con assorbi- mento del secondo motivo, riguardantela validità della notifica del ver- bale di accertamento; − n on essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art . 384 cod. proc. civ.: l ’ originaria opposizione di Renato Gnerre va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente avanzata;− ai sensi dell ’ art. 385 cod. proc. civ. si provvede – secondo i pa- rametri normativie nella misura indicata nel dispositivo – alla liquida- zione delle spese del giudizio di legittimità e di tutti i precedenti gradi; si dispone la compensazione delle spese tra l’ente impositore e l’agente della riscossione, data la coincidenza degli interessi delle predette parti; p. q. m. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria opposizione di Renato Gnerre; condanna Renato Gnerre a rifondere al Comune di Capaccio Pae- stum le spese del giudizio, che liquida in Euro 560,00 (oltre a CPA, IVA e rimborso spese forfettarie) per il primo grado, in Euro 440,00 (oltre a CPA, IVA e rimborso spese forfettarie) per l’appello e in Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi (oltre ad accessori di legge) per il giudizio di legitt