Cassation court dismisses appeal on jurisdictional grounds, ruling ordinary courts handle water supply contracts while administrative bodies set tariffs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Abbanoa's appeal against the Tribunal of Sassari's judgment regarding a water supply contract dispute. Abbanoa argued that tariff-setting deliberations were administrative acts subject to administrative jurisdiction, but the lower court correctly identified the case as a contractual debt issue. The court upheld the ordinary jurisdiction because the dispute concerned the repayment of specific sums under a supply contract, not the review of the administrative act itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, lett. c) D.Lgs. 104/2010; Art. 380-bis c.p.c.: The ordinary court has jurisdiction over disputes arising from water supply contracts regarding debt repayment, even if the underlying tariff criteria were set by an administrative body, as the suit does not directly challenge the administrative act's legality.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA ì r£RLoc,.)í,0(2..t4 sul ricorso iscritto al n. 26227/2021 R.G. proposto da: ABBANOA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SARDEGNA 12, presso lo studio dell'avvocato STAJANO ERNESTO (STJRST53P07F839C) che la rappresenta e difende - Ricorrente - Contro COCCO ANTONIA ANGELA - Intimata - avverso la SENTENZA di TRIBUNALE SASSARI n. 234/2021 depositata il 09/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio nacque nell'ambito di un contratto di fornitura idrica tra la società Abbanoa s.p.a. (di seguito: "Abbanoa", odierna ricorrente) che, per gli anni 2005-2011, venne chiamata in giudizio dalla sig.ra Antonia Angela Cocco (odierna resistente; di seguito "la resistente, o "la Coco") con contestazione sulla debenza degli importi relativi a due fatture del 2016 (la n. 2016000580000365 del 29 gennaio 2016 di euro 415,39 e la n. 201600050000346898 di euro 67,54), relative a conguagli regolatori, nonché la ripetizione della prima rata già corrisposta, previa disapplicazione della delibera del gestore n. 18 del 26/6/2014, con la quale erano stati riconosciuti e qualificati i conguagli regolatori spettanti al gestore per le partite precedenti al 2012, ex art. 31, all.
A deliberazione dell'A.E.E.G.S.I. n. 643/2013/R/IDR.
2. Per tali motivi l'odierna controricorrente si rivolse all'autorità giudiziaria per ottenere la restituzione delle somme già versate nonché la declaratoria di non debenza delle somme non dovute per violazione della modulazione della tariffa, ex art. 154, d.lgs. n. 152/2006, poiché la delibera dell'Ente Ambito della Sardegna, n. 18 del 26/6/2014, essendo un provvedimento amministrativo, doveva provvedere solamente pro -futuro, essendo illegittima la pretesa che esso disciplini retroattivamente situaizioni giuridiche pregresse. L'attrice eccepì la prescrizione del diritto fatto valere dal gestore.
3. Si costituì Abbanoa contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto della domanda e dell'eccezione di prescrizione. In via pregiudiziale contestò l'affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ritenendola di spettanza del giudice amministrativo.
4. Con sentenza n. 372/2019 il Giudice di Pace di Sassari accolse la domanda dell'attrice, dichiarando prescritto il credil:o relativo agli anni dal 2005 al 2011 di cui alla fattura n. 2016000580000365 per mancanza della prova di atti interruttivi e, valutato il pagamento della somma di euro 587,55, accertò che non era dovuto più nulla all'ente gestore in merito a quel titolo contabile;; infine venne dichiarato non dovuto quanto preteso a titolo di conguaglio regolatore 2005-2011.
5. Abbanoa impugnò la sentenza, ribadendo in via pregiudiziale l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Per il resto, Abbanoa: (i) contestò la decisione in merito alla prescrizione, eccependo che solo dopo la sostituzione del contatore essa sarebbe stata in grado di esercitare il proprio credito. (il) Svolse un'ulteriore doglianza in merito ai conguagli regolatori, affermando che essi furono applicati in conseguenza delle direttive di Autorità e, in particolare, in esecuzione della delibera n. 18 del 26/06/2014 chiedendo dunque per tali ragioni la riforma del provvedimento impugnato.
6. Si costituì con avverse pretese la Cocco.
7. Il Tribunale Ordinario di Sassari, con sentenza n. 234(2021, oggetto di ricorso, ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado.
8. La decisione di secondo grado ha statuito che gli aspetti relativi al potere della Pubblica Amministrazione e la legittimità dello stesso atto di determinazione dei criteri tariffari non fossero oggetto del giudizio in decisione, e che la pretesa creditizia azionata dovesse invece ricondursi all'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione per la quale si radica la giurisdizione ordinaria, così come conferma anche la normativa di settore (art. 133 lettera c) del D. Lgs. 104 del 2010.
9. Avverso la sentenza impugnata Abbanoa s.p.a. propone ricorso affidato a tre motivi.
10. Non svolge alcuna difesa la controparte Antonia Angela Cocco.
11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 cod. proc. civ. per la camera di consiglio del 7 dicembre 2022.
12. Parte ricorrente ha depositato memoria datata 24/11/2022.
13. Vista l'astensione del relatore, autorizzata dal Presidente titolare con atto in data 7/12/2022, attesa la necessità di predisporre un nuovo Collegio,
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo