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Ordinanza — n. 3236/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; tenant withdrew appeal against landlord's startup fee judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3236/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the second-instance judgment dismissed. The tenant, SLES S.r.L., had previously challenged a startup fee order but formally withdrew the appeal on December 27, 2022. Consequently, the proceedings were extinguished without any disposition regarding litigation costs or further procedural steps.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The cassation appeal is extinguished when the appellant formally renounces the proceedings, resulting in the termination of the case without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings startup fee commercial lease termination disdetta della locazione commerciale indennizzo pecuniario indennità di residenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2012
115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art.
Art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/2012
115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315
seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R.
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Ordinanza — n. 28152/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal as bankruptcy creditor's new claim violates strict amendment rules for passive status requests.
Ordinanza — n. 885/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal on business loss indemnity calculation timing under Law 392/1978. The court rules the indemnity is calculated at lease termination, not release. The court rejects the tenant's argument that delayed return affects the base calculation. The decision confirms the established legal principle regarding lease termination events. The appeal is inadmissible due to lack of new legal interpretation. The tenant must pay court costs and unified contribution fees. The ruling clarifies the timing of business loss indemnity calculations. The court emphasizes the statutory text and legislative rationale. The decision upholds the lower court's judgment on lease termination. The tenant's claim for adjusted indemnity is rejected. The court maintains the established jurisprudence on this issue.
Ordinanza 2/2002
Italian Constitutional Court dismisses constitutional question on urban rental law indemnity clause. The court rejects the argument that the law violates equality principles. The ruling upholds the statutory provision regarding tenant compensation for business relocation.
Ordinanza — n. 16319/2026 — snciv
Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to prove lease penalty calculation under bankruptcy law.
Ordinanza — n. 22826/2022 — snciv
Commercial lease termination: Court upholds statutory security deposit return and business start-up indemnity despite contract clause nullity.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7718 -2019 R.G. proposto da: SLES S.r.L., in persona del suo rappresentante legale p.t., VANNI DORBOLÒ, rappresentata e difesa dall’avvocato ORAZIO FRANCESCO ESPOSITO, pec: oraziofrancesco.esposito@avvocatiudine.it; – ricorrente – contro TECNOFIN CONTRACT S.r.L. in liquidazione, in persona del liquidatore, MAURO PIRIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO DALLA COSTA, pec: fabrizio.dallacostaavvocatiudine.it; Oggetto: Locazione commerciale – Indennità di avviamento - controricorrente - avverso la sentenza n. 573/2018 della Corte d’Appello di Trieste, depositata in data 23 ottobre 2018, notificata in data 17 dicembre 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere Marilena Gorgoni Rilevato che: La Società SLES si opponeva al decreto n. 563/2017 con cui Tecnofin Contract S.r.L. le ingiungeva il pagamento di euro 36.347,22 a titolo di indennità di avviamento conseguente alla cessazione del rapporto locativo; il Tribunale di Udine, con sentenza n. 660/2018, respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo; la Corte d'Appello di Trieste, con la sentenza n. 573/2018, ha rigettato l’appello della società Sles ed ha confermato il decreto ingiuntivo; la società Sles ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo; resiste con controricorso Tecnofin Contract S.r.L.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che:

1) con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della l. n. 392/1978 “nella previsione in cui la corresponsione dell’indennità di avviamento a favore del conduttore non è dovuta in caso di risoluzione per disdetta o recesso del conduttore stesso”;

2) in data 27 dicembre 2022 è pervenuta rituale rinuncia agli atti del giudizio di cassazione da parte della società ricorrente, accettata dalla controricorrente;

5) ne consegue l’estinzione del giudizio di cassazione;

6) nulla deve essere disposto in ordinealle spese del giudizio di legittimità;

7) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bisdello stesso art.

13. Così deciso nella camera di Consiglio della