Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 2107/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends proceedings to allow appointment of new counsel after original lawyer's removal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2107/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the proceedings to allow the appellant to appoint a new lawyer following the removal of their sole original counsel. The appellant, Stefano Santi, challenged a lower court judgment regarding lease contract damages and prescription defenses, but the primary issue was the procedural necessity of having legal representation. The court ruled that the death or cancellation of a sole defender in cassation proceedings necessitates a remand to a new hearing to ensure the effective exercise of the right of defense and the integrity of the adversarial process.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 377, second comma, c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The removal of the sole defender in a cassation proceeding requires a remand to a new hearing to allow the party to appoint a new lawyer, ensuring the effective exercise of the right of defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation procedure right of defense sole defender removal remand to new hearing appointment of new counsel adversarial process integrity procedural suspension spese di ripristino

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 377, second comma, c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 1382 c.c
quale rivendicazione risarcitoria, segnatamente proposta in applicazione della clausola pe- nale di cui all'art. 1382 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 1206 del 23/01/2006
Sez. U, Sentenza n. 477 del 13/01/2006
585537 - 01; Sez. U, Sentenza n. 477 del 13/01/2006, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso r.g. n. 19121/2019 proposto da: STEFANO SANTI, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Silvio Pellico 24, presso lo studio dell'avv.to GIUSEPPE VALVO, rappresentato e difeso dall'avv.to ALBERTO VALENTINI; - ricorrente - contro UNICREDIT LEASING s.p.a. (denominazione assunta da Locat s.p.a. a seguito di atto di fusione per incorporazione di Unicredit Global Leasing s.p.a. in Locat s.p.a.), appartenente al Gruppo Bancario Unicredit e per essa DOVALUE s.p.a. (denominazione assunta da DoBank s.p.a. già Unicredit Credit Management Bank s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale G.

Mazzini 11, presso lo studio dell'avv.to ANTONIO LABATE che la rappresenta e difende; - controricorrente - e PAOLO PENNINI; - intimato - avverso la sentenza n. 4/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELUUTRI. R.G.N. 19121/2019 - Adunanza del 19/10/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 3/1/2019, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato Stefano Santi e Paolo Pennini (in qualità di fideiussori della Rifinizione Confinitex s.r.1.) al pagamento, in favore della Unicredit Lea- sing s.p.a. (già Locat s.p.a.), delle somme a quest'ultima dovute dalla Rifinizione Confinitex s.r.l. a titolo di risarcimento dei danni per l'ina- dempimento al contratto di leasing concluso tra la Rifinizione Confinitex s.r.l. (in qualità di utilizzatrice) e la Locat s.p.a. (in qualità di conce- dente); a fondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente il primo giudice avesse disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dai fideiussori, non avendo questi ultimi fornito alcuna prova dell'effet- tivo integrale decorso di alcun termine di prescrizione, sotto altro pro- filo rilevando l'avvenuta corretta interpretazione, da parte del primo giudice, della domanda proposta dalla Locat s.p.a. quale rivendicazione risarcitoria, segnatamente proposta in applicazione della clausola pe- nale di cui all'art. 1382 c.c. convenuta tra le parti; peraltro, il giudice d'appello ha escluso la riconoscibilità di alcuna responsabilità della società concedente per non aver impedito la ven- dita in sede fallimentare (a un prezzo ritenuto vile) del bene concesso in godimento, nonché per non aver fornito ai fideiussori le necessarie informazioni eventualmente idonee a impedire il verificarsi di tale eve- nienza pregiudizievole; da ultimo, la corte territoriale ha ritenuto inammissibile le ulteriori domande avanzate dai fideiussori, siccome proposte tardivamente solo in sede di precisazione delle conclusioni; avverso la sentenza d'appello, Stefano Santi propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione;Adunanza del 19 ottobre 2022 - R.G. n. 19121/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri doBank s.p.a. (quale mandataria di Unicredit Leasing s.p.a.) resiste con controricorso;

Paolo Pennini non ha svolto difese in questa sede; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte; considerato che, osserva il Collegio come sia stata acquisita, agli atti del giudizio, la dichiarazione del Consiglio Nazionale Forense in data 8/9/2022 atte- stante l'avvenuta cancellazione dell'avv.to Alberto Valentini, unico di- fensore dell'odierno ricorrente, Stefano Santi, dall'Albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; tale cancellazione è avvenuta, con deliberazione assunta dal Comi- tato per la tenuta dell'Albo speciale degli avvocati cassazionisti am- messi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, in data 27/5/2022 (con decorrenza dal 16/2/2022); ciò posto, rilevato che il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio risulta sottoscritto in data 12/6/2019 (e notificato il 13/6/2019), e fis- sato per la relativa discussione all'adunanza del 19/10/2022, ritiene il Collegio di dover fare applicazione, al caso di specie, dell'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeter- minato dell'unico difensore (e, a fortiori, la relativa cancellazione dall'Albo professionale) non comporta l'interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l'effet- tività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, Adunanza del 19 ottobre 2022 - R.G. n. 19121/2019 - rel. cons. Marco Dell'Uto per nominare un nuovo difensore (cfr.

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015, Rv. 636241 - 01); le ragioni che, nei casi come quello in esame, militano a sostegno dell'esigenza di un rinvio a nuovo ruolo, con la comunicazione, alla parte interessata dal venir meno del proprio (unico) difensore origina- rio, della facoltà di munirsi di un nuovo difensore, risultano d'altro canto riconosciute dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, là dove hanno rilevato come, nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico di- fensore (cui dev'essere processualmente equiparata la relativa cancel- lazione dall'Albo professionale), avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde con- sentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità dev'essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l'udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e se- condo la disciplina positiva, un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presup- posti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez.

U, Sentenza n. 1206 del 23/01/2006, Rv. 585537 - 01; Sez. U, Sentenza n. 477 del 13/01/2006, Rv. 585538 - 01), è appena il caso di sottolineare come la mancata previsione della discussione dell'odierno ricorso in udienza pubblica (essendo stata la relativa trattazione prevista nelle forme dell'adunanza camerale, ai Adunanza del 19 ottobre 2022 - R.G. n. 19121/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.), debba ritenersi, con riguardo al caso di specie, del tutto irrilevante, attesa la permanenza, in ogni caso, delle prerogative di intervento dei difensori nel procedimento in camera di consiglio, attraverso la facoltà di deposito di memorie scritte (ai sensi del medesimo art. 380-bis.1 c.p.c.), per loro natura destinate ad arric- chire e sostenere, in chiave argomentativa, le ragioni di difesa della parte rappresentata;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di dare comunicazione della fissazione della successiva nuova adunanza alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all'eventuale nomina di un nuovo difensore. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio