Court orders renewal of service of appeal due to lack of proof of delivery to absent parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the service of the main and incidental appeals null and void because the recipients, Francesca Chiodi and Fernando Chiodi, were absent and no proof of receipt was provided. The court found that mere mailing of the notice was insufficient without a specific receipt confirmation, citing recent precedents on notification perfection. Consequently, the court ordered the appellants to renew the service within sixty days to cure the defect and prevent the appeals from expiring.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163, Art. 291 c.p.c.; Service of appeal is perfected only upon actual delivery to the recipient; mere mailing without proof of receipt renders the notification null, necessitating renewal to preserve the right of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14330/2020 R.G. proposto da CORTI LAURA, elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier n. 39, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Sabia, rappresentata e difesa dall’Avv. Aldo Urciuolo –ricorrente principale e controricorrente ai ricorsi incidentali – contro INTESA SANPAOLO S.P.A., rappresentata da INTRUM ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 118, presso lo studio dell’Avv. Antonio Statizzi, rappresentato e difes o dall’Avv.
France sco Gambi –controricorrente e ricorrente in via incidentale – nonché contro ALICUDI SPV S.R.L., e per essa INTRUM ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, SOSTITUZIONE ESECUTIVA EX ART.511 COD. PROC. CIV. r.g. n. 14330/2020 Cons. est. Raffaele Rossi viaG. Paisiello n. 15, presso lo studio dell’Avv. Pietro Davide Sarti, dal quale èrappresentato e difeso -controricorrente e ricorrente in via incidentale - nonché contro SPV PROJECT 1904 S.R.L., in sostituzione di UNICREDIT S.P.A.
ITALFONDIARIO S.P.A. CHIODI FRANCESCA CHIODI FERNANDO –intimati – Avverso la sentenza n. 839 /20 20 del TRIBUNALE DI FIRENZE , depositata il giorno 27 marzo 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; rilevato che in forza di decreto di omologa di separazione consensuale tra coniugi reso dal Tribunale di Firenze recante l’obbligo di Fernando Chiodi a corrispondere assegnidi mantenimento mensili dell’importo di un milione di lire in favore della ex coniuge Laura Corti e di due milioni di lire della figlia Francesca Chiodi, Laura Corti intimò a Fernando Chiodi precetto di pagamento della somma complessiva di euro 162.977,15, partitamente distinguendo il creditoproprio e di spettanza della figlia; inadempiuto il precetto, Laura Corti promosse innanzi il Tribunale di Firenze nell’anno 2009 in danno di Fernando Chiodi espropriazione forzata su quota indivisa del diritto di proprietà subene immobile, già gravato da ipoteca di primo gradoin favore della procedente; nella procedura espropriativa spiegarono intervento:(a) la banca CR Firenze S.p.A. (lite pendente, fusa per incorporazione in Intesa SanPaoloS.p.A.), creditore assistito da garanzia ipotecaria di secondo grado sul cespite staggito, in forza di un decreto ingiuntivo recante condanna (solidale) di Fernando Chiodi e Laura Corti; (b) la Banca r.g. n. 14330/2020 Cons. est.
Raffaele Rossi Nazionale del Lavoro ( lite pendente, cedente il credito azionato a Alicudi SPV s.r.l.), creditore assistito da garanzia ipotecaria di terzo grado sul cespite staggito, in forza di decreto ingiuntivo recante condanna (solidale) di Fernando Chiodi e Laura Corti;(c) la Unicredit S.p.A. (lite pendente, sostituita ex art. 111 cod. proc. civ. da SPV Project 1904 s.r.l.), creditrice, in forza di decreto ingiuntivo, di Fernando Chiodi e Laura Corti, assertivamente privilegiata in ragione di ipoteca iscritta nel 2010, dopo la trascrizione del pignoramento; disposta (con ordinanza del giudice dell’esecuzione resa il 21 ottobre 2010) la divisione della quota pignorata, all’esito del relativo giudizio venne ricavata la somma - ascritta alla porzione del diritto sottoposta a pignoramento -di euro 114.835,44; nelle more dell’espletamento della divisione, nella espropriazione forzata con istanze depositate in tempi diversi (ma tutte in epoca successivaalla ordinanza disponente la divisione) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Unicredit S.p.A. e Banca CR Firenze S.p.A. formularono, ai sensi dell’art. 511 cod. proc. civ., domanda di sostituzione nella posizione del loro debitore Laura Corti; ulteriore intervento con domanda di sostituzione ex art. 511 cod. proc. civ. spiegòFrancesca Chiodi, per il medesimo credito (in parte) originariamente azionato dalla madre Laura Corti; a conclusione della fase distributiva, con ordinanza del 10 luglio 2015, il giudice dell’esecuzione, ritenuta la tardività delle istanze di sostituzione e decurtati i crediti da soddisfare con preferenza assoluta poiché ascritti a spese di giustizia, assegnò euro 56.195,72 a Laura Corti, quale creditrice ipotecaria di primo grado, ed euro 54.218,11 a Banca CR Firenze, quale creditrice ipotecaria di secondo grado; avverso detta ordinanza reagirono, con distinte opposizioni agli atti esecutivi, Laura Corti, Banca Nazionale del Lavoro e Unicredit; r.g. n. 14330/2020 Cons. est.
