Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2622/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for revocation due to failure to properly cite cassation grounds and document references.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2622/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal for revocation inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant argued that the lower court erred in dismissing her claim against a third party who allegedly performed renovation work causing damage. The court rejected this, noting the original cassation appeal was inadmissible for failing to properly cite grounds and documents as required by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: A revocation appeal is inadmissible if the grounds cited do not meet the strict requirements of Article 366, n. 6 of the Code of Civil Procedure regarding the indication of documents and the nature of the error.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation appeal inadmissibility cassation grounds document indication civil procedure code legal costs error decisiveness motivi di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, n. 6 c.p.c.
Infine, le censure di cui si è detto al § 1.2 che precede sono comunque inammissibili ai sensi dell’art. 366 n.
Art. 395 c.p.c.
Art. 385, comma 1 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Antonio Rappazzo, come richiesto; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del c
art. 391-bis c.p
Marco Rossetti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Oggetto:revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
articolo 2051 c.c
28228 la Corte di cassazione rigettò il ricorso ritenendo che: -) la responsabilità del custode ex articolo 2051 c.c.
articolo 395 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 4351/20 proposto da: -) Bettina Caporalini, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore (serafinoconforti@ordineavvocatiroma.org), difesa dall'avvocato Serafino Conforti in virtù di procura speciale apposta in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente - contro -) Umberto Di Biagio , elettivamente domiciliato al domicilio PEC dei propri difensori (antoniorappazzo@ordineavvocatiroma.org e giusepperappazzo@ordineavvocatiroma.org), difeso dagli avvocati Antonio Rappazzo e Giuseppe Rappazzo in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) Edoardo Ansuini, Emanuela Mignini, Condominio di via delle Quattro Fontane n. 33, scala B; -intimati - avverso la sentenza della Corte di cassazione 4 novembre 2019 n. 28228; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica cameralizzata del 26 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Oggetto:revocazione ex art. 391-bis c.p.c. udito, per la parte ricorrente, l'Avvocato Serafino Conforti e per il controricorrente l'avv. Fabrizio Cipollaro (per delega); FATTI DI CAUSA 1. Nel 1992 Umberto Di Biagio, Emanuela Mignini e il condominio del fabbricato sito a Roma, via delle Quattro Fontane n. 33, convennero davanti al Tribunale di Roma, tra gli altri, Bettina Caporalini, chiedendone la condanna risarcimento del danno.

A fondamento della domanda dedussero che Bettina Caporalini era proprietaria d’un immobile sito al piano terra del fabbricato condominiale; che all’interno di questo immobile erano stati eseguiti ingenti lavori di ristrutturazione; che questi lavori avevano arrecato danno al fabbricato condominiale e all’appartamento soprastante, di proprietà di Umberto Di Biagio ed Emanuela Mignini.

2. Bettina Caporalini si costituì allegando che la responsabilità andava ascritta unicamente ai soggetti cui aveva concesso in locazione il proprio immobile, e che avevano iniziato e proseguito i lavori di ristrutturazione: e cioè in un primo momento la società “Il Fornaio s.r.l.”, ed in seguito Edoardo Ansuini, cui la prima aveva ceduto la propria azienda commerciale (anch’essi convenuti in giudizio). Chiese perciò il rigetto della domanda e comunque, in caso di accoglimento, di essere tenuta indenne da Edoardo Ansuini e/o dalla “Il Fornaio” s.r.l..

3. Con sentenza 24322/09 il Tribunale di Roma accolse la domanda attorea e rigettò la domanda di garanzia formulata da Bettina Caporalini nei confronti degli altri convenuti. La sentenza venne appellata da Bettina Caporalini.

4. Con sentenza 29 febbraio 2016 n. 1315 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. Anche questa sentenza venne impugnata per cassazione da Bettina Caporalini.

5. Con sentenza 4 novembre 2019 n. 28228 la Corte di cassazione rigettò il ricorso ritenendo che: -) la responsabilità del custode ex articolo 2051 c.c. è esclusa dal “caso fortuito”; ma nel caso di specie non costituì caso fortuito l’imperita esecuzione dei lavori da parte del conduttore dell’immobile di Bettina Caporalini, giacché quest’ultima - come accertato dal giudice di merito con decisione non impugnata - aveva autorizzato il conduttore all’esecuzione dei lavori senza esaminare o far esaminare il progetto, nonostante fosse già nota la fragilità statica dell’immobile; -) il motivo di ricorso inteso a censurare l’omesso esame di atti documenti era inammissibile ai sensi dell’articolo 366, n. 6, c.p.c., in quanto la ricorrente non aveva trascritto nel ricorso, né riassunto, il contenuto dei documenti del cui omesso esame si doleva.

6. La sentenza 28228/19 di questa Corte è stata impugnata per revocazione da Bettina Caporalini, con ricorso fondato su due motivi, con cui sono prospettati altrettanti errori di fatto ai sensi dell’articolo 395, n. 4, c.p.c. Ha resistito con controricorsoil solo Umberto Di Biagio. Ambo le parti hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la ricorrente sostiene che la sentenza revocanda ha erroneamente ritenuto sussistenti e dimostrati fatti in realtà esclusi dalla documentazione versata in atti, e cioè:

a) che Bettina Caporalini non avesse contestato nei gradi di merito l’applicabilità al caso di speciedell’articolo 2051 c.c.;

b) che Bettina Caporalini avesse dato il proprio consenso all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione da parte del conduttore;

c) che Bettina Caporalini sapesse dell’intenzione del conduttore di eseguire i suddetti lavori. L’illustrazione del motivo prosegue sostenendo, in estrema sintesi, che erroneamente il giudice di merito condannò l’incolpevole Caporalini al risarcimento del danno, e che altrettanto erroneamente la Corte di cassazione non seppe rilevare gli errori commessida quei giudici. 1.1. Il motivo è inammissibile. Inammissibile, in primo luogo, è la censura secondo cui la sentenza revocanda avrebbe erroneamente ascritto a Bettina Caporalini di non aver contestato nei gradi di merito l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 2051 c.c. L’ordinanza revocanda infatti non contiene nessuna affermazione di questo tipo, ma un’affermazione ben diversa (§ 2.1): e cioè che mentre nei gradi di merito Bettina Caporalini invocò la sussistenza di un caso fortuito, in sede di legittimità invocò l’insussistenza di un valido nesso di causa tra il proprio immobile e i danni.

Il motivo è dunque inammissibile perché prospetta una critica non pertinente rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato: e questo difetto di correlazione rende il ricorso inammissibile, come ripetutamente affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite (a partire da Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005; più di recente, ex permultis, Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, segnatamente al § 3 dei“Motivi della decisione”). 1.2. Nella parte restante il motivo è inammissibile, perché prospetta non già un errore percettivo, ma censura veri e propri apprezzamenti di fatto (la sussistenza della colpa della ricorrente, la sua consapevolezza dell’esecuzione dei lavori, la sua possibilità di impedirli) compiuti dal giudice di merito e non dalla Corte di cassazione; e sui quali la Corte di cassazione non poteva ovviamente intervenire.

In sostanza l’intero motivo (pp. 21-31), lungi dal prospettare un errore revocatorio, torna in questa sede a sostenere che la condanna di Bettina Caporalini fu erronea in punto di fatto. 1.3. Infine, le censure di cui si è detto al § 1.2 che precede sono comunque inammissibili ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.. La ricorrente, infatti, addebita al provvedimento revocando di essere incorso in errori di fatto e percettivi nella valutazione degli elementi acquisiti nei gradi di merito, senza però indicare se, ed in che termini, tali elementi fossero stati prospettati nel ricorso per cassazione concluso dalla sentenza di cui è domandata la revocazione.

2. Col secondo motivo la ricorrente deduce che la sentenza revocanda sarebbe incorsa in un errore revocatorio, per avere “omesso la valutazione delle risultanze documentali e probatorie acquisite nel corso dell’intera vicenda processuale”. Nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte di cassazione ritenne inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi. Deduce la ricorrente che la Corte dichiarò inammissibile quella censura per mancato assolvimento dell’onere di trascrivere o riassumere il contenuto degli attisu cui il ricorso si fondava, imposto dall’articolo 366 n. 6 c.p.c.; che tuttavia quegli atti erano stati depositati unitamente al ricorso per cassazione ed erano stati analiticamente indicati a pagina 29 del medesimo ricorso; che dai suddetti documenti emergeva come i lavori fonte di danno erano stati eseguiti da Edoardo Ansuini, e che di conseguenza ingiustamente fu rigettata la domanda di rivalsa proposta nei confronti di quest’ultimo dalla odierna ricorrente. 2.1.

Anche questo motivo è inammissibile per più ragioni. In primo luogo è inammissibile perché la sentenza revocanda dichiarò inammissibile il ricorso non solo per inosservanza dell’onere di cui all’articolo 366, n. 6, c.p.c., ma anche perché le censure proposte da Bettina Caporalini col secondo motivo del ricorso (originario) per cassazione investivano una tipica questione di fatto, quale è lo stabilire chi abbia eseguito dei lavori, o li abbia portati a termine. L’errore che si pretenderebbe commesso dal provvedimento revocando, pertanto, non avrebbe carattere di decisività. 2.2.

In secondo luogo il motivo è inammissibile nella parte in cui prospetta l’omesso esame da parte della Corte di cassazione della censura con cui si lamentava la violazione delle norme sulla cessione di azienda. Anche a prescindere da qualsiasi considerazione circa la configurabilità di tale pretesa omissione come “errore revocatorio” per i fini di cui all’articolo 395 c.p.c., quel che rileva è che la sentenza revocanda non ha affatto omesso di esaminare tale questione, ma l’ha giudicata inammissibile perché mai prospettata nei gradi di merito. 2.3.

In terzo luogo, il motivo è inammissibile - anche in questo caso - ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c.. La ricorrente, infatti, sostiene che la sentenza qui impugnata avrebbe errato nel ritenere non assolto l’onere di allegare i documenti sui quali il ricorso per cassazione si fondava, e deduce che quei documenti, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte, erano stati ritualmente depositati. Ma ai fini dell’ammissibilità d’un ricorso per cassazione i documenti su cui esso si fonda debbono essere non solo allegati, ma anche “indicati” nel ricorso (art. 366, n. 6, c.p.c.).

Pertanto, per prospettare l’errore revocatorio, sarebbe stato necessario che l’odierna ricorrente indicasse, nel ricorso per revocazione, dove ed in che termini aveva assolto, nel precedente ricorso per cassazione, il suddetto onere di indicazione. Indicazione, questa, che manca nel ricorso oggi in esame, e che anche in questo caso lo rende inammissibile exart. 366, n. 6, c.p.c..

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Bettina Caporalini alla rifusione in favore di Umberto Di Biagio delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.513, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55, che si distraggono in favore dell’avv. Antonio Rappazzo, come richiesto; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del c