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Decreto — n. 3161/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3161/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3161/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente Cron. DECRETO Rep. sul ricorso 22420-2021 proposto da: ud. ORAZI ANGELO, ROSATI IOLANDA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASILINA VECCHIA 27, presso lo studio della dott.ssa ANNA TECCE, rappresentati e difesi dall'avvocato RAFFAELE MARTONE; - ricorrenti - contro ROSSI LUCIANO, domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO CHIUCCHIOLO; - controricorrente - 2023 avverso la sentenza n 437/2021 della CORTE3 D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/07/2021; R.G.N. 22420/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che la predetta rinuncia risulta vistata per adesione dal controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 3161/2023 — snciv · Corte di Cassazione: uente Cron. DECRETO Rep. sul ricorso 22420-2021 proposto da: ud. ORAZI ANGELO, ROSATI IOLANDA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASILINA VECCHIA 27, presso lo studio della dott.ssa ANNA TECCE, rappresentati e difesi dall'avvocato RAFFAELE MARTONE; - ricorrenti - contro ROSSI LUCIANO, domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO CHIUCCHIOLO; - controricorrente - 2023 avverso la sentenza n 437/2021 della CORTE3 D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/07/2021; R.G.N. 22420/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che la predetta rinuncia risulta vistata per adesione dal controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione procedimento in contumacia procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro dell'atto procedurale facoltà di astenersi dal testimoniare esecuzione di atti autentici
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Testo completo

uente Cron. DECRETO Rep. sul ricorso 22420-2021 proposto da: ud. ORAZI ANGELO, ROSATI IOLANDA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASILINA VECCHIA 27, presso lo studio della dott.ssa ANNA TECCE, rappresentati e difesi dall'avvocato RAFFAELE MARTONE; - ricorrenti - contro ROSSI LUCIANO, domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO CHIUCCHIOLO; - controricorrente - 2023 avverso la sentenza n 437/2021 della CORTE3 D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/07/2021; R.G.N. 22420/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che la predetta rinuncia risulta vistata per adesione dal controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno IL CANCELLIERE ESPERTO DEPOSTATO !N CANCELLERIA