Raffaele Rossi riunite le cause, la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato «l’illegittimità del piano di distribuzione adottato con ordinanza del GE […] per avere escluso l’ammissibilità delle domande di sostituzione proposte ex art. 511 cod. proc. civ.» ed ha disposto la integrale compensazione delle spese tra tutte le parti in lite; ricorre per cassazione Laura Corti, affidandosi a due motivi; resistono, con separati controricorsi, e spiegano altresì distinti ricorsi incidentali, ciascuno articolato su un motivo, Intesa SanPaolo S.p.A. e Alicudi SPV s.r.l., e per esseIntrum Italy S.p.A.; sono rimasti intimati in grado di legittimità gli altri soggetti in epigrafe indicati; ai ricorsi incidentali oppone resistenza la ricorrente principale;
Laura Corti e Alicudi SPV s.r.l. ha nno depositato memoria illustrativa; considerato che non vi è prova del perfezionamento della notifica del ricorso principale nei confronti di Francesca Chiodi; l’atto, notificato a mezzo del servizio postale al domicilio in Firenze, via della Scala n. 17, non è stato consegnato al destinatario per sua temporanea assenza e per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo: ciò posto, parte ricorrente ha omesso l’allegazione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d.
C.A.D.), riscontro indefettibile ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, non essendo al riguardo sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa(così, a risoluzione di contrasto, Cass., Sez. U, 15/04/2021, n. 10012; conformi, più di recente, Cass. 15/11/2021, n. 34346; Cass. 25/11/2021, n. 36562); sono nulle le notifiche del ricorso incidentale di Intesa SanPaolo S.p.A. eseguite nei riguardi di Francesca Chiodi e Fernando Chiodi; r.g. n. 14330/2020 Cons. est. Raffaele Rossi ambedue dette notificazioni, infatti, sono state compiute - con spedizione dell’atto a mezzo PEC - presso difensori domiciliatari delle parti, benché nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi definito con la pronuncia qui impugnata tanto Francesca Chiodi quanto Fernando Chiodi siano rimasti contumaci; mancata la costituzione in questo grado di giudizio di Francesca Chiodi e di Fernando Chiodi ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di valida notifica ad opera dei ricorrenti (principale ed incidentale), va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione; le spiegate impugnazioni involgono questioni giuridiche che, per novità o importanza, assumono indubbia valenza nomofilattica (in specie: la legittima pignorabilità –nonché gli eventuali limiti di essa - dei crediti di mantenimento del coniuge separato; il termine di proposizione della domanda di sostituzione esecutiva ex art. 511 cod. proc. civ.; la regolazione, in sede di riparto del ricavato, del concorso tra plurimi creditori collocati in sostituzione ex art. 511 cod. proc. civ.), sicché appare opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza; p.q.m.
Ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso principale nei confronti di Francesca Chiodi, da eseguirsi, a cura ed onere del ricorrenteprincipale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso incidentale proposta da Intesa SanPaolo S.p.A. (rappresentata da Intrum Italy S.p.A.) nei confronti di Francesca Chiodi e di Fernando Chiodi , da eseguirsi, a cura ed onere di detta ricorrente incidenta le , entro il r.g. n. 14330/2020 Cons. est.
Raffaele Rossi termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia