Cassation court dismisses appeal due to defective service of process on absent third parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal because the lower court failed to properly notify absent third parties. Cosimo Cantatore's appeal was invalid as notifications to Sergio Cantatore, Michelangelo Colasanto, and Caterina Stragapede were sent to their lawyers rather than the parties themselves, who remained absent. Consequently, the court ordered a renewal of service within thirty days to cure the defect and prevent the loss of the right to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the notification to absent parties was defective, requiring the court to order a renewal of service to cure the vizio and preserve the right of defense.
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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21561/2020 R.G. proposto da CANTATORE COSIMO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Rosito –ricorrente – contro ELIPSO FINANCE S.R.L., e per essa, IFIS NPL SERVICING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via di Villa Pepoli n. 4, presso lo studio de ll’Avv. Alessandro Coluzzi, rappresentato e difeso dall’Avv.
Tommaso Ruccia –controricorrente – FINO 2 SECURITISATION S.R.L., e per essa, DOVALUE S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Nencha –controricorrente – OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 21561/2020 Cons. est. Raffaele Rossi nonché contro MONVISO FINANCE S.R.L.; PAPPAPAGALLO PASQUA ORNELLA ; STRAGAPEDE CATERINA; COLASANTO MICHELANGELO; CANTATORE SERGIO –intimati – avverso la sentenza n. 286/2020 del la CORTE D ’ APPELLO DI BARI, depositata il giorno 7febbraio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 7 novembre2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI ; rilevato che in forza di contratto di mutuo fondiario ex art. 38 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385 stipulato con Sergio Cantatore e garantito, mediante rilascio di ipoteca, da Cosimo Cantatore, la Banca Cattolica S.p.A. promosse espropriazione immobiliare avente ad oggetto le quote indivise del diritto di proprietà nella titolarità del mutuatario e del terzo datore di ipoteca su un immobile sito in Molfetta; avverso detta procedura, sviluppatasi sino all’aggiudicazione del bene in favore di Michelangelo Colasanto, propose opposizione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., Cosimo Cantatore, svolgendo distinte contestazioni sul credito del procedente e sui crediti dei plurimi soggetti intervenuti (Unicredito Italiano S.p.A., Monviso Finance s.r.l., Pappagallo Pasqua Ornella e Stragapede Caterina); l’opposizione all’esecuzione è statadisattesa nei gradi di merito; avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in grado di appello, ricorre per cassazione Cosimo Cantatore, articolando nove motivi; resistono, con distinti controricorsi, la Elipso finance s.r.l. (e, per essa, IFIS NPL Servicing S.p.A.) e Fino 2 Securitisation s.r.l. (e, per essa, doValue S.p.A.); sono rimasti intimat i in grado di legittimità gli altri soggetti in epigrafe indicati; la causa è stata tratta in camera di consiglio all’adunanza del 17 novembre 2022, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; r.g. n. 21561/2020 Cons. est.
Raffaele Rossi considerato che risulta omessa la comunicazione al difensore di parte ricorrente dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale del 17 novembre 2022; sono nulle le notifiche del ricorso eseguite nei riguardi di Sergio Cantatore, Michelangelo Colasanto e Caterina Stragapede; tutte le indicate notificazioni, infatti, sono state compiute - con spedizione dell’atto a mezzo PEC - presso difensori domiciliatari delle parti, benché nel grado d’appello del giudizio definito con la pronuncia qui impugnata Sergio Cantatore, Michelangelo Colasanto e Caterina Stragapede siano rimasti contumaci; mancata la costituzione in questo grado di giudizio dei menzionati soggetti ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di valida notifica ad opera del ricorrent e , va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione;
P. Q.M. Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo, disponendo darsi avviso al ricorrente, a cura della Cancelleria, della fissazione della prossima adunanza in Camera di Consiglio. Ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di Sergio Cantatore, Michelangelo Colasanto e Caterina Stragapede, da eseguirsi, a cura ed onere del ricorrente, entro il termine perentorio di trentagiorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in