Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 2265/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2265/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2265/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ron. DECRETO Rep. sul ricorso 16257-2022 proposto da: Ud. TAMAGNINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1390, presso lo studio dell'avvocato CARMELA GRANDE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente contro GENERALI ITALIA SPA, TAMAGNINI CATIA, TAMAGNINI CINZIA; - intimati - avverso la sentenza n. 1827/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2022;2 R.G.N. 16257/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso; rilevato che gli intimati, non costituiti nel giudizio di Cassazione, hanno comunque sottoscritto per adesione il predetto atto di rinuncia; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni, oltre che la mancanza di attività difensiva degli intimati.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 2265/2023 — snciv · Corte di Cassazione: ron. DECRETO Rep. sul ricorso 16257-2022 proposto da: Ud. TAMAGNINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1390, presso lo studio dell'avvocato CARMELA GRANDE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente contro GENERALI ITALIA SPA, TAMAGNINI CATIA, TAMAGNINI CINZIA; - intimati - avverso la sentenza n. 1827/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2022;2 R.G.N. 16257/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso; rilevato che gli intimati, non costituiti nel giudizio di Cassazione, hanno comunque sottoscritto per adesione il predetto atto di rinuncia; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni, oltre che la mancanza di attività difensiva degli intimati.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono definitivo del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria revoca dell'opposizione ritiro a seguito di transazione rinuncia al dibattimento orale chiusura dell'istruzione penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ron. DECRETO Rep. sul ricorso 16257-2022 proposto da: Ud. TAMAGNINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1390, presso lo studio dell'avvocato CARMELA GRANDE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente contro GENERALI ITALIA SPA, TAMAGNINI CATIA, TAMAGNINI CINZIA; - intimati - avverso la sentenza n. 1827/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2022;2 R.G.N. 16257/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso; rilevato che gli intimati, non costituiti nel giudizio di Cassazione, hanno comunque sottoscritto per adesione il predetto atto di rinuncia; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni, oltre che la mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno Il Pr